Cassazione Penale, Sentenza n. 22813/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e per manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Il difensore ha censurato la decisione della Corte d'appello che ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità sostenendo l'esistenza di abitualità del comportamento sulla base della ripetizione di condotte di evasione a distanza di pochi giorni; la difesa ha invece rilevato che erano contestati solo due episodi, di cui uno per il quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, e ha sottolineato la natura occasionale e la minima offensività dell'episodio residuo del 15 maggio 2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo la motivazione della Corte d'appello giuridicamente errata nella parte in cui ha escluso la causa di non punibilità per presunta abitualità. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'abitualità, ai fini ostativi dell'art. 131-bis, sussiste quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame; siccome nel caso di specie i delitti di evasione contestati sono solo due e per uno è intervenuta l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, l'assoluzione determina il venir meno dell'illecito rilevante e non può essere usata a fondamento dell'abitualità. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa applicabile solo se sussiste sia la particolare tenuità sia l'assenza di abitualità; la Corte ha richiamato che l'abitualità è presupposto ostativo da valutare secondo la giurisprudenza di legittimità.
artt. 81, comma 2 e 385 cod. pen.
Norme penali che inquadrano i reati contestati (concorso e evasione) oggetto del processo.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma che disciplina la detenzione domiciliare o misure alternative alla detenzione, indicata per contestualizzare lo stato dell'imputato al momento delle condotte.
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Principio secondo cui, ai fini della valutazione dell'abitualità ostativa all'art. 131-bis, il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame; il giudice può tener conto anche di illeciti precedentemente ritenuti non punibili ex art. 131-bis nei procedimenti su distinti reati della stessa indole.
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020 (Konstandin)
Conferma che il giudice può fare riferimento a reati in precedenza ritenuti non punibili per valutare l'abitualità quando si procede per distinti reati della stessa indole.
Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022 (Musone)
Richiamata per distinguere l'effetto dell'estinzione per prescrizione (che non incide sulle conseguenze penali della condanna) dall'assoluzione, la quale determina il venir meno dell'illecito rilevante ai fini della valutazione dell'abitualità.
Massime di principio
- Per applicare l'art. 131-bis cod. pen. occorre valutare congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'assenza di abitualità del comportamento.
- L'abitualità, quale presupposto ostativo all'art. 131-bis, sussiste soltanto quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello oggetto del procedimento; quindi non può essere desunta da una ripetizione limitata a due soli episodi se uno di essi è stato prosciolto o assolto.
- L'assoluzione per "il fatto non costituisce reato" elimina l'illecito ai fini della valutazione dell'abitualità; diversamente, l'estinzione per prescrizione ha effetti differenti e non dispiega lo stesso effetto di rimozione dell'illecito.
- Il giudice può considerare anche reati precedentemente ritenuti non punibili ex art. 131-bis nel valutare l'abitualità quando si procede per distinti reati della stessa indole, ma non può fondare l'ostatività su atti per i quali è intervenuta assoluzione.
- Se la motivazione dell'organo giudicante si fonda su una valutazione giuridicamente errata sull'abitualità, la Corte di Cassazione annulla e rinvia la causa per nuovo esame della sola questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis.
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