Sentenza del 28/06/2022 n. 802 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica della Guardia di Finanza sulla società A.B. spa per i periodi 1996 - luglio 2001 con contestazione di utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. L'Ufficio ha recuperato a tassazione l'IVA indebitamente detratta (imponibile acquisti €2.265.331,25; IVA €453.065,43) e ha irrogato sanzioni per complessivi €566.331,79. L'avviso è stato notificato anche al Presidente del CdA A.R. quale autore della violazione ai sensi degli artt. 5 e 11 del D.lgs. 472/97. Il resistente ha proposto molteplici eccezioni (estinzione per dichiarazione integrativa art.9 L.289/2002; carenza di motivazione; violazione dell'onere della prova; né bis in idem; applicazione del favor rei ex art.7 D.L. 269/2003; altre doglianze procedurali). I giudici di primo grado (CTP) avevano accolto parzialmente sollevando carenze motivate sulle sanzioni; la CTR originaria aveva respinto l'appello dell'Ufficio; la Cassazione ha annullato e rinviato, affermando che il Presidente del CdA risponde salvo provarne l'assenza di colpa. In esito alla riassunzione la Commissione ha ritenuto che l'Ufficio avesse fornito un quadro probatorio (richiamo al PVC) sufficiente per invertire l'onere della prova ex art.11 co.2 D.lgs. 472/97 e che il resistente non avesse provato l'assenza di colpa; ha escluso rilevanza probatoria del decreto di archiviazione penale e ha respinto eccezioni relative a condono, ne bis in idem e nuove eccezioni introdotte in sede di rinvio.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando le statuizioni favorevoli al resistente pronunciate nei precedenti gradi. È stata quindi confermata l'applicabilità della responsabilità amministrativa in capo al Presidente del CdA per le violazioni tributarie contestate, in mancanza della prova dell'assenza di colpa da parte del resistente. Le sanzioni e il recupero dell'IVA contestati con l'avviso di accertamento sono stati ritenuti fondati sulla base del PVC e della valutazione del Collegio. Il resistente è stato altresì condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in €13.680,25 (comprensive della liquidazione della Cassazione).
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 19
Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti come causa di esclusione della detrazione IVA; la rettifica degli acquisti e il recupero dell'IVA sono stati effettuati in applicazione di questa norma.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 artt. 5 e 11 (in particolare art.11 co.2)
Disciplina della responsabilità amministrativa sanzionatoria dei soggetti e inversione dell'onere della prova: una volta fornito dall'Amministrazione un quadro indiziario sufficiente, grava sul responsabile dimostrare l'assenza di colpa; il Presidente del CdA può essere ritenuto responsabile salvo prova contraria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 15
Norma processuale tributaria che consente la liquidazione delle spese processuali a favore della parte pubblica anche quando questa è rappresentata da propri funzionari/dipendenti, applicando il compenso spettante agli avvocati con riduzione del 20%.
L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria) - art. 9 L. 289/2002 (condono dichiarativo)
La definizione agevolativa richiamata (art.9 L.289/2002) valeva solo ai fini IRPEF e non era operativa per altre imposte né per l'esclusione o riduzione delle sanzioni riferite ad altre imposte; pertanto non estingueva le contestazioni di IVA/sanzioni in esame.
L. 27 dicembre 2002, n. 289 (convertito da D.L. 269/2003) - art. 7 D.L. 269/2003
Questione relativa al principio di personalità della responsabilità (favor rei) già esaminata dalla Cassazione in fase di rinvio; la Corte di rinvio ha ritenuto corretta l'applicazione normativa da parte dell'Ufficio e la relativa rilevanza è stata esclusa nella decisione qui resa.
Legge n. 241/1990 art. 3
Richiesta di motivazione dell'atto amministrativo: le eccezioni di carenza di motivazione sollevate dal resistente sono state ritenute non decisive perché il PVC è stato espressamente richiamato nell'avviso di accertamento e costituisce base motivazionale adeguata.
Codice civile art. 2697
Principio sull'onere della prova: la Commissione ha ritenuto legittima l'inversione dell'onere probatorio operata ex art.11 D.lgs.472/97 dopo la produzione di indizi/elementi istruttori da parte dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il legale rappresentante o Presidente del CdA di una società può essere ritenuto responsabile amministrativamente per violazioni tributarie commesse dalla società: spetta al rappresentante provare di non aver avuto colpa (culpa in eligendo o in vigilando) per sfuggire alla responsabilità.
- Quando l'Amministrazione fornisce un quadro probatorio indiziario solido (es. PVC che individua ruoli e partecipazione), può operare l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art.11 co.2 D.lgs.472/97; il contribuente deve fornire elementi concreti per dimostrare l'assenza di colpa.
- Un decreto di archiviazione penale non è automaticamente idoneo a dimostrare l'assenza di colpevolezza in sede amministrativo-tributaria, in ragione del principio del doppio binario; la prescrizione o l'archiviazione possono rendere inutilizzabile il provvedimento penale ai fini probatori in ambito tributario.
- Le iniziative di definizione agevolativa (condoni dichiarativi) hanno efficacia limitata ai casi e tributi espressamente previsti; non estendono automaticamente la loro efficacia ad altre imposte o alle sanzioni collegate senza specifica previsione normativa.
- In sede di riassunzione dopo rinvio della Cassazione il processo è limitato: non sono ammissibili eccezioni, domande o deduzioni nuove che non siano rese necessarie dalle statuizioni della sentenza di rinvio.
- Le spese processuali sono ripetibili a favore dell'Amministrazione finanziaria anche quando questa si difende con propri funzionari/dipendenti; in base all'art.15 D.lgs.546/92 si liquida il compenso come se fosse a favore di avvocati, con riduzione del 20%.
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