Sentenza del 28/06/2022 n. 734 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Registro - Legittimazione all'impugnazione - Soggetto non destinatario dell'atto - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale per una cessione immobiliare del 2019; l'Ufficio aveva notificato l'avviso esclusivamente al notaio stipulante (Dott. C. D.), che ha provveduto al pagamento. Il ricorrente non è risultato destinatario dell'avviso, non ha dimostrato di aver fornito la provvista al notaio né di essere stato indicato come debitore solidale nell'atto, e non è stato chiamato in rivalsa dal notaio.
La decisione
Il giudice d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che il ricorso in primo grado fosse inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. La Corte ha rilevato che l'avviso era indirizzato esclusivamente al notaio, che lo ha pagato, e che il contribuente non ha dimostrato interesse concreto e attuale a impugnare un atto notificato e onorato da un terzo. Pertanto la sentenza di primo grado è stata riformata, il ricorso dichiarato inammissibile e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 8-bis
art. 10, comma 8-bis DPR 633/1972
Stabile il criterio per soggezione ad IVA delle cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici o che hanno eseguito specifici interventi; la questione sostanziale sull'applicabilità dell'IVA era puramente il fondamento dell'avviso ma non modifica la legittimazione processuale se l'avviso è stato notificato e onorato da terzi.
DPR 26 febbraio 1986, n. 131, art. 57
Il notaio risponde dell'imposta principale; per errori o omissioni che richiedono indagini esterne (non oggettive e univoche dall'atto) la pretesa può essere rivolta nei confronti delle parti come imposta complementare, ma ciò non determina automaticamente la legittimazione del soggetto che non è destinatario dell'avviso.
Art. 1292 cod. civ. (richiamato in tema di solidarietà passiva)
art. 1292 c.c. (richiamo alla solidarietà passiva)
Rilevazione che la notifica al soggetto obbligato in solido non equivale automaticamente a notifica a tutti i potenziali debitori se non risultano indicati come destinatari o provvista versata da loro.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. V, 7/6/2019, n. 15450)
Cass. Sez. V, 7/6/2019, n. 15450
Principio citato secondo cui il notaio è tenuto a rispondere dell'imposta principale e che contestazioni che richiedono accertamenti ulteriori non sono immediatamente deducibili dall'atto; citazione utilizzata dall'Amministrazione a sostegno del difetto di legittimazione del contribuente non destinatario dell'avviso.
Massime di principio
- La legittimazione ad impugnare un avviso di liquidazione si fonda sull'esistenza di un interesse concreto e attuale del soggetto che riceve l'atto: se l'avviso è stato notificato a un terzo (es. notaio) e pagato da quest'ultimo, il soggetto non destinatario che non dimostra di aver fornito la provvista o di essere stato chiamato in rivalsa non ha interesse attuale e il ricorso è inammissibile.
- È necessario verificare sempre a chi è stata effettivamente notificata la pretesa e chi ha eseguito il pagamento: il pagamento da parte di un terzo rende l'atto definitivo nei confronti di quel destinatario e può escludere l'interesse processuale del non destinatario.
- Differenziare imposta principale e imposte complementari/suppletive è rilevante per individuare la responsabilità del notaio rispetto alle parti, ma non elimina l'obbligo di essere destinatario dell'atto o di provare una concreta posizione soggettiva (provvista, rivalsa) per poter impugnare.
- Se si riceve notifica dell'avviso direttamente, il contribuente deve tempestivamente impugnare; se invece il pagamento è stato effettuato dal notaio o da altro soggetto, il contribuente privato/impresa deve dimostrare di aver fornito la provvista o di essere stato chiamato in rivalsa per conservare la legittimazione a ricorrere, altrimenti la via corretta può essere l'azione di regresso verso il pagatore.
- In fase preventiva conviene: 1) controllare chi è destinatario dell'avviso prima di avviare impugnazioni; 2) conservare documentazione relativa a eventuali provviste date al notaio; 3) se il notaio ha pagato, valutare richiesta di chiamata in causa del notaio o azione di rivalsa; 4) distinguere i profili sostanziali (IVA vs registro) da quelli processuali (legittimazione e interesse) e affrontarli separatamente.
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