Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 12/04/2019 n. 10277 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da T.M. contro la sentenza della CTR Lombardia, che aveva confermato la cartella esattoriale emessa dal Consorzio di Bonifica T. per contributi relativi all’anno 2007. Le censure sono state ritenute in parte nuove, generiche e attinenti al merito; la ricorrente è stata condannata al pagamento di Euro 1.700,00 per spese processuali, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Ricorso per cassazione in materia di contributi di bonifica per l’anno 2007: dichiarazione di inammissibilità

Ricorso per cassazione sui contributi consortili di bonifica

La decisione riguarda il ricorso proposto da T.M. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva respinto l’appello avverso la decisione della Commissione tributaria di Pavia. Quest’ultima aveva confermato la cartella esattoriale emessa dal Consorzio di Bonifica T. per il pagamento dei contributi di bonifica relativi all’anno 2007.

La sentenza della CTR è stata depositata il 19 novembre 2012. T.M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; il Consorzio si è costituito con controricorso e memoria, mentre Esatri S.p.A., concessionaria della riscossione, non si è costituita.

Presupposti della pretesa contributiva

La CTR aveva rilevato che la contribuente non contestava l’avvenuta approvazione del Piano di classifica del Consorzio. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal giudice d’appello, l’inclusione degli immobili nel comprensorio individuato dal Piano di classifica determina una presunzione relativa, o iuris tantum, dell’esistenza di un beneficio fondiario derivante dall’attività consortile.

Di conseguenza, spettava alla contribuente fornire la prova dei fatti idonei a escludere l’obbligazione contributiva, tra cui:

  • la mancata realizzazione delle opere promesse;
  • il mancato funzionamento delle opere e degli impianti esistenti;
  • l’omessa o inadeguata manutenzione delle opere di bonifica.

La CTR aveva inoltre ritenuto irrilevanti le valutazioni di natura politico-amministrativa relative a riduzioni o transazioni che, negli anni 2005 e 2006, erano state proposte ai consorziati del (OMISSIS). Per tale ragione aveva considerato assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.

Primo motivo: onere della prova e Piano di classifica

Con il primo motivo T.M. ha denunciato la violazione della L.R. Lombardia n. 7 del 2003, della L.R. n. 33 del 2003 e dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha sostenuto che la CTR avesse applicato erroneamente la regola sull’onere della prova collegata alla presunzione di beneficio derivante dal Piano di classifica.

Secondo la ricorrente, il Piano avrebbe dovuto essere accompagnato dal cosiddetto perimetro di contribuenza, cioè dall’identificazione catastale puntuale e quali-quantitativa degli immobili inclusi nel comprensorio consortile. Tale documento sarebbe stato necessario per stabilire un collegamento diretto tra le opere e gli interventi previsti dal Piano e il beneficio concretamente riferibile ai singoli immobili. Il Consorzio, tuttavia, non lo avrebbe prodotto.

T.M. ha inoltre affermato di avere fornito elementi probatori riguardo:

  • alla mancata realizzazione di un’idrovora prevista da tempo;
  • al mancato funzionamento degli impianti esistenti;
  • all’inadeguatezza degli interventi di manutenzione;
  • all’allagamento dei terreni verificatosi nel 2010.

Valutazione della Corte sul primo motivo

La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile. Sebbene formalmente dedotto come violazione di legge, esso riguardava in realtà questioni di fatto relative all’assolvimento dell’onere probatorio e alla valutazione degli elementi acquisiti nel processo.

La censura relativa alla necessità di produrre anche il perimetro di contribuenza è stata ritenuta nuova, poiché non risultava discussa nel giudizio d’appello ed era stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità.

Le ulteriori contestazioni sono state giudicate meramente assertive. La ricorrente non aveva indicato, secondo quanto richiesto dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., quali documenti fossero stati prodotti, né aveva richiamato sinteticamente il loro contenuto. Mancava quindi l’indicazione specifica degli atti dai quali avrebbe dovuto risultare:

  • il cattivo funzionamento delle opere di bonifica;
  • l’inadeguatezza degli interventi di manutenzione;
  • la mancata realizzazione dell’idrovora.

La Corte ha evidenziato di non poter verificare direttamente gli atti di causa e, pertanto, di non poter stabilire se la CTR avesse errato nel ritenere che la contribuente non avesse dimostrato i fatti posti a fondamento dell’impugnazione.

Secondo motivo: omessa pronuncia e motivazione

Con il secondo motivo T.M. ha denunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e sotto il profilo del vizio di motivazione, l’omesso esame degli ulteriori motivi di appello.

Anche questa censura è stata dichiarata inammissibile. La CTR, infatti, non aveva omesso di pronunciarsi sugli altri motivi, ma li aveva dichiarati “travolti”, cioè assorbiti, ritenendo decisivi il valore probatorio del Piano di classifica e l’irrilevanza delle valutazioni politico-amministrative concernenti eventuali riduzioni dei contributi per i consorziati del (OMISSIS).

Secondo la Corte, la ricorrente non avrebbe potuto limitarsi ad affermare l’erroneità della decisione di assorbimento. Avrebbe dovuto indicare le specifiche ragioni per cui tale statuizione non era condivisibile e spiegare puntualmente perché i motivi ulteriori conservassero autonoma rilevanza.

Terzo motivo

Il terzo motivo, con il quale T.M. si doleva genericamente dell’omessa valutazione del contenuto dei propri atti difensivi, è rimasto assorbito in conseguenza della definizione degli altri motivi e dell’inammissibilità del ricorso.

Esito del giudizio e spese

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha posto le spese processuali a carico della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza.

Le spese in favore del Consorzio di Bonifica T. sono state liquidate in Euro 1.700,00, oltre:

  • al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%;
  • agli accessori di legge.

Ulteriore contributo unificato

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

L’obbligo deriva dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228. L’importo aggiuntivo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002.

La decisione è stata assunta a Roma, in adunanza camerale, il 21 novembre 2018, ed è stata depositata in cancelleria il 12 aprile 2019.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.