Cassazione Penale, Sentenza n. 10604/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/06/2023 con cui il GIP, su richiesta del Pubblico Ministero ex art. 674 c.p.p., ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena comminata con sentenza del Tribunale di Torino del 17/01/2009 (definitiva 15/03/2009) ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., ritenendo sopravvenuta una condanna per fatti commessi anteriormente (sentenza GIP 22/01/2010, definitiva 09/03/2010). Il ricorrente ha censurato il rifiuto del GIP di dichiarare estinta per prescrizione la pena ai sensi dell'art. 172 c.p., sostenendo che il termine di prescrizione deve decorrere dalla irrevocabilità della decisione che ha accertato la causa di revoca (la sentenza irrevocabile del 09/03/2010) e non dalla data del provvedimento di revoca (26/06/2023).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato il principio consolidato secondo cui, quando l'eseguibilità della pena è subordinata alla revoca della sospensione condizionale per sopravvenuta condanna, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui diviene definitiva la decisione che accerta la causa di revoca (cioè l'irrevocabilità della sentenza che ha condannato per il fatto anteriore), e non dalla data del provvedimento di revoca emesso dal giudice dell'esecuzione. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della prescrizione della pena e ha rinviato al Tribunale di Torino - Ufficio GIP per nuovo giudizio conforme ai principi espressi, con l'indicazione di verificare altresì la sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 172, comma 7, c.p.
Norme richiamate
art. 674 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente al Pubblico Ministero di richiedere al giudice dell'esecuzione provvedimenti relativi all'esecuzione delle pene; utilizzata come titolo procedurale per la richiesta di revoca della sospensione condizionale.
art. 168 cod. pen.
art. 168, comma 1, n. 2 c.p.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena quando il beneficiario è successivamente condannato per un reato commesso anteriormente; la Corte ha applicato questa norma come fondamento giuridico della revoca disposta dal GIP.
art. 172 cod. pen.
art. 172 c.p. (e comma 7)
Dispone l'estinzione della pena per prescrizione ove ricorrano le condizioni previste; la Corte interpreta che, se l'esecuzione della pena è subordinata a condizione (revoca della sospensione), l'estinzione decorre dalla verifica della condizione stessa, ossia dall'irrevocabilità della decisione che accerta la causa di revoca; inoltre il giudice deve controllare eventuali cause ostative previste dal comma 7.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 11156/2015 Ouledfares; Sez. F, n. 27328/2020 Francavilla; Sez. 5, n. 3189/2020 Gavinelli; Sez. U., n. 2/2014 Maiorella
Orientamenti consolidati della Corte che chiariscono che la decorrenza della prescrizione, nei casi di revoca della sospensione condizionale per sopravvenuta condanna, inizia con l'irrevocabilità della sentenza che accerta la causa di revoca; il provvedimento di revoca ha funzione meramente ricognitiva e non fa decorrere il termine di prescrizione.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale è revocata perché il beneficiario è stato successivamente condannato per un reato commesso anteriormente, il termine di prescrizione della pena oggetto della sospensione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha accertato tale condanna, non dalla data del provvedimento di revoca emesso dal giudice dell'esecuzione.
- Il provvedimento di revoca emesso dal giudice dell'esecuzione ha natura dichiarativa/ricognitiva rispetto a un effetto già verificatosi con l'irrevocabilità della sentenza che accerta la causa di revoca, perciò non può far decorrere la prescrizione.
- In situazioni analoghe la difesa dovrà calcolare e provare la data di irrevocabilità della sentenza che determina la revoca e chiedere la declaratoria di estinzione per prescrizione se il termine è già maturato.
- Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, deve verificare non solo la data di irrevocabilità ma anche l'eventuale sussistenza di cause ostative all'estinzione previste dall'art. 172, comma 7, c.p.; non è automatico che l'estinzione sia dichiarata se la prescrizione è teoricamente maturata.
- È essenziale dimostrare la relazione temporale tra i fatti: la condanna sopravvenuta deve riguardare fatti commessi anteriormente alla pena sospesa affinché operi la causa di revoca ex art. 168, comma 1, n. 2 c.p.
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