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Sentenza

Sentenza n. 206/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 1 del 09/01/2025, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 74 del 27/05/2025, concernenti assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile definitiva di condanna al pagamento del bonus carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 1 del 9 gennaio 2025, confermata dalla Corte d'Appello di Perugia n. 74 del 27 maggio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23, oltre alle spese legali. Dedotta la notifica della sentenza in forma esecutiva, la decorrenza del termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e la mancata corresponsione del bonus, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. La difesa dell'Amministrazione richiamava la pubblicazione di avvisi sui siti istituzionali per la presentazione di nuove richieste tramite procedura telematica, nonché i doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza del creditore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in forza del giudicato civile. Ha ritenuto non fondata la tesi secondo cui il docente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta amministrativa e attendere, senza certezza sui tempi, la presa in carico della posizione prima di poter ottenere l'esecuzione giudiziale. Secondo il Collegio, in assenza di una specifica previsione normativa e di procedure amministrative effettivamente idonee a garantire tempi certi, tale pretesa eccede i doveri di correttezza e buona fede gravanti sul creditore. Il Ministero è stato quindi onerato di provvedere entro sessanta giorni al pagamento di tutte le somme spettanti. È stato nominato, fin d'ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, con il compito di intervenire, su richiesta del ricorrente e dopo l'inutile decorso del termine, in sostituzione del Ministero, mediante rilascio della carta docente, accredito delle somme e adozione di ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario è stato riconosciuto, per l'eventuale attività svolta, un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato civile posto in esecuzione.

  • art. 112 c.p.a.

    venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e di impartire all'Amministrazione gli ordini necessari.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure esecutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni è stato considerato dal ricorrente quale presupposto per agire in ottemperanza.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese del giudizio, commisurate ai minimi tariffari tenendo conto della serialità e semplicità della controversia.

Massime di principio

  • Nell'ottemperanza a un giudicato civile di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per l'integrale esecuzione e nominare fin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta del creditore, in caso di inutile decorso del termine.
  • Il creditore di un beneficio economico riconosciuto da un giudicato non è tenuto, in assenza di una specifica previsione normativa e di una procedura amministrativa con tempi certi, a presentare una nuova istanza amministrativa e ad attendere indefinitamente la presa in carico della propria posizione prima di promuovere l'ottemperanza.
  • I doveri di correttezza, buona fede e leale collaborazione non possono essere interpretati in modo da imporre al creditore l'accettazione di tempi amministrativi incerti o da sospendere l'esecuzione di un giudicato definitivo.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione della condanna, compreso il rilascio della carta elettronica e l'accredito delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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