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Ordinanza

Ordinanza del 10/04/2019 n. 10072 - Corte di Cassazione

Imposta di registro- Agevolazioni ed esenzioni - Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa -Situazione di fatto contrastante con il dato anagrafico- Ammissibilità agevolazione- Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che il beneficio fiscale per l’acquisto della prima casa richiede la prova anagrafica della residenza o dell’attività lavorativa nel Comune dell’immobile entro diciotto mesi. La residenza di fatto, l’istanza di cambio di residenza e il pagamento della TARSU non sono sufficienti a sostituire l’iscrizione anagrafica, salvo che il contribuente dimostri che il mancato perfezionamento della procedura non gli sia imputabile. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio.

Agevolazione prima casa e trasferimento della residenza: prevalenza dei dati anagrafici e limiti della residenza di fatto

Agevolazione prima casa e requisito della residenza

La pronuncia riguarda la revoca dei benefici fiscali provvisoriamente riconosciuti per l’acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale. Il beneficio è subordinato alla dimostrazione, entro il termine di diciotto mesi, della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, oppure dello svolgimento in tale Comune dell’attività lavorativa, secondo quanto previsto dall’art. 1, Parte I, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

La Corte ribadisce che il requisito deve essere verificato principalmente sulla base delle risultanze anagrafiche. Non sono quindi sufficienti la residenza di fatto o altre circostanze incompatibili con i dati risultanti dagli atti dello stato civile.

Rilevanza delle risultanze anagrafiche

Secondo gli orientamenti richiamati dalla Corte, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano esclusivamente a chi dimostri, sulla base dei dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel Comune dell’immobile acquistato. La residenza effettiva o materiale presso l’immobile non può, di per sé, sostituire la regolare iscrizione anagrafica.

La Corte richiama, in particolare, Cass. n. 1530/2012 e Cass. n. 13345/2016, nonché Cass. n. 3713 del 13 febbraio 2017, secondo cui anche la destinazione dell’immobile ad abitazione principale deve essere riferita al dato anagrafico e non può essere provata mediante documenti di spesa, quali spese condominiali o utenze, in luogo della certificazione anagrafica.

Procedura di trasferimento della residenza

La prevalenza del dato anagrafico deve essere coordinata con la disciplina del procedimento amministrativo di mutamento della residenza. Il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, prevede la continuità temporale tra la cancellazione dall’anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nel Comune di nuova residenza.

La decorrenza del trasferimento è individuata nella data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al Comune di nuova residenza. La Corte richiama sul punto Cass. n. 110 dell’8 gennaio 2015, precisando che la valutazione del requisito non può ignorare l’unitarietà del procedimento amministrativo di variazione anagrafica.

Fatti del giudizio

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro per l’anno 2006, revocando le agevolazioni prima casa concesse al momento dell’acquisto dell’immobile. La revoca era motivata dal fatto che la contribuente aveva trasferito la propria residenza oltre il termine di diciotto mesi.

La contribuente aveva impugnato l’atto e ottenuto esito favorevole in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Puglia aveva poi respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la prova del trasferimento della residenza non dovesse essere limitata alla certificazione comunale, ma potesse essere desunta da comportamenti concludenti.

La CTR aveva valorizzato, in particolare:

  • l’istanza di cambio di residenza presentata il 18 febbraio 2008;
  • il pagamento della TARSU per l’anno 2008.

Valutazione della Corte di cassazione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, nei termini precisati nella motivazione. Nel caso concreto, non era stato dimostrato dalla contribuente che il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica nel Comune dell’immobile non fosse a lei imputabile.

La sola presentazione dell’istanza di cambio di residenza non è stata considerata sufficiente a dimostrare il perfezionamento del trasferimento entro il termine previsto. Analogamente, il pagamento della TARSU non costituisce prova idonea dell’effettivo cambio di residenza capace di superare le risultanze anagrafiche.

La Corte ha quindi escluso che elementi fattuali o documenti relativi alla tassazione locale possano sostituire, in assenza di ulteriori circostanze idonee, la prova dell’iscrizione anagrafica o della regolare decorrenza del procedimento di trasferimento.

Decisione e conseguenze processuali

La sentenza della CTR della Puglia è stata cassata perché non si è conformata ai principi secondo cui il requisito della residenza deve essere verificato con riferimento ai dati anagrafici, tenendo conto della disciplina del procedimento amministrativo di trasferimento.

La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta a Roma il 13 febbraio 2019 e depositata in Cancelleria il 10 aprile 2019.

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