Cassazione Penale, Sentenza n. 1474/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova lamentando violazione degli artt. 74, 77, 78 e 80 c.p.p. e chiedeva l'estromissione della parte civile per difetto di legittimazione attiva. Sosteneva che la destinataria dell'assegno di mantenimento fosse la figlia maggiorenne P.D. e che solo questa, e non la madre, potesse costituirsi parte civile per il reato previsto dall'art. 570-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha confermato che la ex coniuge (madre della beneficiaria) era legittimata 'iure proprio' a costituirsi parte civile a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento destinato a una figlia maggiorenne ma non autosufficiente. Ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, a una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa del grado
Norme richiamate
art. 570-bis cod. pen.
articolo 570-bis cod. pen.
Il reato sanziona l'omissione di versamento dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio; la norma tutela non solo il figlio destinatario dell'assegno ma anche il coniuge beneficiario che materialmente sostiene il mantenimento del figlio non autosufficiente
art. 12-sexies legge 898/1970 (richiamata storicamente)
art. 12-sexies della legge 898 del 1970
Interpretazione dottrinale e giurisprudenziale storica ha ricompreso nell'assetto sanzionatorio l'assegno di mantenimento relativo ai figli come parte dell'oggetto della tutela, considerandone creditore il coniuge affidatario
art. 155-quinquies cod. civ.
art. 155-quinquies cod. civ.
Rileva che sia il figlio non autosufficiente sia il genitore convivente e che provvede al mantenimento hanno diritti autonomi e concorrenti; entrambi possono essere titolari della domanda di assegno
art. 337-septies cod. civ.
art. 337-septies cod. civ.
L'introduzione di questa norma non modifica il principio secondo cui il genitore convivente e che materialmente provvede al mantenimento può agire iure proprio, pertanto la disposizione non esclude la legittimazione del genitore
artt. 147 e 315-bis cod. civ.; art. 30 Cost.
Richiamati per affermare che il dovere dei genitori di provvedere ai bisogni della prole perdura fino all'indipendenza economica e non è legato esclusivamente all'età anagrafica
artt. 74, 77, 78 e 80 cod. proc. pen.
artt. 74, 77, 78 e 80 cod. proc. pen.
Le censure processuali proposte dal ricorrente sono state ritenute manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (procedura scritta)
art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020
La trattazione del ricorso è avvenuta con procedura scritta ai sensi della norma, la cui disciplina è stata considerata applicabile
Massime di principio
- In caso di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione o divorzio, il soggetto legittimato a costituirsi parte civile non è esclusivamente il figlio maggiorenne: il genitore convivente che materialmente provvede al mantenimento può agire iure proprio per il contributo dovuto
- La maggiore età del figlio non opera automaticamente una cesura nei doveri tra genitori e figli rispetto al mantenimento: il criterio decisivo è l'indipendenza economica del figlio, non l'età anagrafica
- L'esercizio dell'azione civile da parte del genitore richiede la concreta sussistenza di un onere effettivo sostenuto dal genitore per il mantenimento del figlio (coabitazione, anticipi di spese, ruolo di riferimento stabile)
- L'introduzione di nuove norme sul diritto di famiglia non depone automaticamente a favore dell'esclusione della legittimazione del genitore; la giurisprudenza conferma la concorrenza di diritti tra figlio e genitore beneficiario
- Le eccezioni processuali sulla legittimazione devono essere fondate su elementi che dimostrino l'assenza di un interesse concreto e materiale del soggetto che si è costituito parte civile; in loro assenza la costituzione è valida
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