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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14395/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la correzione di errore materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 20304/2019, deducendo due inesattezze: nell'epigrafe e alla pagina 3 del provvedimento le controparti erano indicate in modo non corrispondente alla corretta sequenza dei nominativi, e nel dispositivo si faceva riferimento al solo "ricorrente" invece che alle plurime ricorrenti, essendo le parti originarie tre. La Corte ha disposto la notificazione del ricorso alle controparti; queste ultime non hanno svolto difese nel procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente l'errore materiale e ha accolto la richiesta di correzione. Ha ordinato la correzione dell'ordinanza n. 20304/2019 nel senso di indicare correttamente, alla pagina 3, i nomi delle parti come "Giulia Bencivenga, Francesca Bencivenga e Livia Galassi" anziché "Francesca, Giulia e Livia Galassi" e, nel dispositivo, di sostituire l'espressione "il ricorrente" con "le ricorrenti". Ha inoltre disposto l'annotazione della presente ordinanza sull'originale del provvedimento ai sensi dell'art. 288, secondo comma, c.p.c. Non ha liquidato spese, qualificando il procedimento come di natura amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 288, secondo comma, c.p.c.

    "la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, cod. proc. civ., venga annotata, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento"

    La correzione dell'errore materiale nel provvedimento della Corte deve essere annotata sull'originale dell'atto corretto a cura della cancelleria.

Massime di principio

  • È emendabile in sede di correzione dell'errore materiale l'inesatta indicazione dei nominativi delle parti quando il contenuto del provvedimento consente di individuare con certezza l'errore e la reale volontà decisoria.
  • Anche l'uso nel dispositivo del singolare invece del plurale, quando incompatibile con il numero delle parti effettivamente ricorrenti e frutto di mero lapsus materiale, può essere corretto senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale ha natura non contenziosa/amministrativa e non comporta, di regola, liquidazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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