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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-20/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 dicembre 2022. — Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM) contro Ministre des Solidarités et de la Santé. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Specialità medicinali per uso umano – Direttiva 89/105/CEE – Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia – Articolo 4 – Blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie – Misura nazionale riguardante esclusivamente determinate specialità medicinali considerate singolarmente – Fissazione di un prezzo massimo di vendita di determinate specialità medicinali alle strutture sanitarie. — Causa C-20/22

Giurisprudenza europea62022CJ0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il meccanismo francese di prezzo massimo di vendita alle strutture sanitarie, applicato a singole specialità medicinali, non rientra nella nozione di "blocco dei prezzi" dell’articolo 4 della direttiva 89/105/CEE. La disposizione si riferisce solo a misure generali, relative a tutte le specialità medicinali o a categorie omogenee di medicinali. Il rinvio pregiudiziale del Conseil d’État è stato quindi risolto nel senso che le garanzie specifiche dell’articolo 4 non si applicano a misure individuali come quella contestata nel procedimento principale.

Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/105/CEE: la nozione di "blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie" include o no una misura nazionale che fissa un prezzo massimo per singole specialità medicinali considerate individualmente.

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/105/CEE debba essere interpretato nel senso che la nozione di "blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie" comprenda anche una misura nazionale di controllo dei prezzi che riguarda soltanto determinate specialità medicinali considerate singolarmente e non tutte le specialità medicinali né una loro categoria, con la conseguenza di rendere applicabili le garanzie di revisione annuale e di deroga previste da tale articolo.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/105/CEE si applica solo a misure di blocco dei prezzi aventi portata generale, cioè riferite a tutte le specialità medicinali o a categorie di medicinali accomunate da caratteristiche comuni; ne restano escluse le misure individuali che fissano o limitano il prezzo di singole specialità medicinali considerate singolarmente. Di conseguenza, non sono applicabili a tali misure individuali né la verifica annuale delle condizioni macroeconomiche né la procedura di deroga prevista dall’articolo 4, paragrafo 2.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 89/105/CEE
  • Articolo 1 della direttiva 89/105/CEE
  • Articolo 2 della direttiva 89/105/CEE
  • Articolo 3 della direttiva 89/105/CEE
  • Articolo 4 della direttiva 89/105/CEE
  • Articolo 6 della direttiva 89/105/CEE

Blocco dei prezzi dei medicinali e prezzo massimo di vendita alle strutture sanitarie

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Conseil d’État francese e riguarda l’interpretazione della direttiva 89/105/CEE, c.d. direttiva trasparenza, nel settore dei prezzi dei medicinali per uso umano. Il problema nasce da un decreto francese che consente di fissare un prezzo massimo di vendita alle strutture sanitarie per determinate specialità medicinali considerate singolarmente.

Fatti e procedimento principale

Il sindacato LEEM ha impugnato dinanzi al Conseil d’État il décret no 2020-1437, del 24 novembre 2020, attuativo dell’articolo L. 162-16-4-3 del code de la sécurité sociale. Tale normativa consente ai ministri competenti di fissare, per determinate specialità medicinali o altri prodotti sanitari, un prezzo massimo di vendita alle strutture sanitarie in presenza, in particolare, di rischio di spese ingiustificate o di carattere particolarmente oneroso del prodotto.

Secondo il ricorrente nel giudizio nazionale, questo meccanismo costituiva un "blocco dei prezzi" ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 89/105/CEE e avrebbe dovuto quindi essere accompagnato dalle garanzie previste da tale disposizione, cioè la verifica almeno annuale delle condizioni macroeconomiche e la possibilità di chiedere una deroga in casi eccezionali.

Questione pregiudiziale

Il Conseil d’État ha chiesto se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/105/CEE debba essere interpretato nel senso che la nozione di "blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie" si estenda anche a una misura che riguarda soltanto determinate specialità medicinali considerate singolarmente.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il quinto e il sesto considerando della direttiva 89/105/CEE;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, sulla conformità delle misure nazionali di controllo dei prezzi e di limitazione della copertura assicurativa;
  • gli articoli 2 e 3, relativi rispettivamente all’approvazione del prezzo prima della commercializzazione e all’approvazione degli aumenti di prezzo;
  • l’articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, sul blocco dei prezzi e sulla deroga;
  • l’articolo 6, relativo all’inclusione delle specialità medicinali nei regimi nazionali di assicurazione malattia.

Ragionamento della Corte

La Corte applica l’interpretazione letterale, sistematica e teleologica della direttiva.

Sul piano letterale, osserva che l’articolo 4, paragrafo 1, si riferisce a un blocco dei prezzi di "tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie". La nozione di "categoria" implica un insieme di prodotti con caratteristiche comuni; perciò non può ricomprendere una misura rivolta a singole specialità medicinali considerate individualmente.

Sul piano teleologico, la direttiva mira alla trasparenza e a un’ingerenza minima nell’organizzazione nazionale delle politiche di previdenza sociale e dei prezzi. Questo conferma che l’articolo 4 riguarda misure di portata generale, non provvedimenti individuali.

Sul piano sistematico, la Corte rileva che la verifica annuale delle condizioni macroeconomiche ha senso solo per misure generalizzate, non per decisioni riferite a un singolo medicinale. Inoltre, la possibilità di chiedere una deroga presuppone un blocco generale e non si adatta a una misura individuale. La Corte osserva anche che, quando il legislatore dell’Unione ha voluto disciplinare misure individuali, lo ha fatto espressamente, come negli articoli 2 e 3 della direttiva.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/105/CEE deve essere interpretato nel senso che la nozione di "blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie" non si applica a una misura finalizzata a controllare i prezzi di determinate specialità medicinali considerate singolarmente.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore farmaceutico, la sentenza delimita l’ambito di applicazione delle garanzie procedurali dell’articolo 4 della direttiva trasparenza: non ogni intervento pubblico sui prezzi dei medicinali integra un "blocco" in senso euro-unitario. Le misure nazionali individuali di controllo del prezzo restano quindi fuori da quel regime specifico, pur dovendo rispettare le altre eventuali regole UE applicabili e le norme interne pertinenti.

Come è indicizzato

Materieprezzi dei medicinalisanità pubblicaassicurazione malattiatrasparenza amministrativadiritto farmaceutico

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