Ordinanza del 19/04/2019 n. 11047 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e stabilisce che l’indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza del Ministero delle Finanze non è totalmente esente da IRPEF, ma deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 T.U.I.R. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Tassazione IRPEF dell’indennità supplementare erogata dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle Finanze
Tassazione dell’indennità supplementare del Fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
La controversia riguarda il trattamento fiscale dell’indennità di previdenza corrisposta a una dipendente del Ministero delle Finanze cessata dal servizio il 23 maggio 2008. La Corte di cassazione ha chiarito che tale indennità, pur avendo natura previdenziale e costituendo una forma di retribuzione differita, non è integralmente esente da IRPEF: deve essere assoggettata al regime della tassazione separata previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.).
Domanda di rimborso e giudizi di merito
Con ricorso del 28 giugno 2011, O.G. ha chiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso di 8.652,60 euro, trattenuti a titolo di IRPEF sulla liquidazione dell’indennità di previdenza spettante al personale del Ministero delle Finanze. Trascorsi inutilmente i novanta giorni previsti dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, sostenendo che l’indennità non fosse soggetta a imposizione IRPEF.
La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso. La decisione è stata confermata in appello dalla Commissione Tributaria di secondo grado, secondo la quale le somme percepite non erano assoggettabili a IRPEF.
Ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 17, 49, comma 2, e 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2 della L. n. 1034 del 1984, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
L’Amministrazione ha evidenziato che il Fondo di Previdenza del personale del Ministero delle Finanze, istituito con D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, iscrive obbligatoriamente tutti i dipendenti civili, di ruolo e non di ruolo, del Ministero. Il Fondo eroga prestazioni assistenziali, tra cui sovvenzioni per malattia e decesso degli iscritti o dei familiari a carico, e prestazioni previdenziali, tra cui l’indennità di fine rapporto aggiuntiva rispetto alla buonuscita.
Secondo l’Agenzia, tali erogazioni costituiscono attuazione delle finalità istituzionali del Fondo e sono dovute al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla normativa. Esse risultano quindi collegate al rapporto di lavoro, anche quando vengono materialmente corrisposte dopo la cessazione del rapporto.
Principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato gli artt. 49 e 51 del T.U.I.R., secondo i quali costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti dal dipendente o dal pensionato, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro.
Il collegamento con il rapporto di lavoro sussiste anche qualora l’erogazione sia effettuata successivamente alla cessazione del servizio. Ne deriva, secondo la prospettazione dell’Amministrazione, l’applicazione del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e la conseguente imponibilità delle somme ricevute in dipendenza del rapporto di lavoro.
Natura e finanziamento del Fondo
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Dal regolamento per l’amministrazione e l’erogazione del Fondo di previdenza, e in particolare dall’art. 2, risulta che il Fondo non è alimentato esclusivamente dai contributi dei dipendenti, ma è interamente finanziato da somme provenienti dalle casse dell’erario.
Questo elemento è decisivo ai fini del trattamento fiscale. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 9430 del 12 giugno 2003, secondo cui l’indennità supplementare corrisposta alla cessazione dal servizio dal Fondo di previdenza dei dipendenti del Ministero delle Finanze non è assoggettabile a imposta soltanto quando il Fondo sia alimentato esclusivamente dai contributi dei dipendenti. Tale presupposto non ricorre nel caso esaminato.
Applicazione della tassazione separata
La Corte ha dato continuità a un orientamento consolidato secondo cui l’indennità supplementare non è esente da IRPEF, ma deve essere sottoposta a tassazione separata e non a tassazione ordinaria, ai sensi dell’art. 17 del T.U.I.R.
L’indennità è qualificata come prestazione avente funzione esclusivamente previdenziale e assimilabile alle “indennità equipollenti” contemplate dall’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986. Essa costituisce quindi una forma di retribuzione differita, soggetta a tassazione separata.
La Corte ha inoltre richiamato la sentenza n. 19859 del 5 ottobre 2016, secondo cui la composizione del Fondo è costituita in massima parte da premi di produttività o incentivi erogati dall’istituto. Tale circostanza conferma l’assenza dei presupposti per considerare l’indennità integralmente non imponibile.
Limiti del rimborso eventualmente spettante
Con l’ordinanza n. 25396 del 25 ottobre 2017, la Corte aveva già precisato che, quando l’Amministrazione applica una ritenuta IRPEF ordinaria anziché il corretto regime di tassazione separata, la domanda di rimborso non può essere accolta per l’intera imposta trattenuta.
L’eventuale rimborso deve essere riconosciuto esclusivamente per la parte di ritenuta operata in eccesso rispetto all’importo determinato applicando la tassazione separata. Non spetta, pertanto, la restituzione integrale dell’IRPEF trattenuta sulla base dell’erronea qualificazione dell’indennità come totalmente esente.
Decisione della Corte di cassazione e rinvio
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui l’indennità supplementare del Fondo di previdenza del personale del Ministero delle Finanze è soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del T.U.I.R. Dovrà inoltre determinare, se spettante, l’eventuale rimborso limitatamente alla quota di imposta trattenuta in eccedenza rispetto al corretto regime fiscale e provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2019 e depositata in cancelleria il 19 aprile 2019.
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