Sentenza del 28/06/2022 n. 809 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti avevano acquistato nel 1981 un fabbricato censito inizialmente come categoria C (magazzini/locale deposito) e hanno pagato ICI/IMU sulla base di tale classificazione fino al 2017. Il Comune notificò avvisi d'accertamento per gli anni 2011 e 2012 attribuendo però il classamento D/08 con rendita e valore catastale molto superiori, chiedendo imposte, interessi e sanzioni. I ricorrenti contestavano l'accertamento sostenendo tra l'altro la nullità per mancata notifica dell'atto catastale presupposto, la decadenza dei termini per l'accertamento e l'errata valutazione dell'onere della prova. La Commissione territoriale di primo grado rigettò il ricorso; i contribuenti hanno proposto appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello: ha annullato la sentenza di primo grado e gli avvisi di accertamento impugnati. Il ragionamento decisivo è stato che l'ente impositore non ha assolto all'onere della prova circa la notifica dell'atto attributivo/modificativo della rendita catastale ai contribuenti anteriore alla data in cui è stata effettivamente notificata (27.07.2018). In base all'art. 74 comma 1 legge 342/2000 le modifiche delle rendite catastali sono efficaci solo dalla loro notificazione; pertanto per i periodi d'imposta anteriori alla notifica devono valere le rendite presunte/dichiarate dai contribuenti e gli avvisi impugnati risultano inefficaci. Il Comune di Modena è stato condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
legge 21 novembre 2000, n. 342 - art. 74, comma 1
"A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati."
La Corte territoriale ha interpretato che le modifiche di classamento e rendita hanno efficacia solo dalla data in cui l'ufficio del territorio notifica l'atto ai contribuenti; fino a quella data i contribuenti possono legittimamente basarsi sulla rendita provvisoria/precedente. L'onere di dimostrare l'avvenuta notificazione grava sull'ufficio (o sull'ente impositore che vi abbia aderito), non sul contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 21
Richiamato come norma che stabilisce i termini per proporre ricorso, il termine decorre dall'avvenuta notificazione dell'atto catastale; quindi senza prova della notifica non può essere fatto valere il decorso del termine.
Costituzione, art. 97
Richiamato per affermare il dovere di comportamento attivo e imparziale della pubblica amministrazione: i Comuni e gli uffici catastali devono cooperare e dare tempestiva comunicazione e non possono far gravare sul contribuente l'onere di vigilare continuamente sui registri catastali.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 52 e ss.
Richiamati nella parte dispositiva (P.Q.M.) come riferimento procedurale alla competenza e alla formazione del giudizio tributario; servono a contestualizzare la decisione nel rito tributario.
Massime di principio
- Le modifiche di classamento e di rendita catastale producono effetti solo dalla data di notificazione dell'atto catastale ai soggetti interessati; pertanto eventuali rettifiche non possono essere applicate retroattivamente prima della notifica.
- L'onere della prova circa l'avvenuta notifica dell'atto catastale o di altro atto che renda efficace una variazione catastale grava sull'ente impositore o sull'ufficio del territorio (Agenzia delle Entrate), salvo specifiche norme contrarie; il contribuente non è tenuto a provare di non aver ricevuto una notifica.
- Il contribuente può legittimamente liquidare e versare IMU/ICI sulla base della rendita risultante prima della notificazione dell'atto modificativo; tali versamenti sono opponibili se non è provata la notifica precedente.
- Il Comune, se intende opporre al contribuente una variazione catastale, deve verificare e documentare che la notifica dell'atto catastale sia stata effettuata nei termini; in mancanza la pretesa impositiva rischia di essere annullata.
- Non è imposto al cittadino l'obbligo di consultare periodicamente i registri catastali per intercettare variazioni: l'amministrazione ha il dovere di comunicare e di promuovere gli adempimenti necessari.
- In contenziosi simili, se l'ente impositore non dimostra la corretta notifica e il rispetto dei termini, il giudice tributario può annullare gli avvisi d'accertamento e condannare l'ente alle spese di lite.
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