Cassazione Penale, Sentenza n. 17127/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 16/06/2023 che aveva rigettato la richiesta del P.M. di elevare contestazione suppletiva, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., per includere la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio) nell'ambito del procedimento per impossessamento di energia elettrica tramite allaccio abusivo (artt. 624, 625 c.p.). Il P.M. ha sostenuto che l'ordinanza fosse "abnorme" (strutturale), illegittima e lesiva dell'esercizio dell'azione penale, influendo poi sugli esiti processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza, pur eventualmente errata, non costituisca abnormità strutturale né funzionale perché il giudice ha comunque deciso con sentenza sul capo di imputazione originario (non si è verificata una stasi del processo). La Corte ha richiamato la distinzione tra abnormità strutturale (esercizio di potere non attribuito o attivazione del potere in una situazione radicalmente diversa dalla legge) e abnormità funzionale (provvedimento che determina la stasi del processo). Ha precisato che, quando il giudice neghi la modifica dell'imputazione ma poi provveda con sentenza, il rimedio per il P.M. è di impugnare la sentenza stessa; l'abnormità sussisterebbe invece se il giudice avesse restituito gli atti al P.M. determinando la paralisi del procedimento.
Norme richiamate
art. 517 cod. proc. pen.
Disciplina la contestazione suppletiva in dibattimento; il giudice non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità della nuova contestazione, ma se nega e poi decide con sentenza sul capo originario la parte pubblica deve impugnare la sentenza per far valere l'illegittimità dell'ordinanza.
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 7
Aggravante per il reato commesso su cosa destinata a pubblico servizio; il P.M. aveva richiesto l'aggravamento per il furto di energia tramite allaccio abusivo.
art. 624 cod. pen.
Norma base sul furto: nel caso di specie il reato contestato riguarda l'impossessamento di energia elettrica tramite allaccio abusivo.
art. 586 cod. proc. pen.
"quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse... nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza"
Stabilisce che, salvo diversa previsione, le ordinanze emesse nel corso del dibattimento sono impugnabili di regola soltanto con l'impugnazione contro la sentenza, giustificando la necessità per il P.M. di impugnare la sentenza emessa dopo l'ordinanza.
art. 516 cod. proc. pen.
Regola le nuove contestazioni in dibattimento insieme all'art. 517; insieme stabiliscono le modalità con cui il P.M. può integrare o modificare l'imputazione durante il dibattimento.
Massime di principio
- Il giudice del dibattimento non ha potere di sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione suppletiva del P.M.; tuttavia, se nega la modifica e poi decide il processo con sentenza sul capo originario, il rimedio del P.M. è l'impugnazione della sentenza.
- La nozione di "abnormità" dell'atto processuale va distinta: abnormità strutturale = esercizio di potere non attribuito o uso del potere in situazione totalmente estranea alla legge; abnormità funzionale = atto che provoca la stasi del processo e ne impedisce il prosieguo.
- Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza del dibattimento è ammissibile come tale solo se l'ordinanza determina una stasi o un effetto immediato ed insuperabile sul procedimento (es. restituzione degli atti al P.M.); altrimenti il rimedio è l'impugnazione della sentenza.
- Se il P.M. intende tutelare l'interesse pubblico all'accertamento di una aggravante introdotta in dibattimento, deve curare l'impugnazione della sentenza che segue l'ordinanza negativa, esponendo l'illegittimità dell'ordinanza in sede di gravame.
- Per evitare rischi processuali in casi simili, il P.M. può chiedere formalmente che la contestazione suppletiva sia verbalmente recepita e chiedere comunque pronuncia sul capo modificato, e qualora il giudice disponga restituzione o altre misure che paralizzino il procedimento, valutare immediata impugnazione per cassazione.
- La parte difensiva può far valere eventuali errori del giudice di merito in appello o con altri mezzi di impugnazione se il processo è stato definito con sentenza.
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