Sentenza del 28/06/2022 n. 1811 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Pronuncia del giudice tributario: pluralità di rationes decidendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività (notifica dell'avviso 13.12.2018; ricorso presentato gennaio 2020) e, in motivazione, aveva anche trattato il merito ritenendolo infondato. L'appellante ha censurato unicamente la statuizione secondo cui la notifica era valida/efficace. L'ADE ha svolto appello incidentale lamentando che, dopo aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso, la Commissione abbia comunque vagliato il merito.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha rigettato l'appello del contribuente e, rettificando il dispositivo della sentenza impugnata, ha confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività. Ha dichiarato assorbito l'appello incidentale dell'ADE. Ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese di grado in favore dell'ADE, liquidate in complessivi euro 4.900,00, con applicazione della riduzione del 20% ex art.15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Sentenze a Sezioni Unite (giurisprudenza) S.U. 3840/2007
Principio secondo cui il giudice che dichiara inammissibile il gravame o la domanda è precluso dal vaglio del merito; ogni argomentazione di merito svolta dopo la statuizione in rito è priva di titolo e non può costituire res iudicata.
Sentenze a Sezioni Unite (giurisprudenza) S.U. 2078/1990 e S.U. 5794/1992
Giurisprudenza richiamata nel contraddittorio precedente che mostra il contrasto interpretativo superato in parte da successivi orientamenti; utilizzata per ricostruire il quadro storico-giurisprudenziale della regola sul divieto di vaglio del merito dopo la pregiudiziale.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 56
art. 56 D.lgs. 546/1992 (richiamato nel testo)
Permette alla parte resistente (o all'Amministrazione) di riproporre in giudizio le eccezioni già coltivate in primo grado; nell'estremità concreta, l'ADE non aveva bisogno dell'appello incidentale per dolersi del vaglio di merito svolto oltre la statuizione in rito, potendo riproporre le eccezioni di tardività e infondatezza.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 15, comma 2-sexies
art. 15, comma 2-sexies D.lgs. 546/1992 (richiamato nel testo)
Norma applicata per ridurre le spese di giudizio: la riduzione del 20% è stata operata nella liquidazione delle spese a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile la domanda o il gravame per una questione pregiudiziale, gli è precluso procedere al giudizio sul merito: le argomentazioni di merito sono obiter dicta e non producono effetti di res iudicata.
- Quando una decisione poggia su più rationes decidendi autonome e ognuna è individualmente idonea a sorreggerla, la mancata impugnazione di anche una sola di esse comporta che le censure sulle altre ragioni, se accolte, non potrebbero determinare l'annullamento della pronuncia: l'impugnazione risulterà priva di interesse e quindi inammissibile per difetto di interesse.
- In sede di impugnazione è necessario contestare tutte le ragioni alternative e indipendenti che sorreggono la decisione; concentrarsi su un solo motivo espone al rischio che l'appello venga dichiarato inammissibile o inefficace se rimangono inalterate altre ragioni decisive.
- Le argomentazioni 'ad abundantiam' o le decisioni di merito riportate in motivazione dopo una statuizione in rito non contrastano il principio di inammissibilità: non producono effetti se il dispositivo ha già deciso per l'inammissibilità.
- Per la difesa processuale è opportuno verificare con attenzione ogni possibile titolo autonomo posto a fondamento della decisione avversa (es. decorrenze dei termini, più notifiche, pignoramenti, sospensioni feriali) e impugnarli espressamente, nonché utilizzare le ricostruzioni formali dei termini (calcolo giorni, sospensione feriale) per evitare eccezioni di tardività fondate.
- L'Amministrazione può riproporre in appello le eccezioni già svolte in primo grado (ex art. 56 D.lgs. 546/1992); talvolta l'appello incidentale è superfluo se le questioni di rito sono già state adeguatamente difese nel primo grado.
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