Sentenza n. 6136/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove possa occorrere e in parte qua: - della Circolare MEF – MDS prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 3251 del 21 aprile 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 7435 del 17 marzo 2020; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, recante i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 della Regione Marche, unitamente al relativo allegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché atti presupposti e decreto regionale relativo al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le circolari e le intese indicate in epigrafe, nonché il decreto della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, con cui sono stati individuati i fornitori di dispositivi medici soggetti al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sono stati determinati gli importi dovuti. Il testo non espone specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, limitandosi a dare atto dell’impugnazione degli atti e della successiva dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito.
La decisione
All’udienza straordinaria del 27 marzo 2026 la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti né la legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità e delle circostanze della controversia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, come convertito
È indicato quale base normativa del ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dell’individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disciplina dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato svolta in modalità telematica.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La peculiarità e le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite anche in caso di improcedibilità del ricorso.
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