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Ordinanza

Ordinanza del 17/04/2019 n. 10696 - Corte di Cassazione

Contenzioso - Fallimento - Avviso di liquidazione - Dichiarazione doganale rettificata - Contestazione mancato pagamento di dazi, iva e interessi moratori -.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle dogane contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato l’avviso di liquidazione relativo a dazi, IVA e interessi moratori. La CTR aveva escluso l’inclusione delle royalties nel valore doganale perché i contratti di licenza non configuravano né un collegamento sufficiente tra diritti di licenza e merci importate né una condizione di vendita. Sono stati dichiarati inammissibili o infondati i motivi relativi al fallimento della società, alla mancata partecipazione del rappresentante diretto e alla mancata riunione degli appelli. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Rigetto del ricorso dell’Agenzia delle dogane sull’inclusione delle royalties nel valore doganale di merci importate

Esclusione delle royalties dal valore doganale delle merci importate

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle dogane aveva rettificato la dichiarazione doganale presentata dalla società contribuente, contestando il mancato pagamento di dazi, IVA e interessi moratori. L’accertamento traeva origine dalla mancata inclusione, nel valore delle merci importate tramite il rappresentante diretto M.S.D., dei diritti di licenza o royalties corrisposti dalla società alle licenzianti di marchi registrati.

La società, successivamente dichiarata fallita e sostituita in giudizio dalla curatela fallimentare, aveva ottenuto dalla CTR Lombardia l’annullamento dell’atto impositivo e delle sanzioni. L’Agenzia delle dogane ha impugnato tale decisione davanti alla Corte di Cassazione con tre motivi.

Normativa unionale e condizioni per l’inclusione delle royalties

La CTR ha applicato l’art. 157, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, istitutivo del Codice doganale comunitario.

Secondo tale disciplina, l’importo dei corrispettivi e dei diritti di licenza deve essere aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare soltanto quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  • il pagamento si riferisce alle merci oggetto della valutazione doganale;
  • il pagamento costituisce una condizione di vendita delle merci importate.

La CTR ha ritenuto che tali condizioni non fossero integrate sulla base dell’esame dei contratti stipulati tra le licenzianti e la società licenziataria.

Valutazione dei contratti di licenza

Dalla ricostruzione operata dai giudici di merito è emerso che i licenzianti esercitavano nei confronti dei produttori terzi esclusivamente controlli relativi alla qualità della merce e al rispetto di determinate condizioni di lavoro.

In particolare, i licenzianti:

  • non imponevano alla licenziataria la scelta dei produttori;
  • non indirizzavano concretamente tale scelta;
  • non esercitavano sui produttori un potere di costrizione o di orientamento ulteriore rispetto al controllo qualitativo e sociale;
  • non risultavano coinvolti nel rapporto di produzione e pagamento delle merci.

La licenziataria era libera di scegliere i propri produttori. Inoltre, le royalties erano calcolate e pagate dalla licenziataria alla licenziante in relazione alle vendite effettuate, senza che tra il produttore o venditore e la licenziante del marchio risultasse un rapporto diretto.

Per tali ragioni, la CTR ha ritenuto che il pagamento delle royalties non costituisse una condizione di vendita delle merci importate e che non sussistesse un collegamento tale da giustificarne l’inclusione nel valore doganale. Di conseguenza, sono stati annullati l’avviso di liquidazione e le relative sanzioni.

Fallimento della società e capacità processuale

L’Agenzia delle dogane ha sostenuto che l’appello della società fosse nullo perché depositato il giorno stesso della dichiarazione di fallimento, quando il difensore avrebbe già perso il potere rappresentativo in conseguenza dello scioglimento del mandato previsto dalla legge fallimentare.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che l’Agenzia non era legittimata a far valere un’eccezione processuale spettante esclusivamente alla curatela fallimentare.

La Corte ha comunque precisato che:

  • gli effetti della dichiarazione di fallimento decorrono, nei confronti del fallito, dall’ora zero del giorno della pronuncia, secondo la cosiddetta zero hour rule;
  • il deposito dell’appello era quindi avvenuto quando il difensore della società era privo di potere rappresentativo;
  • l’atto di appello era però stato notificato all’Agenzia delle dogane prima della dichiarazione di fallimento;
  • il difensore si era costituito prima della formale dichiarazione di interruzione;
  • l’interruzione non era stata dichiarata, poiché la curatela si era costituita in giudizio manifestando interesse alla prosecuzione e facendo propri gli effetti dell’appello.

La perdita della capacità processuale del fallito non è assoluta, ma opera a tutela della massa dei creditori. Essa può essere fatta valere soltanto dalla curatela e non è rilevabile d’ufficio. In mancanza, l’eventuale sentenza potrebbe al limite risultare inopponibile alla curatela.

La Corte ha inoltre distinto il caso in esame dall’ipotesi esaminata da Cass. n. 22944 del 26 settembre 2018, nella quale il fallimento era intervenuto dopo la notifica dell’appello ma prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio. In quel precedente, l’interruzione automatica proteggeva l’interesse della curatela a non essere pregiudicata da una notifica eventualmente non conosciuta; tale esigenza non ricorreva nel caso concreto, poiché la curatela aveva scelto di proseguire il giudizio.

Posizione del rappresentante diretto e integrazione del contraddittorio

In via preliminare, la Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di M.S.D., rappresentante diretto dell’importatore, poiché la società non aveva proposto appello nei suoi confronti.

La posizione del rappresentante era autonoma rispetto a quella della società contribuente. La causa era quindi scindibile e l’appello era stato correttamente rivolto soltanto contro l’Agenzia delle dogane, limitatamente alla posizione della società.

L’Agenzia aveva contestato anche:

  • la mancata notificazione dell’appello a M.S.D.;
  • la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
  • la violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. e delle disposizioni del D.Lgs. n. 546/1992.

Il motivo è stato ritenuto infondato. Il rappresentante era un litisconsorte soltanto facoltativo, poiché il giudizio d’appello riguardava la posizione della società e le sanzioni a essa riferite. Non era quindi necessaria né la notificazione dell’impugnazione al rappresentante né l’integrazione del contraddittorio.

Mancata riunione degli appelli e rischio di contrasto tra giudicati

L’Agenzia aveva inoltre lamentato la mancata riunione degli appelli separatamente proposti dalla società e dall’Ufficio contro la medesima sentenza della CTP, prospettando un possibile contrasto di giudicati e la violazione del principio del ne bis in idem.

La Corte ha escluso conseguenze pregiudizievoli. Secondo l’orientamento richiamato, l’omessa riunione formale di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza non produce effetti invalidanti quando i procedimenti abbiano avuto, in concreto, uno svolgimento unitario.

Nel caso specifico, le impugnazioni:

  • erano state trattate nella medesima udienza;
  • erano state discusse contestualmente;
  • erano state decise dallo stesso collegio;
  • avevano avuto lo stesso relatore;
  • avevano dato luogo a decisioni emesse nello stesso giorno, il 24 novembre 2016.

La sentenza impugnata era stata quindi pronunciata contestualmente alla sentenza n. 6873/07/16, relativa all’appello dell’Agenzia delle dogane. La mancanza di un provvedimento formale di riunione non aveva prodotto, in concreto, alcun pregiudizio per l’Amministrazione.

Limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione

Con il terzo motivo l’Agenzia ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe esaminato solo apparentemente alcune clausole dei contratti di licenza. Secondo l’Amministrazione, tali clausole avrebbero dimostrato:

  • la subordinazione del contratto di produzione al contratto di licenza;
  • l’esistenza di una condizione, anche implicita, di vendita delle merci rappresentata dal pagamento delle royalties;
  • un collegamento tra licenziante e produttore idoneo a consentire un controllo indiretto sulla produzione, diverso dal mero controllo di qualità.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, relativo alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotta dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al cosiddetto “minimo costituzionale”. È denunciabile soltanto l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante e che riguardi l’esistenza stessa della motivazione, risultante dal testo della sentenza, senza necessità di confrontarla con gli atti processuali.

Tale anomalia ricorre esclusivamente nei casi di:

  • mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico;
  • motivazione apparente;
  • contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
  • motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

È invece escluso il rilievo del semplice difetto di sufficienza o completezza della motivazione.

Nel caso esaminato, la motivazione della CTR non era né inesistente né apparente né contraddittoria. La sentenza aveva esaminato i contratti tra licenzianti e licenziataria e aveva spiegato le ragioni per cui non riteneva integrate le condizioni previste dalla normativa unionale per l’inclusione delle royalties nel valore doganale.

La richiesta dell’Agenzia avrebbe comportato una nuova valutazione delle clausole contrattuali e degli elementi di fatto già esaminati dal giudice d’appello. Tale rivalutazione costituisce un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.

Esito del giudizio e spese

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle dogane.

In ragione della soccombenza, l’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti. Il valore della controversia è stato indicato in Euro 3.382,59.

Le spese sono state liquidate come segue:

  • Euro 1.500,00 in favore della società a responsabilità limitata in fallimento;
  • Euro 1.800,00 in favore di M.S.D.;
  • spese forfetarie nella misura del 15%;
  • ulteriori accessori di legge.

La decisione è stata adottata a Roma il 27 marzo 2019 e depositata in cancelleria il 17 aprile 2019.

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