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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34908/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Un utente aveva agito ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere l’accertamento negativo del credito portato da una fattura emessa dal gestore del servizio idrico per la fornitura d’acqua relativa a un lungo periodo, deducendo: la prescrizione del credito per la parte anteriore al quinquennio; l’illegittimità del criterio di ripartizione dei consumi adottato in fattura, perché privo di parametri oggettivi e riscontrabili; l’illegittimità dell’addebito dei costi di "accesso"; in subordine, la rideterminazione delle somme effettivamente dovute. Il tribunale aveva accolto la domanda dichiarando nulla dovuto, e la corte d’appello aveva confermato. Il gestore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 1218 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel non valorizzare gli asseriti obblighi contrattuali dell’utente di cooperazione, verifica del contatore e autolettura, desunti dalla Carta e dal Regolamento del SII e dai principi di correttezza e buona fede, con conseguente inadempimento dell’utente e preclusione dell’esenzione dal pagamento; (2) violazione di legge sulla componente tariffaria di "quota fissa d’accesso", deducendone la piena legittimità e contestando l’interpretazione che la collegava agli accessi del gestore per la lettura del contatore, trattandosi invece di costo fisso normativamente previsto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo eterogeneo e in parte fattuale, osservando che la facoltà di autolettura non integra un obbligo e che le censure relative alla mancata prova del consumo o alla distribuzione costante dei consumi erano inammissibili; ha ritenuto il secondo motivo generico e in parte fattuale, perché non specificava la norma invocata e contestava in sostanza l’interpretazione del contratto e dei dati di fatto. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese e alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore importo dovuto per il contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del gestore del servizio idrico. Ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e, per quanto esaminato, anche infondati: il primo perché cumulava questioni eterogenee, introduceva censure fattuali e assumeva indebitamente che l’utente avesse un obbligo di autolettura/verifica del contatore; il secondo perché era generico nella parte in cui invocava una quota fissa d’accesso "normativamente determinata" senza indicare la norma, e fattuale nella parte in cui contestava l’interpretazione della componente tariffaria. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indicato come rito introduttivo della domanda di accertamento negativo proposta dall’utente.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’inadempimento dell’utente; la Corte esclude che, nel caso concreto, la mancata autolettura integri inadempimento dell’utente tale da esonerarlo dall’obbligo di pagamento.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale espressione del dovere di correttezza nel rapporto contrattuale, ma non ritenuto idoneo a fondare l’obbligo dell’utente di autolettura nei termini prospettati.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale clausola generale di buona fede nell’esecuzione del contratto; la Corte non ne desume un obbligo di verifica periodica del contatore in capo all’utente.

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    Applicato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore del controricorrente, ricorrendone i presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di utenza del servizio idrico, la facoltà dell’utente di effettuare l’autolettura del contatore non va confusa con un obbligo contrattuale di cooperazione la cui violazione integri automaticamente inadempimento ex art. 1218 c.c.
  • Le clausole di correttezza e buona fede contrattuale non possono essere estese sino a imporre all’utente obblighi di verifica del contatore o di comunicazione di anomalie se tali obblighi non risultano chiaramente previsti dal titolo contrattuale o regolatorio.
  • In cassazione è inammissibile un motivo che cumuli censure eterogenee, mescolando violazioni di legge, doglianze fattuali e contestazioni sull’apprezzamento delle prove o sulla ricostruzione del rapporto.
  • È inammissibile la censura che si limiti ad affermazioni assertive sulla legittimità di una componente tariffaria senza indicare specificamente la base normativa invocata e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione della ricostruzione dei consumi o della distribuzione temporale degli stessi, quando richieda una rivalutazione del merito o dei fatti di causa, non può essere veicolata come vizio di legittimità se non nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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