Regolamento (UE) 2023/1626
Regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulla disciplina delle penali per i mancati regolamenti relativi a operazioni compensate presentate dalle CCP, spostando sui CSD il calcolo, la riscossione e la redistribuzione delle penali secondo le regole ordinarie già previste per le operazioni non compensate. Viene così eliminato il precedente meccanismo specifico di penalizzazione gestito dalle CCP, ritenuto più complesso e costoso. Le CCP possono tuttavia attribuire ai propri partecipanti diretti l’eventuale importo netto residuo delle penali e devono prevedere un apposito meccanismo nel proprio regolamento interno. È inoltre introdotta una disciplina transitoria per evitare effetti retroattivi sui mancati regolamenti anteriori al 2 settembre 2024.
Modifica il regime di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi a operazioni compensate presentate dalle CCP, sostituendo l’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229.
Ambito di applicazione
Si applica ai mancati regolamenti relativi a operazioni compensate che le controparti centrali (CCP) presentano a fini di regolamento nell’ambito della disciplina del regolamento titoli di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. Coinvolge i CSD, le CCP e i partecipanti diretti interessati dalla riscossione e distribuzione delle penali pecuniarie. È previsto che la nuova disciplina si applichi dal 2 settembre 2024; per i mancati regolamenti verificatisi prima di tale data continua ad applicarsi la versione previgente dell’articolo 19. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Modifica del meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate presentate dalle CCP
Il regolamento delegato (UE) 2023/1626 modifica il regolamento delegato (UE) 2018/1229 nell’ambito della disciplina del regolamento titoli prevista dal regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR). L’intervento riguarda specificamente il trattamento delle penali pecuniarie relative ai mancati regolamenti connessi a operazioni compensate presentate dalle controparti centrali (CCP) a fini di regolamento.
La finalità dichiarata è semplificare la procedura, ridurre rischi operativi, complessità tecniche e costi, e ricondurre tali penali al meccanismo ordinario applicato alle altre istruzioni di regolamento.
Contesto e ragioni della modifica
Secondo i considerando, il previgente meccanismo specifico previsto dall’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 serviva a evitare l’applicazione di penali alle CCP quando esse si interpongono tra le controparti. Tuttavia, la gestione di tale meccanismo da parte delle CCP comportava, per la pluralità dei soggetti coinvolti, oneri operativi e complessità aggiuntive.
La Commissione ritiene pertanto preferibile che siano i CSD a calcolare, riscuotere e distribuire le penali pecuniarie relative alle istruzioni di regolamento presentate dalle CCP, seguendo la disciplina generale degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229.
Regola sostanziale introdotta
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229.
In base alla nuova formulazione:
- per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento, i CSD applicano gli articoli 16, 17 e 18;
- le CCP possono attribuire ai propri partecipanti diretti l’eventuale importo netto residuo delle penali, sia in attivo sia in passivo;
- le CCP devono prevedere nel proprio regolamento interno un meccanismo idoneo a tale attribuzione.
Portata pratica per CCP e CSD
La scelta normativa sposta l’asse operativo sui CSD, con l’obiettivo di uniformare il trattamento delle penali e di ridurre la frammentazione della procedura. I considerando chiariscono che, in linea di principio, l’importo netto delle penali può risultare pari a zero quando la CCP si interpone tra controparti, poiché le istruzioni di regolamento presentate dalla CCP rappresentano entrambe le componenti dell’operazione compensata.
Tuttavia, possono verificarsi casi in cui permanga un saldo netto diverso da zero, ad esempio:
- consegna tardiva di titoli a una CCP alla data prevista per il regolamento, con conseguente impossibilità di eseguire le istruzioni di consegna presentate dalla CCP;
- differenze nelle penali calcolate da CSD diversi.
In tali ipotesi, la CCP può distribuire ai propri partecipanti diretti il residuo netto, in attivo o in passivo, mediante il meccanismo previsto nel regolamento interno.
Disciplina transitoria
L’articolo 2 contiene una norma transitoria espressa per evitare effetti retroattivi. Le versioni previgenti dell’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 continuano ad applicarsi ai mancati regolamenti verificatisi prima del 2 settembre 2024.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 2 settembre 2024. In questo modo CCP e CSD dispongono del tempo necessario per adeguare i sistemi e le procedure tecniche al nuovo meccanismo di penalizzazione.
Rilevanza sistematica
Il regolamento si inserisce nel quadro della disciplina europea del settlement discipline e conferma che, per questa specifica categoria di mancati regolamenti, il trattamento delle penali deve essere coerente con il sistema generale degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, con una maggiore centralizzazione operativa in capo ai CSD e con un ruolo residuo, ma regolato, delle CCP nella ripartizione finale degli importi netti.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229
Per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate presentate dalle CCP, i CSD applicano gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229. Le CCP possono assegnare ai propri partecipanti diretti qualsiasi importo netto residuo delle penali, in attivo o in passivo, pagate ai sensi dell’articolo 16 e distribuite ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2. Le CCP devono istituire un meccanismo idoneo nel proprio regolamento interno.
Disposizione transitoria
L’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, nella versione applicabile il 1° settembre 2024, continua ad applicarsi ai mancati regolamenti verificatisi prima del 2 settembre 2024.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 settembre 2024.
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