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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20779/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva confermato il rigetto, disposto dal G.I.P. con decreto del 26/07/2022, della sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 9682/21 R.G.N.R. e n. 7376/21 R.G. G.I.P. per mancata allegazione di copia di un valido documento d'identità. Il Tribunale aveva ritenuto che l'identità non fosse certa (esisteva solo la scheda dattiloscopica e l'attribuzione di un C.U.I.), impedendo così le verifiche economico-patrimoniali e anagrafiche previste dal DPR n.115/2002 (artt. 96 e 98). Il ricorrente ha poi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione/errata applicazione degli artt. 79, 94, 96 e 98 del DPR 115/2002 e, in subordine, prospettando questione di legittimità costituzionale in rapporto all'art. 24, comma 3, Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con modalità procedurali errate: il ricorrente aveva seguito le regole del codice di procedura civile notificando e depositando l'impugnazione in modo non conforme al rito penale. La Corte ha richiamato precedenti secondo cui, nelle controversie sulla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si applicano le regole del processo penale e il ricorso avverso l'ordinanza sul rigetto deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (artt. 582 e 583 c.p.p.). Per l'inosservanza delle regole sui modi/tempi di presentazione l'art. 591 c.p.p. prevede l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nulla è stato riconosciuto per le spese di rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.115/2002 (Regolamento sull'assistenza legale a spese dello Stato)

    Gli artt. 96 (comma 2 e 3) e 98 (comma 2) sono stati interpretati nel senso che la mancata certezza sull'identità dell'istante impedisce di effettuare le verifiche necessarie sulle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; pertanto la domanda può essere rigettata quando non sia fornita un'adeguata identificazione.

  • Art. 79, 94 del D.P.R. n.115/2002

    Richiamati dal ricorrente nella doglianza ma non determinanti rispetto all'inammissibilità procedurale: riguardano aspetti della materia del patrocinio; la Corte non ha proceduto a una disamina di merito a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • Codice di procedura penale, artt. 582 e 583

    Stabiliscano le regole sul deposito e la presentazione del ricorso nel procedimento penale: il ricorso contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c

    Collega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione; è la norma invocata per dichiarare inammissibile il ricorso per modalità errate.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile e sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00.

  • Costituzione, art. 24, comma 3

    Richiamato in subordine dal ricorrente per una questione di legittimità costituzionale delle norme sul gratuito patrocinio; la questione non è stata esaminata per l'inammissibilità procedurale del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata in relazione al criterio per l'applicazione delle sanzioni e alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la responsabilità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole procedurali del rito penale: le impugnazioni devono essere depositate e notificate secondo le forme previste dal codice di procedura penale (artt. 582 e 583 c.p.p.). Il mancato rispetto di queste forme può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Per ottenere il gratuito patrocinio è essenziale fornire un'adeguata identificazione; l'attribuzione di un C.U.I. o la sola scheda dattiloscopica/dichiarazioni in carcere non sempre sono ritenute sufficienti a comprovare l'identità ai fini delle verifiche previste dal DPR n.115/2002 (artt. 96 e 98).
  • Se il richiedente non è in grado di esibire documenti d'identità, è utile documentare gli sforzi compiuti per ottenerli (richieste agli uffici competenti, contatti con la rappresentanza consolare, certificazioni dell'Ufficio immigrazione, provvedimenti amministrativi, ecc.) per evitare il rigetto per mancata identificazione.
  • Questioni di merito (es. presunta illegittimità delle norme sul patrocinio o violazione di diritti fondamentali) non saranno esaminate se il ricorso è precluso per vizi procedurali; prima di inquadrare profili sostanziali occorre assicurarsi della regolarità formale dell'impugnazione.
  • In caso di dubbio sulla corretta modalità di impugnazione, il difensore deve verificare espressamente quale rito sia applicabile (civile o penale) e dove debba essere depositato l'atto per evitare sanzioni economiche e l'inammissibilità.

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