Cassazione Penale, Sentenza n. 22641/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado in tema di riqualificazione dei furti e riconoscimento di aggravanti; il ricorrente contestava, tra l'altro, il riconoscimento delle aggravanti (mezzo fraudolento, nesso teleologico, minorata difesa), la procedibilità dei reati e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. In sede di cassazione è stato sollevato anche che, in seguito alla riforma normativa (d.lgs. 150/2022), i reati risultavano oggi perseguibili soltanto a querela della persona offesa e che la querela acquisita agli atti era viziata per carenza di legittimazione e di forma della delega (procura speciale non autenticata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono da ritenersi improcedibili per mancata querela: la denuncia/querela conservata in atti era stata proposta da S.L., operatrice della comunità, la quale non è risultata legittimata in proprio e la delega conferitale dal legale rappresentante della cooperativa non era prodotta nelle forme richieste per la procura speciale (firma non autenticata). Inoltre la Corte ha ritenuto applicabile, a favore dell'imputato, la modifica introdotta dal d.lgs. 150/2022 sul regime di procedibilità anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Non risultando poi alcuna manifestazione di volontà punitiva sopravvenuta nel termine transitorio, si è concluso per l'improcedibilità e per l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma procedibilità art. 624 c.p.)
contenuto normativo richiamato nella sentenza: modifica all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che dispone che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)"
La Corte ha ritenuto che la novella, essendo favorevole, si applica anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore; di conseguenza la punibilità dei furti in contestazione è subordinata alla querela valida della persona offesa e, in mancanza di tale querela, i reati sono improcedibili.
art. 337 cod. proc. pen. (formalità della querela)
La querela presentata per mezzo di procuratore speciale richiede che la procura sia conferita nelle forme previste dalla legge; la querela presentata da S.L. come "delegata" è stata ritenuta inutile perché la procura speciale non era autenticata, quindi la querela è inefficace.
art. 333, comma 2 e art. 122 cod. proc. pen. (denuncia/procura speciale e forma della procura)
La giurisprudenza richiede che la procura speciale, quando la legge la esige, sia redatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la mancata autenticazione della delega ha reso inammissibile la querela presentata dalla delegata.
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)
Riferimento interpretativo sul fatto che la legittimazione a querelare può derivare anche da una relazione di fatto con la cosa (possesso), ma la Corte ha ritenuto che dagli atti non risultasse che S.L. avesse la disponibilità del veicolo nella misura richiesta per considerarla persona offesa legittimata.
art. 85 (disposizioni transitorie) della riforma richiamata nella sentenza
La persona offesa aveva un termine transitorio (3 mesi dall'entrata in vigore) per manifestare la volontà punitiva; la Corte ha verificato che non era intervenuta alcuna nuova querela o manifestazione nel periodo previsto.
art. 531, comma 2 cod. proc. pen.
Principio collegato alla regola di giudizio favorevole: in dubbio sulla condizione di procedibilità va attribuito rilievo liberatorio, cioè il dubbio favore dell'imputato; la Corte ha applicato tale regola nel valutare la legittimazione della querelante.
Massime di principio
- Una modifica normativa che diminuisce la perseguibilità (es. trasformazione in reato procedibile a querela) si applica, per principio, anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore se la norma è di favore per l'imputato.
- La querela presentata da un "delegato" (procuratore speciale) è valida solo se la procura speciale è conferita con le forme richieste dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata); la mancata autenticazione può determinare l'irrilevanza della querela e l'improcedibilità del procedimento.
- La qualità di "persona offesa" può derivare anche da una relazione di fatto (possesso), ma spetta al giudice effettuare un accertamento concreto: in caso di dubbio rilevante sulla disponibilità della cosa, il dubbio giova all'imputato ai fini della procedibilità.
- L'improcedibilità sopravvenuta (per esempio per mancanza di querela dopo una riforma favorevole) può determinare l'annullamento della sentenza, ma non elimina questioni procedurali di ammissibilità già pendenti: tuttavia, se il ricorso è ammissibile e solleva la questione, il giudice di legittimità può pronunciarsi sull'improcedibilità.
- In presenza di modifiche normative sul regime di procedibilità, è fondamentale verificare l'esistenza di atti formali della persona offesa nel periodo transitorio previsto dalla legge, perché solo una manifestazione valida della volontà punitiva può sanare la carenza di querela.
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