Regolamento (UE) 2023/857
Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro degli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra nei settori non ETS, allineandolo al nuovo obiettivo UE di riduzione netta di almeno il 55% al 2030 e alla neutralità climatica entro il 2050. Aumenta l’ambizione degli obiettivi nazionali, modifica i limiti annuali e rafforza le regole su prestiti, riporto, trasferimenti e uso delle flessibilità ETS e LULUCF. Interviene anche sul regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima per rafforzare reporting, trasparenza e gestione dei dati inventariali.
Modifica il regime UE delle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri per il periodo 2021-2030, rafforzando gli obiettivi nazionali e aggiornando le regole di flessibilità e monitoraggio.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea per le emissioni di gas a effetto serra dei settori non coperti dal sistema ETS di cui alla direttiva 2003/87/CE e non assorbite dal regolamento LULUCF (regolamento (UE) 2018/841), in particolare le categorie IPCC energia, processi industriali e uso dei prodotti, agricoltura e rifiuti. Restano escluse le emissioni provenienti dalle attività incluse nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, salvo quelle relative al trasporto marittimo e talune attività considerate ai fini degli articoli 14 e 15 della stessa direttiva; continua inoltre a rientrare la navigazione interna, ma non quella internazionale. Il regolamento si applica al periodo 2021-2030 e introduce regole specifiche per le assegnazioni annuali di emissioni, i controlli di conformità, le flessibilità e i meccanismi correttivi; è rilevante ai fini SEE.
Regolamento (UE) 2023/857
Il regolamento interviene sul quadro UE delle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra nel periodo 2021-2030, aggiornando il regolamento (UE) 2018/842 e alcune disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999. L’obiettivo politico è allineare il sistema agli impegni dell’Unione derivanti dal Green Deal europeo, dal regolamento (UE) 2021/1119 sulla normativa europea sul clima e dall’accordo di Parigi, con un rafforzamento dell’ambizione al 2030 e una maggiore attenzione alla trasparenza e alla transizione giusta.
Contesto e finalità
Il regolamento si inserisce nel pacchetto di attuazione dell’obiettivo UE di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55% rispetto al 1990 entro il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. I considerando richiamano la crescente urgenza climatica, la necessità di una ripartizione equa dello sforzo tra Stati membri, la transizione giusta e il coordinamento con ETS, LULUCF e governance energetico-climatica.
Ambito materiale
L’ambito di applicazione resta limitato ai settori non coperti dalla direttiva 2003/87/CE, ossia le emissioni delle categorie IPCC energia, processi industriali e uso dei prodotti, agricoltura e rifiuti. Restano escluse le emissioni provenienti dalle attività già assoggettate all’EU ETS, salvo il trasporto marittimo e specifiche attività elencate ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva; continua a essere inclusa la navigazione interna ma non quella internazionale.
Nuovi obiettivi nazionali e assegnazioni annuali
L’articolo 4 del regolamento 2018/842 viene riformulato. Per il 2030 ciascuno Stato membro deve rispettare la percentuale di riduzione indicata nell’allegato I; per l’Italia il nuovo obiettivo è pari a -43,7% rispetto al 2005. Le assegnazioni annuali vengono determinate dalla Commissione con atti di esecuzione, sulla base di traiettorie lineari diverse per 2021-2022, 2023-2025 e 2026-2030, utilizzando i dati inventariali più recenti. Per il terzo sotto-periodo (2026-2030) il calcolo si basa anche sui dati 2021-2023 trasmessi dagli Stati membri.
Flessibilità: prestito, riporto e trasferimenti
Le regole di flessibilità sono rese più severe ma anche più operative. Il prestito da un anno al successivo è limitato al 7,5% per il periodo 2021-2025. Il riporto è consentito entro limiti del 75% per il 2021 e del 25% per gli anni 2022-2029. I trasferimenti fra Stati membri aumentano fino al 10% per il 2021-2025 e al 15% per il 2026-2030. Prima di ogni trasferimento è obbligatoria una comunicazione elettronica al comitato sui cambiamenti climatici; i proventi dovrebbero essere destinati ad azioni climatiche nell’Unione o in paesi terzi e le informazioni devono essere rese pubbliche.
Flessibilità ETS e LULUCF
Il regolamento riapre e amplia alcune possibilità di utilizzare strumenti esterni al settore non ETS. Per la flessibilità ETS, gli Stati membri interessati dell’allegato II possono rivedere la percentuale notificata nel 2024 e nel 2027; Malta riceve una disciplina specifica e deve notificare entro il 31 dicembre 2023 l’eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote. Per il LULUCF, il ricorso agli assorbimenti netti è ora frazionato in due periodi (2021-2025 e 2026-2030), ciascuno limitato a metà del massimale indicato nell’allegato III.
Controllo di conformità e misure correttive
Se la Commissione constata progressi insufficienti verso gli obblighi dell’articolo 4, lo Stato membro deve presentare entro tre mesi un piano d’azione correttivo con motivazioni, analisi dell’uso dei fondi UE, misure supplementari e calendario di attuazione. La Commissione può esprimere un parere entro quattro mesi; il piano, l’eventuale giustificazione dello Stato membro e il parere della Commissione sono resi pubblici. L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nella valutazione.
Collegamento con il regolamento 2018/1999
Il regolamento rafforza gli obblighi di reporting: dal 2023 i dati preliminari sugli inventari devono essere trasmessi entro il 15 gennaio e quelli definitivi entro il 15 marzo. Vengono inoltre integrate nell’allegato V le informazioni sulle intenzioni di utilizzare le flessibilità dell’articolo 5 e dell’articolo 7 del regolamento 2018/842, sull’uso dei proventi dei trasferimenti e sul ricorso alla flessibilità LULUCF.
Riesame e ruolo della consulenza scientifica
È previsto un riesame periodico del regolamento tenendo conto delle evoluzioni nazionali, degli sviluppi internazionali e degli obiettivi di lungo periodo dell’Unione. Entro sei mesi da ogni bilancio globale dell’accordo di Parigi, la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del sistema e sull’adeguatezza degli obiettivi nazionali, potendo proporre modifiche legislative. Inoltre, il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può fornire consulenza e relazioni autonome, che la Commissione deve considerare.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rafforzamento dell’obiettivo e oggetto del regolamento 2018/842
L’articolo 1, come sostituito, conferma che il regolamento stabilisce gli obblighi minimi degli Stati membri per il periodo 2021-2030 al fine di raggiungere, entro il 2030, una riduzione del 40% rispetto al 2005 nei settori di cui all’articolo 2. Il regolamento contribuisce alla neutralità climatica dell’Unione entro il 2050 e agli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 e dell’accordo di Parigi.
Ambito di applicazione settoriale
L’articolo 2, paragrafo 1, ribadisce che il regolamento si applica alle emissioni delle categorie IPCC energia, processi industriali e uso dei prodotti, agricoltura e rifiuti, determinate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. Sono escluse le emissioni derivanti dalle attività già coperte dalla direttiva 2003/87/CE, salvo il trasporto marittimo e le attività menzionate ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva.
Nuove traiettorie e assegnazioni annuali di emissioni
L’articolo 4 viene riscritto: ciascuno Stato membro deve rispettare, al 2030, la percentuale di riduzione indicata nell’allegato I; per gli anni 2021-2022, 2023-2025 e 2026-2030 sono previste traiettorie lineari distinte e la Commissione adotta atti di esecuzione per fissare le assegnazioni annuali di emissioni in tonnellate di CO2 equivalente. Le assegnazioni per 2021-2022 e 2023-2025 si basano sui dati inventariali 2005, 2016-2018; quelle per 2026-2030 su 2005 e sui dati 2021-2023. Viene inoltre previsto un totale massimo di 100 milioni di quote/quantità complessive per le flessibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 4, con riduzione proporzionale se la soglia è superata. È aggiunto un paragrafo 6 che impone agli Stati membri di tener conto di una transizione giusta e socialmente equa, con possibilità per la Commissione di emanare orientamenti.
Prestito, riporto e trasferimento di assegnazioni annuali
L’articolo 5 riduce e rimodula le flessibilità: per il 2021-2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 7,5% della propria assegnazione annuale dell’anno successivo. Il riporto è consentito fino al 75% dell’assegnazione 2021 e fino al 25% delle assegnazioni annuali per gli anni 2022-2029, con riporto fino al 2030. I trasferimenti ad altri Stati membri sono fissati fino al 10% per gli anni 2021-2025 e fino al 15% per gli anni 2026-2030. Prima di ogni trasferimento lo Stato membro deve informare elettronicamente il comitato sui cambiamenti climatici. I proventi dei trasferimenti, o il loro equivalente finanziario, dovrebbero essere utilizzati per affrontare i cambiamenti climatici nell’Unione o in paesi terzi e le iniziative devono essere comunicate alla Commissione e rese pubbliche.
Flessibilità ETS e aggiornamento delle notifiche
L’articolo 6 disciplina la cancellazione limitata di quote EU ETS ai fini della conformità. Gli Stati membri dell’allegato II possono rivedere la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027, notificando la Commissione entro il 31 dicembre 2024 o 31 dicembre 2027. Malta deve notificare entro il 31 dicembre 2023 l’eventuale intenzione di avvalersi della flessibilità ETS fino alla percentuale dell’allegato II per il periodo 2025-2030. Gli altri Stati membri dell’allegato II che non avevano notificato entro il 31 dicembre 2019 devono notificare entro il 31 dicembre 2023 l’eventuale intenzione di avvalersi o avvalersi ulteriormente della cancellazione limitata. Il meccanismo prevede cancellazioni di quote per un decimo della quantità totale per ciascun anno 2021-2030, e per un sesto della quantità totale per ciascun anno 2025-2030 per gli Stati che hanno presentato la notifica; se la percentuale è rivista, la quantità cancellata viene adeguata di conseguenza.
Flessibilità LULUCF
L’articolo 7 è ridenominato "Uso supplementare di assorbimenti netti risultanti dal LULUCF". Se le emissioni superano le assegnazioni annuali, gli Stati membri possono considerare, ai fini della conformità, una quantità fino alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali risultanti dalle categorie contabili del suolo incluse nel regolamento (UE) 2018/841, ma entro limiti separati per 2021-2025 e 2026-2030: in ciascun periodo non si può superare metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali indicata nell’allegato III. Il precedente paragrafo 2 è soppresso.
Misure correttive in caso di insufficiente progresso
L’articolo 8 rafforza la procedura correttiva: se nella valutazione annuale la Commissione constata insufficienti progressi verso gli obblighi dell’articolo 4, lo Stato membro deve presentare entro tre mesi un piano d’azione correttivo contenente motivazioni, analisi dell’uso dei fondi UE, interventi supplementari e calendario rigoroso di attuazione. Può essere richiesto il parere di un organo consultivo nazionale sul clima. L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione; quest’ultima può formulare un parere entro quattro mesi e i piani, le giustificazioni e il parere devono essere resi pubblici.
Correzione per eccesso di emissioni LULUCF nel 2021-2025
L’articolo 9, paragrafo 2, stabilisce che se, nel periodo 2021-2025, le emissioni LULUCF di uno Stato membro superano gli assorbimenti determinati ai sensi del regolamento (UE) 2018/841, l’amministratore centrale deduce dall’assegnazione annuale di emissioni una quantità pari alle emissioni eccedentarie, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, per gli anni pertinenti.
Riesame periodico del regolamento
L’articolo 15, riformulato, prevede un riesame del regolamento tenendo conto dell’evoluzione delle situazioni nazionali, del contributo di tutti i settori, degli sviluppi internazionali e degli sforzi per gli obiettivi di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119. Entro sei mesi da ogni bilancio globale dell’accordo di Parigi la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio sul funzionamento del regolamento, sull’equilibrio domanda-offerta delle assegnazioni annuali e sull’adeguatezza degli obiettivi nazionali, valutando anche un percorso post-2030 compatibile con la neutralità climatica al 2050; la relazione può includere proposte legislative.
Consulenza scientifica europea
È inserito l’articolo 15 bis, che consente al comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di fornire, di propria iniziativa, consulenza scientifica o relazioni sulle misure UE, sugli obiettivi climatici, sui livelli annuali di emissioni e sulle flessibilità. La Commissione deve tenere conto di tale consulenza, in particolare per le misure future di ulteriore riduzione delle emissioni.
Aggiornamento degli obiettivi nazionali nell’allegato I
L’allegato I è sostituito con nuove percentuali di riduzione al 2030 per ciascuno Stato membro rispetto al 2005. Per l’Italia la riduzione passa al 43,7%; per alcuni Stati membri l’obiettivo sale fino al 50% (ad esempio Germania, Danimarca, Lussemburgo, Finlandia e Svezia), mentre altri hanno obiettivi meno intensi, coerenti con i nuovi criteri di ripartizione dello sforzo.
Adeguamento degli allegati II e III
Nell’allegato II la voce relativa a Malta è portata al 7%. L’allegato III è aggiornato nel titolo e nei valori; viene soppressa la voce relativa al Regno Unito e il totale finale della tabella è ridotto da 280 a 262,2.
Modifiche al regolamento (UE) 2018/1999 su reporting e trasparenza
L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 è sostituito: dal 2023 gli Stati membri devono comunicare i dati definitivi degli inventari dei gas serra entro il 15 marzo e quelli preliminari entro il 15 gennaio di ogni anno, con ulteriori dati completi e aggiornati. La Commissione mette poi a disposizione del comitato sui cambiamenti climatici, entro tre mesi, alcune informazioni inventariali. È inoltre aggiornata la lettera n) dell’allegato V, parte 1, che impone di comunicare le intenzioni di ricorrere alle flessibilità degli articoli 5 e 7 del regolamento 2018/842, l’uso dei proventi dei trasferimenti e le intenzioni di avvalersi della flessibilità LULUCF.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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