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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8630 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva annullato una cartella di pagamento emessa nel 2003 per IRPEF relativa al 1994. La cartella era stata notificata mediante la procedura semplificata prevista per i destinatari irreperibili, poiché il contribuente non risultava iscritto all'anagrafe del Comune di San Giuliano Terme. L'Agenzia sosteneva che tale modalità fosse sufficiente e contestava sia la valutazione sull'irreperibilità del contribuente sia l'omessa motivazione della sentenza. La Corte ha invece rilevato che il Comune scelto non era il domicilio fiscale del contribuente, né risultava essere stato il suo Comune di ultima residenza nota: il contribuente vi aveva acquisito la residenza soltanto nel 2005, dopo la notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'invalidità della notificazione della cartella. La mera mancata iscrizione del contribuente nell'anagrafe del Comune presso il quale si tentava la notifica non legittimava automaticamente il ricorso alla procedura semplificata per irreperibilità assoluta. Tale procedura presuppone che il Comune sia quello del domicilio fiscale, o almeno dell'ultima residenza nota, e che sia stato accertato un successivo trasferimento in luogo sconosciuto. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

    La notificazione delle cartelle di pagamento deve rispettare le regole speciali previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e, per i casi non regolati, le modalità del codice di procedura civile. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, nei casi di irreperibilità relativa si applicano le formalità dell'art. 140 c.p.c.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    La notificazione degli atti tributari deve essere eseguita secondo le modalità previste dalla norma, comprese quelle della lettera e) del primo comma nei casi di trasferimento in luogo sconosciuto.

    La procedura semplificata per irreperibilità assoluta è legittima soltanto quando il contribuente risulti trasferito dal proprio domicilio fiscale o dall'ultima residenza nota in un luogo sconosciuto, dopo adeguate verifiche. Non è sufficiente che il destinatario non risulti iscritto all'anagrafe del Comune dove il messo tenta la notifica.

  • Art. 140 c.p.c.

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

    Quando la residenza o l'indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma il destinatario è temporaneamente assente e non viene reperito presso l'abitazione, devono essere rispettate le formalità previste per l'irreperibilità relativa, tra cui deposito dell'atto, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa.

  • Art. 143 c.p.c.

    Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

    La notifica per irreperibilità assoluta richiede che non siano conosciuti residenza, dimora e domicilio del destinatario e che siano state effettuate le necessarie ricerche. Il deposito deve avvenire presso il Comune di ultima residenza o, se questa è ignota, presso quello di nascita, secondo i presupposti applicabili.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58

    La norma collega il domicilio fiscale della persona fisica al Comune risultante dai registri anagrafici secondo i criteri fiscali applicabili. Ai fini della notifica, il domicilio fiscale rilevante è quello noto all'Amministrazione al momento dell'atto.

  • Art. 2697 c.c.

    La regola sull'onere della prova è stata invocata dall'Agenzia, ma la Corte ha ritenuto che la relata non dimostrasse da sola la legittimità della procedura utilizzata, dovendo comunque risultare correttamente individuato il domicilio fiscale e verificati i presupposti dell'irreperibilità.

  • Art. 2700 c.c.

    La relata di notifica fa piena prova delle dichiarazioni del pubblico ufficiale fino a querela di falso, ma tale efficacia non estende automaticamente la prova alla correttezza giuridica della procedura adottata né alla sussistenza di tutti i relativi presupposti.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 258 del 2012

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina che sottoponeva la notifica delle cartelle, nei casi di irreperibilità relativa, a modalità diverse e meno garantistiche rispetto a quelle previste per gli altri atti tributari, imponendo l'applicazione dell'art. 140 c.p.c.

Massime di principio

  • La notifica di un atto tributario deve essere effettuata presso il domicilio fiscale o l'ultima residenza nota del contribuente, non presso un Comune scelto soltanto perché il destinatario vi si trova o vi risulta successivamente residente.
  • La mancata iscrizione anagrafica nel Comune in cui si tenta la notifica non prova, da sola, l'irreperibilità assoluta e non autorizza automaticamente la procedura semplificata prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973.
  • Se il destinatario è temporaneamente assente da un indirizzo noto, occorre applicare la procedura di irreperibilità relativa prevista dall'art. 140 c.p.c., con tutte le formalità informative richieste.
  • La procedura per irreperibilità assoluta è valida solo dopo ricerche adeguate che dimostrino il trasferimento del contribuente dal domicilio fiscale noto a un luogo sconosciuto.
  • L'Amministrazione può fare affidamento sui registri pubblici e non è tenuta a svolgere indagini illimitate, ma deve individuare correttamente il domicilio fiscale risultante al momento della notifica.
  • La relata di notifica, anche se non contestata con querela di falso, prova quanto direttamente constatato dal messo, ma non sana l'errata scelta della procedura o del Comune presso cui è stata eseguita la notifica.
  • Quando la notifica della cartella è invalida, l'atto può essere annullato se il contribuente deduce tempestivamente il vizio e dimostra di averne avuto conoscenza soltanto attraverso un atto successivo.

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