Cassazione Civile, Ordinanza n. 14424/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori redditi IRPEF relativi all’anno d’imposta 2011. L’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente di essere il beneficiario effettivo di somme che, quale amministratore di una società sportiva dilettantistica, aveva incassato per sponsorizzazioni e poi pagato a società estere in Paesi a fiscalità privilegiata, per fatture riferite a 'costi scouting' e a 'sfruttamento diritto di immagine', ritenute relative a operazioni inesistenti. La CTR rigettava l’appello del contribuente, valorizzando un quadro indiziario ritenuto solido e la mancata prova dell’effettività delle prestazioni. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per mancanza di motivazione, sostenendo che la CTR non avesse spiegato adeguatamente perché le somme dovessero essere imputate a lui; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che dalle email prodotte risultava che un altro soggetto individuava le controparti, negoziava le condizioni e indicava i pagamenti. In memoria, richiamava inoltre una successiva assoluzione in sede penale per i medesimi fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di appello conteneva una motivazione sufficiente e non apparente, con rationes decidendi chiaramente intellegibili; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo sia per la preclusione derivante dalla 'doppia conforme' ex art. 348-ter c.p.c., sia per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti o allegati i documenti richiamati; ha comunque osservato che la CTR aveva esaminato il materiale documentale e che, in ogni caso, restava insoddisfatta la prova dell’effettività delle prestazioni. Quanto alla dedotta assoluzione penale, ha precisato che essa non produce automaticamente giudicato nel processo tributario e che, comunque, non può essere valorizzata in cassazione per superare i limiti del giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è solo apparente quando non consente il controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio, mancando il minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è deducibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, non per una nuova valutazione del merito.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 380-bis c.p.c.
La trattazione in camera di consiglio non partecipata segue la proposta del relatore e il contraddittorio regolarmente costituito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire la ratio decidendi e impedisce il controllo logico-giuridico della decisione.
- Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la censura mira a una rivalutazione delle risultanze istruttorie o non individua un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
- In presenza di 'doppia conforme', il ricorrente deve specificare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in difetto, il vizio motivazionale non è scrutinabile.
- La deduzione dell’omesso esame di documenti richiede autosufficienza del ricorso, con trascrizione o allegazione del materiale rilevante.
- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non produce automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ma può al più essere valutata come elemento di prova dal giudice tributario; non può comunque essere fatta valere in cassazione per superare i limiti del giudizio di legittimità.
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