Sentenza del 28/06/2022 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Convenzione sulla doppia imposizione Italia - Ecuador (Legge 31.10.1989, n.377): non è necessario un effettivo pagamento delle imposte nel Paese di residenza - Sussiste - E' sufficiente l'astratto assoggettamento a quel sistema fiscale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del diniego al rimborso delle ritenute operate su una pensione estera; questione sulla idoneità del certificato di residenza fiscale rilasciato dall'Ecuador ai fini dell'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Ecuador e sul requisito della effettiva imposizione fiscale nello Stato di residenza (se sia richiesto il pagamento effettivo dell'imposta o sia sufficiente l'assoggettamento al sistema fiscale estero). La CTP di Pescara, con sentenza 114/2020, aveva respinto il ricorso sostenendo che il certificato non fosse valido ai sensi dell'art.29 della Convenzione e richiedendo prove rigorose della doppia trattenuta; l'appellante ha invece fatto valere che il certificato recava espressa indicazione 'ai fini dell'applicazione della convenzione' e che l'art.18 della Convenzione attribuisce la tassazione al Paese di residenza.
La decisione
La Commissione tributaria regionale, sezione staccata di Pescara, ha accolto l'appello. Il Collegio ha ritenuto che il certificato di residenza fiscale, contenente espressioni riferite all'applicazione della Convenzione per evitare la doppia imposizione, rientri nell'ambito dell'art.29 della Convenzione Italia-Ecuador: esso deve provare il presupposto oggettivo (soggezione del contribuente al sistema fiscale estero e residenza fiscale) senza pronunciare in modo vincolante sulla materia di diritto relativa all'applicazione del beneficio in Italia. Inoltre il Collegio ha richiamato l'orientamento della Corte di cassazione (sent. 10706/2019) secondo cui non è richiesto l'effettivo pagamento delle imposte nello Stato di residenza, essendo sufficiente l'esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato; pertanto le obiezioni dell'Ufficio sono state respinte. Spese compensate.
Norme richiamate
Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni (Legge 31.10.1989, n.377)
Art.29: il certificato di residenza deve attestare che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alle esenzioni o riduzioni previste dalla Convenzione; interpretazione del Collegio: il certificato prova il presupposto oggettivo (residenza e soggezione al sistema fiscale estero) senza decidere vincolantemente sull'applicazione del beneficio in Italia. Art.18: attribuisce la tassazione al Paese di residenza.
Cassazione, sentenza n.10706 del 2019
Secondo l'orientamento della Cassazione è sufficiente l'esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato; non è necessario dimostrare l'effettivo pagamento delle imposte nello Stato di residenza, ma è sufficiente l'astratto assoggettamento al relativo sistema fiscale.
Raccomandazione della Commissione Europea del 6 dicembre 2012
raccomandazione 6.12.2012
La Commissione sottolinea che le convenzioni mirano ad evitare la doppia imposizione quando l'elemento reddituale è soggetto a tassazione nell'altro Paese; secondo l'Ufficio, il certificato dovrebbe attestare l'imposizione fiscale in Ecuador, ma la giurisprudenza nazionale ha ampiamente precisato che è sufficiente l'assoggettamento al sistema fiscale estero.
Commissione tributaria provinciale di Pescara, sentenza n.114/2020
Decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso ritenendo che il certificato non fosse rilasciato ai fini dell'art.29 e che fosse necessaria prova rigorosa della doppia trattenuta; decisione riformata in appello.
Massime di principio
- Un certificato di residenza fiscale che dichiara espressamente l'emissione 'ai fini dell'applicazione della convenzione' è idoneo, ai sensi dell'art.29 della Convenzione, a comprovare il presupposto oggettivo per l'applicazione delle esenzioni o riduzioni.
- Non è necessario dimostrare l'effettivo pagamento delle imposte nello Stato di residenza: è sufficiente l'astratto assoggettamento al sistema fiscale estero (l'esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato), considerato il complesso degli oneri fiscali e non la singola imposta.
- Il certificato di residenza attesta fatti (residenza e soggezione al sistema fiscale estero) ma non vincola gli uffici italiani sulla qualificazione giuridica dell'agevolazione: serve a provare il presupposto oggettivo per fruire della Convenzione.
- In caso di diniego da parte dell'Ufficio, il contribuente dovrebbe produrre il certificato di residenza con wording chiaro, eventuali dichiarazioni fiscali estere o documenti che attestino la soggezione al sistema fiscale estero e, se necessario, richiamare la giurisprudenza consolidata (es. Cass. 10706/2019).
- Le autorità fiscali possono sollecitare chiarimenti, ma non possono imporre quale unica prova il versamento effettivo dell'imposta estera quando la Convenzione e la giurisprudenza ammettono l'astratto assoggettamento.
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