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Sentenza

Sentenza n. 3387/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 1414 del 2026: PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: delle sentenze nn. 281/2025 e 336/2025 del Tribunale di Varese sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del procuratore, per complessivi € 1.886,67; quanto al ricorso n. 1421 del 2026: delle sentenze nn. 86/2025 e 182/2025 del Tribunale di Como sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del procuratore per complessivi € 1.905,31.

Giustizia amministrativa202601421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del giudice ordinario recanti condanna del Ministero al pagamento di spese legali distratte in favore del difensore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi per l’ottemperanza di quattro sentenze del giudice ordinario, due del Tribunale di Varese e due del Tribunale di Como, divenute irrevocabili, limitatamente alle statuizioni di condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite con distrazione in suo favore quale procuratore antistatario. Il credito complessivo azionato ammontava a euro 1.886,67 per il primo ricorso e a euro 1.905,31 per il secondo. I ricorsi deducevano la mancata ottemperanza dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme dovute. Il ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta soddisfazione della pretesa, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., ravvisando la connessione oggettiva e soggettiva, poiché entrambi riguardavano l’ottemperanza di condanne al pagamento di spese processuali distratte in favore del medesimo difensore e il medesimo Ministero resistente. Ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento intervenuto nel corso del giudizio ha integralmente e irretrattabilmente soddisfatto l’interesse azionato, eliminando ogni utilità residua della pronuncia di merito. Ai fini delle spese, il Collegio ha effettuato una valutazione virtuale della fondatezza dei ricorsi e ha ritenuto che, prima del pagamento, sussistessero tutte le condizioni per il loro accoglimento: formazione del giudicato sulle sentenze, decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e mancata ottemperanza dell’amministrazione. Le spese sono state quindi poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza proposta per l’esecuzione delle statuizioni delle sentenze del giudice ordinario.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi per oggetto e parti; il TAR lo applica poiché le due controversie riguardavano il medesimo petitum sostanziale e la stessa amministrazione resistente.

  • art. 14 d.l. n. 669 del 1996

    Il rispetto del termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni costituiva una delle condizioni per l’accoglimento delle originarie domande di ottemperanza.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando un’attività sopravvenuta dell’amministrazione soddisfa integralmente e irretrattabilmente l’interesse azionato, senza lasciare al ricorrente alcuna utilità concreta derivante dalla pronuncia di merito.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento spontaneamente eseguito dall’amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ma non impedisce al giudice di valutare virtualmente la fondatezza della domanda ai fini della regolazione delle spese.
  • La soccombenza virtuale dell’amministrazione può essere affermata quando, prima dell’adempimento sopravvenuto, risultavano formati il giudicato, decorso il termine dilatorio applicabile e persistente l’inadempimento dell’amministrazione.
  • Più giudizi di ottemperanza possono essere riuniti quando presentano connessione oggettiva e soggettiva, anche se si fondano su titoli giudiziali distinti, qualora abbiano il medesimo oggetto sostanziale e siano rivolti contro la stessa amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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