Sentenza n. 3105/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 136/2024, pubblicata in data 28/06/2024, notificata il 21/09/2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente «ad ottenere la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico», per l’effetto condannando «il Ministero convenuto all’attribuzione della Carta Elettronica in favore del ricorrente per l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Varese che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario di Varese, Sezione Lavoro, n. 136/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per complessivi € 2.000,00. Ha chiesto che il TAR ordinasse al Ministero il compimento degli atti necessari all'esecuzione del giudicato e l'accredito della somma dovuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il Ministero ha documentato di avere accreditato, tramite l'ente preposto, l'importo complessivo di € 2.000,00 sul borsellino elettronico del ricorrente già il 10 dicembre 2025, anteriormente alla notifica del ricorso, avvenuta il 26 marzo 2026. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal ricorrente, che ha riconosciuto il venir meno dell'interesse e aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha ritenuto che l'esecuzione anteriore alla proposizione del ricorso determinasse il difetto originario di interesse, qualificando l'esito come inammissibilità e non come cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate, in considerazione del tempo intercorso tra il passaggio in giudicato della sentenza e l'adempimento dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il giudizio non ha potuto conseguire utilità perché l'Amministrazione aveva già adempiuto.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; la sopravvenuta o già verificatasi esecuzione del giudicato anteriormente alla notificazione del ricorso determina il difetto di interesse alla proposizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'avvenuta integrale esecuzione del giudicato anteriormente alla notificazione del ricorso determina il difetto di interesse alla proposizione dell'azione e comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
- Quando l'Amministrazione documenta l'integrale adempimento del giudicato prima della proposizione del giudizio di ottemperanza e tale circostanza non è specificamente contestata, il ricorrente non può ottenere ulteriori utilità concrete dal giudizio.
- La qualificazione dell'esito come inammissibilità per carenza originaria di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone il venir meno dell'interesse nel corso di un giudizio originariamente ammissibile.
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