Cassazione Civile, Ordinanza n. 35957/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte, e dichiara l'estinzione del giudizio. In ragione della definizione agevolata della controversia, dispone anche la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di irrogazione di sanzioni IVA relativo all'anno d'imposta 2003. La società contribuente aveva inizialmente ottenuto accoglimento in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. La società proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidandolo a cinque motivi, ma prima della decisione comunicava di rinunciare al ricorso perché la lite era stata definita in via agevolata. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
udienza tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis
richiamato solo per la modalità di svolgimento della pubblica udienza in forma non tradizionale.
conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176
richiamata quale legge di conversione della disciplina emergenziale sulle udienze.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia può integrare giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e si limita a dichiarare l'estinzione del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
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