Cassazione Penale, Sentenza n. 21841/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello proposta avverso la sentenza del Giudice di pace di Buccino che aveva pronunciato condanna per il reato di cui all'art. 590 c.p., limitatamente alla pena pecuniaria (multa). Il difensore ha sollevato un'unica questione: illegittimità costituzionale dell'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 (che prevede l'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace che infliggono solo la multa) in relazione agli artt. 574, comma 4, 651, commi 1 e 2, c.p.p., 185 c.p., e agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., nonché doglianza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la questione di costituzionalità già manifestamente infondata alla luce di precedente giurisprudenza (Sez. 5, n. 4965 del 06/12/2006, c. Triolo): la disciplina dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000, che esclude il secondo grado di merito per le sole condanne pecuniarie pronunciate dal giudice di pace, è una scelta legislativa giustificata dalla minore gravità dei reati devoluti al giudice di pace e non confligge con i principi costituzionali richiamati. Perciò il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa in data 16 dicembre 2021.
Norme richiamate
art. 37 d.lgs. n. 274/2000
Prevede l'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace che infliggono soltanto la pena della multa; la Corte la interpreta come legittima scelta legislativa motivata dalla minore gravità dei reati devoluti al giudice di pace e non in contrasto con i principi costituzionali indicati.
art. 590 c.p.
Natura del reato per cui la imputata era stata ritenuta colpevole dal Giudice di pace; nella vicenda la pena inflitta è stata solo pecuniaria, motivo per cui si è posto il problema dell'impugnabilità.
art. 574 c.p.p., comma 4
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della doglianza processuale; la Corte non ha dato seguito alla censura di illegittimità costituzionale riferita a questa norma, ritenendo la questione manifestamente infondata.
art. 651 c.p.p., commi 1 e 2
Norme procedurali richiamate dal ricorrente in relazione ai mezzi di impugnazione; la Corte non ha ritenuto che la disciplina denunciata violi i diritti costituzionali invocati.
art. 185 c.p.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sulla legge penale; non è emersa applicazione favorevole al ricorrente a fronte della statuizione di inammissibilità.
Articoli della Costituzione (art. 3, 10, 24, 111 Cost.)
Richiamati per sostenere la presunta violazione di principi costituzionali (uguaglianza, obblighi internazionali, diritto di difesa, giusto processo). La Corte ha ritenuto che la disciplina impugnata non leda tali principi, conformandosi a precedente giurisprudenza che ha già dichiarato la questione manifestamente infondata.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 4965 del 06/12/2006 (Triolo), Rv. 236310
Precedente che ha escluso la illegittimità costituzionale dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 e che è stato richiamato dalla Corte come decisivo per dichiarare manifestamente infondata la questione sollevata.
Massime di principio
- Le condanne pronunciate dal giudice di pace limitate alla sola pena della multa sono, di regola, inappellabili ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000; il rimedio processuale non si converte automaticamente in ricorso per cassazione se il contenuto e il petitum dell'atto non lo consentono.
- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 sono, salvo cambiamenti giurisprudenziali, difficilmente accolte: la Corte ritiene che la disciplina sia una legittima scelta di politica legislativa basata sulla minore gravità dei reati devoluti al giudice di pace.
- La presenza o meno della costituzione di parte civile può incidere sulla possibilità di impugnazione e sulla conversione dell'appello in ricorso per cassazione; nella pratica, l'assenza di parte civile rende meno probabile la conversione automatica.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione avverso declaratorie di inammissibilità occorre verificare la possibilità di inquadrare l'impugnazione come ricorso per cassazione (petitum adeguato) o valutare altri rimedi processuali; tentare un ricorso manifestamente infondato espone a condanne per spese e sanzioni pecuniarie.
- Se si ritengono violati diritti costituzionali, è importante argomentare la specifica incidenza della norma sul caso concreto e non limitarsi a richiamare principi generici, viste le difficoltà di superare precedenti consolidati.
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