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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20257/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e della successiva accettazione del controricorrente. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio di regolamento di competenza. Le spese sono state compensate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia originava da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto nei confronti di una società per il pagamento del saldo prezzo dovuto in base a un contratto di cessione di quote di una società a responsabilità limitata. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo, anzitutto, l’incompetenza del tribunale ordinario adito e la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, perché la lite avrebbe riguardato il trasferimento di partecipazioni sociali di controllo. Nel giudizio di opposizione formulava inoltre domande riconvenzionali di risoluzione del contratto per aliud pro alio, annullamento per dolo o errore e risarcimento dei danni, chiedendo anche la chiamata in causa di un terzo. Il giudice istruttore respingeva l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà e riteneva non manifestamente infondata la tesi della competenza del tribunale ordinario, in quanto la controversia atteneva a un inadempimento contrattuale. Successivamente veniva proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza confermativa; la controparte e il Procuratore Generale eccepivano l’inammissibilità per tardività e per asserita mancanza di decisorietà sul punto della competenza. Nel corso del giudizio di cassazione, tuttavia, la società ricorrente rinunciava al ricorso e il controricorrente accettava la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente comunicata e accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente perfeziona l’estinzione del giudizio di regolamento di competenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, quando sia validamente proposta e accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del processo, senza necessità di pronunciare sulle questioni di merito o di rito prospettate dalle parti.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata comporta la definizione della controversia processuale e consente la compensazione delle spese, ove il giudice lo ritenga conforme al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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