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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14675/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza che ha confermato la proroga di tre mesi della sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo (ex art. 18-ter legge 26/7/1975, n. 354). Il ricorrente ha dedotto l'assenza di adeguata motivazione: la misura sarebbe stata disposta senza concrete indicazioni di attualità della pericolosità, facendo mero richiamo al regime detentivo ex art. 41-bis e alla gravità dei reati; inoltre il ricorrente era sottoposto a 41-bis da oltre ventidue anni, non aveva avuto trattenimenti di corrispondenza in passato, aveva interrotto i colloqui con familiari e non risultava coinvolto in procedimenti recenti, elementi che avrebbero dovuto essere valutati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata risultava insufficiente nella motivazione, essendosi limitata a riferirsi in termini generici alla gravità dei reati e alla mera applicazione del regime 41-bis, senza offrire elementi concreti e attuali idonei a giustificare la limitazione del diritto alla corrispondenza. La Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per un nuovo esame in conformità ai principi di diritto indicati, richiedendo una motivazione specifica e il confronto con le deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 18-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Le limitazioni e i controlli della corrispondenza possono essere adottati solo per esigenze di indagine, prevenzione dei reati o per ragioni di sicurezza e ordine dell'istituto; richiedono un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e non possono essere adottati in via automatica.

  • art. 41-bis, legge n. 354/1975

    Il regime speciale può prevedere la sottoposizione della corrispondenza a visto di censura (comma 2-quater, lett. e)), ma l'applicazione di tale restrizione non esonera dall'obbligo di motivazione concreta e non legittima un automatismo tra 41-bis e controllo della corrispondenza.

  • art. 15 Costituzione

    La limitazione di diritti fondamentali (come la corrispondenza) è soggetta a riserva di legge e a garanzia giurisdizionale: qualsiasi restrizione deve essere prevista dalla legge e adeguatamente motivata dal giudice.

  • legge 8 aprile 2004, n. 95 (modifiche all'art. 18-ter)

    L'intervento normativo ha delineato il quadro attuale delle limitazioni alla corrispondenza, rafforzando la necessità di motivazione e i presupposti tassativi per l'adozione delle misure.

  • Giurisprudenza di legittimità (ex multis: Sez. 1, n. 48522/2019 Rao; Sez. 5, n. 32452/2019 Falsone; Sez. 1, n. 51187/2018 Falsone; Sez. 1, n. 9689/2014 Virga)

    es. Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019

    La decisione di mancata consegna o mancato inoltro deve essere motivata, anche sinteticamente, sulla base di elementi concreti che rendano ragionevole il dubbio sul contenuto reale della missiva rispetto a quanto appare dall'esterno.

Massime di principio

  • La sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo richiede sempre motivazione specifica e attuale: non è sufficiente il richiamo generico alla gravità dei reati o alla mera applicazione del 41-bis.
  • Il giudice deve motivare il provvedimento con elementi concreti che dimostrino la necessità della limitazione (es. contatti attuali con la criminalità organizzata, indizi su utilizzo della corrispondenza per attività illecite), pur consentendo una motivazione anche sintetica ma comprensibile.
  • Deve esserci un effettivo confronto con le deduzioni difensive; l'omissione di tale confronto può rendere la motivazione insufficiente e determinare l'annullamento.
  • La lunga durata del 41-bis, l'assenza di trattenimenti precedenti, l'interruzione dei colloqui familiari o l'assenza di procedimenti recenti a carico del detenuto sono elementi rilevanti che il giudice deve considerare in sede di valutazione della attualità della pericolosità.
  • In situazioni analoghe, le misure restrittive devono essere adottate secondo il principio di proporzionalità: valutare se esistono misure meno afflittive idonee a raggiungere gli scopi di sicurezza e prevenzione.

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