Regolamento (UE) 2023/834
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/834 della Commissione del 18 aprile 2023 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce una partecipazione finanziaria dell’Unione pari al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame colpiti dall’influenza aviaria ad alta patogenicità. Definisce condizioni di ammissibilità, controlli e un tetto massimo complessivo di 27 229 572 EUR, articolato in importi forfettari per tipologia di perdita e prodotto. L’aiuto è circoscritto alle zone regolamentate e ai periodi di applicazione delle misure veterinarie, con esclusione di cumuli con altri indennizzi e con termine ultimo di pagamento ai beneficiari fissato al 30 settembre 2023. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma riguarda in sostanza l’Italia.
Misure eccezionali di sostegno del mercato per uova e carni di pollame in Italia a seguito di 294 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5 tra il 23 ottobre e il 31 dicembre 2021.
Ambito di applicazione
Si applica alle spese sostenute dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame colpite dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati in Italia tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. L’ambito è limitato alle aziende avicole ubicate nelle zone regolamentate indicate nell’allegato, per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria previste dalla normativa UE richiamata. Sono escluse le spese sostenute dopo il 30 settembre 2023 e le perdite già compensate da aiuti di Stato, assicurazioni o finanziamenti dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690.
Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia
Il regolamento disciplina una misura straordinaria di sostegno del mercato adottata dalla Commissione per fronteggiare le conseguenze economiche di un’ampia ondata di influenza aviaria ad alta patogenicità H5 in Italia. La misura si fonda sull’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e mira a ristorare, entro limiti rigorosi, le perdite subite dagli operatori avicoli nelle zone soggette a restrizioni veterinarie.
Contesto e presupposti dell’intervento
Tra il 23 ottobre e il 31 dicembre 2021 l’Italia ha confermato e notificato 294 focolai, interessando polli, galline ovaiole, tacchini, anatre e faraone. Secondo la Commissione, l’Italia ha adottato con tempestività le misure di sanità animale e di polizia sanitaria previste dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché le zone di protezione e sorveglianza definite da varie decisioni di esecuzione della Commissione. Le misure hanno però prodotto un impatto economico rilevante su un numero ampio di operatori, con perdite di reddito non coperte dal programma dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2021/690.
Oggetto della partecipazione finanziaria dell’Unione
L’Unione contribuisce al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame colpite dai focolai. Il finanziamento complessivo massimo è fissato a 27 229 572 EUR. La Commissione precisa che gli importi devono essere forfettari e fondati su valutazioni tecniche, economiche o documentazione contabile, al fine di evitare sovracompensazioni.
Condizioni di ammissibilità
Le spese sono ammissibili solo se:
- riguardano il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria richiamate nell’allegato;
- si riferiscono ad aziende ubicate nelle zone regolamentate;
- sono state effettivamente pagate ai beneficiari entro il 30 settembre 2023;
- riguardano animali o prodotti che non hanno ricevuto altri indennizzi da aiuti di Stato, assicurazioni o contributi UE ai sensi del regolamento (UE) 2021/690.
È inoltre esclusa qualsiasi spesa sostenuta dopo il 30 settembre 2023, indipendentemente dalla quota che rappresenta.
Struttura degli indennizzi forfettari
L’articolo 3 suddivide le perdite compensabili in più categorie operative:
- perdita di produzione di uova da cova e uova da consumo;
- perdite da periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate;
- perdite connesse alla riduzione del ciclo di produzione, inclusa la macellazione precoce e il declassamento;
- perdite da periodi prolungati di allevamento e ingrasso;
- eliminazione del pollame;
- vendita a prezzo ridotto di animali provenienti dalle zone regolamentate.
Per ciascuna categoria il regolamento fissa un importo unitario e un quantitativo massimo ammissibile. Tra gli esempi più rilevanti figurano importi per uovo, capo, chilogrammo o settimana, differenziati per specie, sistema di allevamento e qualificazione biologica o convenzionale. Il regolamento contempla anche categorie specifiche come pollastra, gallina ovaiola, pollo da carne standard, pollo golden, cappone, tacchina, tacchino, anatra e faraona, con codici NC indicati per ciascuna voce.
Flessibilità e limiti di rettifica
Se i quantitativi effettivi ammissibili superano le soglie massime stimate per singola voce, le spese possono essere adeguate per voce. Tuttavia, il totale delle rettifiche non può superare il 10 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione. La clausola serve a mantenere l’equilibrio tra aderenza alla realtà delle perdite e rispetto del plafond finanziario complessivo.
Controlli nazionali e prevenzione di duplicazioni
L’Italia deve effettuare controlli amministrativi e fisici conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. In particolare deve verificare:
- l’ammissibilità del richiedente;
- per ciascun richiedente ammissibile, l’ammissibilità, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione;
- l’assenza di altri finanziamenti per compensare le stesse perdite.
Gli aiuti possono essere versati dopo il completamento dei controlli amministrativi, senza attendere la conclusione dei controlli in loco. Se l’ammissibilità non è confermata, gli aiuti devono essere recuperati e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
Comunicazione alla Commissione e disciplina finanziaria
L’Italia deve comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti, così da consentire il controllo finanziario dell’Unione. Il regolamento richiama inoltre, per escluderne l’applicazione, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, sostituito dal 1° gennaio 2023 dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, pur essendo materialmente rivolto alla sola Italia per le misure di sostegno previste.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Adottato sulla base dell’articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento autorizza misure eccezionali di sostegno del mercato per compensare le ripercussioni economiche dei 294 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5 registrati in Italia nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021.
Partecipazione finanziaria dell’Unione
L’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall’Italia per sostenere il mercato colpito. Il tetto massimo della partecipazione finanziaria è fissato in 27 229 572 EUR.
Condizioni di ammissibilità delle spese
Sono ammissibili solo le spese relative al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nell’allegato, riferite ad aziende ubicate nelle zone regolamentate, pagate ai beneficiari entro il 30 settembre 2023 e concernenti animali o prodotti non già indennizzati con aiuti di Stato, assicurazioni o contributi UE ai sensi del regolamento (UE) 2021/690. Nessuna spesa sostenuta dopo il 30 settembre 2023 è ammissibile.
Importi forfettari e categorie di perdita
L’articolo 3, paragrafo 1, ripartisce gli importi unitari per: perdite di produzione di uova da cova e uova da consumo; perdite derivanti da periodi di fermo prolungati; perdite connesse alla riduzione del ciclo di produzione e alla macellazione precoce; perdite per periodi prolungati di allevamento e ingrasso; eliminazione del pollame; vendita a prezzo ridotto o declassata di animali e prodotti. Per ciascuna voce sono fissati importi per uovo, capo, chilogrammo o giorno/settimana, con quantitativi massimi ammissibili per singola categoria.
Flessibilità entro il limite del budget
Se il numero di uova, animali o quantità di carne ammissibili supera le soglie massime stimate per singola voce, le spese possono essere adeguate per voce, purché il totale delle rettifiche resti inferiore al 10 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.
Controlli nazionali e recupero
L’Italia deve effettuare controlli amministrativi e fisici ai sensi degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. I controlli riguardano l’ammissibilità del richiedente, la quantità e il valore della perdita effettiva e l’assenza di altri finanziamenti compensativi. Gli aiuti possono essere pagati dopo i controlli amministrativi, anche prima della conclusione dei controlli in loco. In caso di non conferma dell’ammissibilità, gli aiuti devono essere rimborsati e si applicano sanzioni ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
Comunicazione alla Commissione
L’Italia deve comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti, al fine di consentire il controllo finanziario dell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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