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Ordinanza

Ordinanza n. 4175/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con precedente ordinanza cautelare del Tribunale, l'istanza cautelare era stata accolta ed era stato ordinato all'amministrazione di procedere a un motivato riesame della posizione del cittadino straniero. Il ricorrente ha successivamente proposto istanza ai sensi dell'art. 59 c.p.a., lamentando la mancata esecuzione dell'ordine di riesame e chiedendo l'adozione di misure attuative.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile l'istanza ex art. 59 c.p.a., rilevando che, nelle more, la Prefettura di Pavia aveva adottato un provvedimento con cui aveva dato attuazione all'ordine giudiziale di riesame, rivalutando la posizione del ricorrente con esito favorevole. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse alla coltivazione dell'istanza attuativa. Il Tribunale ha confermato la camera di consiglio già fissata per il 25 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase processuale.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    L'istanza diretta a ottenere misure attuative di una precedente ordinanza cautelare diviene improcedibile quando l'amministrazione abbia medio tempore eseguito l'ordine di riesame, facendo venir meno l'interesse attuale alla sua coltivazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • L'istanza ex art. 59 c.p.a. per ottenere misure attuative di un ordine cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione abbia spontaneamente dato esecuzione all'ordine giudiziale prima della decisione sull'istanza.
  • L'esecuzione dell'ordine cautelare di riesame non definisce necessariamente il giudizio principale di annullamento: venuta meno l'utilità dell'istanza attuativa, il giudice può dichiararla improcedibile e mantenere fissata la camera di consiglio relativa alla controversia principale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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