Cassazione Penale, Sentenza n. 10085/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione di consegna disposta in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi, deducendo: 1) violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69 e degli artt. 6 CEDU e 3, 27, 111 Cost., sostenendo l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dei cittadini di Stati terzi dalla tutela prevista dalla norma (effetto di sradicamento e disparità di trattamento). Il ricorrente affermava di essere presente in Italia dal 2001 e residente a Terni dal 2019 con legami familiari, professionali e attività commerciali. 2) violazione degli artt. 6, 16, 17, 18 della legge 69/2005 e degli artt. 5 e 6 CEDU e illegittimità costituzionale dell'art. 18 per mancata allegazione, da parte dello Stato emittente, dell'ordinanza cautelare o atto equivalente e per il rifiuto della Corte distrettuale di formulare una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 16 della legge 69/2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul secondo motivo ha rilevato che, a seguito del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, sono state abrogate le disposizioni che imponevano l'allegazione dell'ordinanza cautelare e pertanto la Corte non poteva legittimamente richiedere integrazioni documentali dall'Autorità emittente. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto non rilevante la questione costituzionale prospettata perché il ricorrente non ha fornito prove sufficienti del radicamento effettivo e durevole in Italia richiesto dalla norma (residenza stabile di almeno cinque anni e altri indici di integrazione). La sentenza impugnata è stata altresì ritenuta adeguata nella descrizione dei fatti contestati nel mandato di arresto europeo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 18-bis, art. 19, art. 6, art. 16, art. 18)
La Corte ha interpretato che l'art. 18-bis e le corrispondenti norme di recepimento possono sollevare profili di costituzionalità, ma l'applicazione di eventuali benefici o rifiuti alla consegna richiede la prova del radicamento reale (residenza stabile e altri indici). Inoltre, in relazione all'art. 6 (comma 3 e ss.) la Corte ha osservato che le disposizioni precedenti che imponevano l'allegazione dell'ordinanza cautelare sono state abrogate, quindi non sussiste l'obbligo di richiedere tale documentazione allo Stato emittente.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Il decreto ha abrogato i commi che imponevano l'allegazione dell'ordinanza custodiale; la Corte ha ritenuto che dopo questa novella non sia legittimo pretendere dall'autorità emittente documenti che la normativa europea non richiede, in coerenza con il principio del mutuo riconoscimento.
decisione quadro 2002/584/JHA del 13 giugno 2002 (mandato di arresto europeo)
La Corte ha ricordato il principio del mutuo riconoscimento stabilito dalla decisione quadro e ha valutato che le obbligazioni procedurali nazionali non devono porre l'ordinamento interno in contrasto con la normativa europea; ciò ha giustificato il mancato obbligo di richiesta di copia dell'ordinanza cautelare.
decisione quadro 2022/584/GAI del 13 giugno 2022
Richiamata dalla Corte nell'analisi della normativa europea pertinente; la Corte ha riferito che le norme europee (nella parte citata) regolano sia il mandato esecutivo sia aspetti processuali e che le disposizioni nazionali di attuazione vanno interpretate in coerenza con tali princìpi.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6, art. 5)
La Corte ha ritenuto che, alla luce delle modifiche normative e della documentazione disponibile, non sussistessero profili di violazione dei diritti garantiti dalla CEDU che giustificassero l'accoglimento del ricorso.
Costituzione italiana (art. 3, art. 27, art. 111, art. 76)
Le questioni costituzionali sollevate (parità di trattamento, proporzionalità della restrizione, limiti alla delega legislativa) sono state prese in considerazione ma dichiarate non decisive nel caso concreto per mancanza di prova del radicamento; la Corte ha inoltre richiamato precedenti decisioni secondo cui la delega legislativa e le modifiche operate sono compatibili con il dettato costituzionale nella fattispecie esaminata.
Massime di principio
- Dopo l'intervento del d.lgs. 2/2021 non è più possibile fondare il rifiuto della consegna sul mancato deposito presso l'autorità italiana della copia dell'ordinanza cautelare: il giudice nazionale non può pretendere documentazione non richiesta dalla normativa europea.
- La possibilità di opporre il motivo di rifiuto legato al radicamento (art. 18-bis e norme correlate) può sollevare profili costituzionali ma, per essere rilevante, richiede che il soggetto provi in modo concreto e documentato il radicamento effettivo e duraturo (residenza stabile di lungo periodo, continuità lavorativa, legami familiari, pagamento di imposte/contributi ecc.).
- Se il mandato di arresto europeo descrive dettagliatamente i fatti e i presupposti indiziari, il giudice italiano può ritenere sufficiente tale ricostruzione a fini della consegna, nel rispetto del principio di mutuo riconoscimento.
- Le contestazioni formali relative alla carenza di motivazione dell'atto cautelare o alla mancata produzione di atti dall'autorità emittente non sono automaticamente decisive: va verificata la conformità della procedura alla normativa europea e la presenza di elementi concreti che giustifichino l'eccezione.
- Per chi intende invocare tutele o eccezioni alla consegna, è essenziale produrre elementi probatori precisi e completi sul proprio status e sui legami con il territorio (documenti di residenza, prove di continuità lavorativa, iscrizioni fiscali, attestazioni familiari), non limitandosi ad affermazioni generiche.
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