Ordinanza del 17/04/2019 n. 10699 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il ricorso di Immobilare L. s.r.l. contro la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione di una cartella ICI per gli anni 2003 e 2004. Il contribuente può agire alternativamente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione, senza necessità di instaurare il contraddittorio con entrambi. Spetta eventualmente all’agente chiamare in causa l’ente creditore, assumendo altrimenti le conseguenze della lite ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999. La sentenza viene cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione.
Ricorso contro cartella ICI: legittimazione passiva dell’agente della riscossione e assenza di litisconsorzio necessario con l’ente impositore
Ricorso contro cartella ICI e legittimazione dell’agente della riscossione
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di Immobilare L. s.r.l., di una cartella esattoriale relativa all’ICI dovuta per gli anni 2003 e 2004. La questione centrale concerne la necessità o meno di instaurare il contraddittorio anche nei confronti dell’ente impositore quando il ricorso venga proposto soltanto contro l’agente della riscossione.
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società, ritenendo non instaurato il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore. La contribuente aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia lo aveva rigettato, richiamando l’art. 101 c.p.c. e affermando che il giudice non può decidere su una domanda senza che la parte contro cui essa è proposta sia stata previamente avvisata.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Equitalia Nord s.p.a. si è costituita con controricorso; l’Agenzia delle entrate-Riscossione, quale successore a titolo universale di Equitalia Nord s.p.a., ha depositato memoria.
Motivi di ricorso
Con il primo motivo, la società ha denunciato violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 10 e 59 del D.Lgs. n. 546/1992 e all’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999. La ricorrente ha sostenuto che l’agente della riscossione e l’ente impositore non sono litisconsorti necessari e che il contribuente può proporre ricorso nei confronti del solo concessionario. In tale situazione, sarebbe eventualmente il concessionario a dover chiamare in causa l’ente impositore, rispondendo altrimenti dell’esito negativo della controversia.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la società ha denunciato violazione dell’art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente, qualora la CTR avesse ritenuto necessaria la partecipazione dell’ente impositore, avrebbe dovuto rimettere la causa ai primi giudici per consentire l’integrazione del contraddittorio, anziché confermare l’inammissibilità del ricorso.
Principio sulla legittimazione passiva e sul litisconsorzio
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore oppure dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti si configuri un litisconsorzio necessario.
L’agente della riscossione dispone della facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore. Se la legittimazione passiva sostanziale appartiene all’ente titolare del credito tributario, l’agente deve provvedere alla chiamata in causa qualora intenda evitare di rispondere delle conseguenze della lite. Il giudice, invece, non è tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, poiché non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
La Corte ha richiamato, in particolare, le precedenti pronunce Cass. n. 10019 del 24 aprile 2018, Cass. n. 10528 del 28 aprile 2017 e Cass. n. 9762 del 7 maggio 2014.
Riferimento normativo
Il principio deriva dall’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, secondo cui il concessionario, nelle controversie promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
La disposizione riconosce quindi una generale legittimazione passiva dell’agente della riscossione nelle controversie relative alla riscossione delle somme affidategli. La mancata partecipazione dell’ente impositore non comporta l’inammissibilità del ricorso del contribuente, ma può determinare la responsabilità processuale dell’agente per l’esito della controversia.
Errore della CTR e conseguenze processuali
La CTR della Lombardia ha errato nel confermare la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per essere stato proposto soltanto nei confronti del concessionario. Avrebbe dovuto riformare la sentenza della Commissione tributaria provinciale e decidere la causa nel merito.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la soluzione adottata sul primo motivo ha escluso la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio.
Decisione e rinvio
La Corte ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché decida nel merito e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta a Roma il 2 aprile 2019 e depositata in cancelleria il 17 aprile 2019.
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