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Ordinanza

Ordinanza n. 580/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 15 gennaio 2026, n. 13.

Giustizia amministrativa202600694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di sanatoria edilizia relativo a un fabbricato ad uso deposito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario agricolo)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Bologna, che aveva respinto la domanda di sospensione proposta nel giudizio concernente, con motivi aggiunti, il diniego di sanatoria edilizia riferito a un fabbricato ad uso deposito nel territorio comunale. Il fabbricato insiste su un'area resa libera dopo la demolizione di un precedente manufatto soggetto a vincolo storico-culturale. La cautelare in appello riguardava esclusivamente il diniego di sanatoria, avendo l'appellante rinunciato alla domanda cautelare proposta nel ricorso principale contro l'ordinanza comunale di ingiunzione alla demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, in riforma dell'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Nella comparazione degli interessi contrapposti, ha ritenuto prevalente l'esigenza di conservare la res adhuc integra, impedendo modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi nelle more della decisione di merito. Tale esigenza è stata riferita al mero diniego di sanatoria; il Comune non ha prospettato oggettive ragioni d'urgenza tali da giustificare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. È stata disposta la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione dell'udienza di merito

    In presenza dell'accoglimento della tutela cautelare, il giudice dispone la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 62 c.p.a.

    Disposizione richiamata quale base processuale dell'appello cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando è impugnato un diniego di sanatoria edilizia e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi può rendere irreversibile o più difficilmente reversibile la situazione controversa, il giudice può ritenere prevalente l'interesse alla conservazione della res adhuc integra fino alla decisione di merito.
  • L'accoglimento della tutela cautelare richiede una comparazione concreta degli interessi contrapposti; l'assenza di oggettive ragioni d'urgenza dell'amministrazione può prevalere sull'esigenza di dare immediata esecuzione al ripristino conseguente al diniego di sanatoria.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR comporta, in riforma della decisione impugnata, l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta in primo grado e la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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