Cassazione Penale, Ordinanza n. 06699/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda una contestazione per minaccia aggravata, rispetto alla quale il giudice di primo grado aveva pronunciato una statuizione liberatoria, mentre la Corte di appello, in riforma, ha affermato la responsabilità degli imputati ai soli effetti civili e li ha condannati in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile. I ricorrenti hanno proposto un unico motivo di impugnazione censurando la motivazione della sentenza d'appello: hanno prospettato una ricostruzione alternativa del fatto e una diversa lettura del compendio probatorio, lamentando inoltre la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere un ulteriore testimone e per esaminare gli imputati; infine hanno sostenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere il giudizio al giudice civile di appello, in applicazione dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non integrassero veri vizi di legittimità, ma mirassero a una nuova valutazione del merito; ha giudicato generica la doglianza sulla rinnovazione dell'istruttoria, perché non era stata dimostrata la decisività delle prove richieste; ha ritenuto inconducente la censura sul trattamento sanzionatorio, poiché la riforma di appello riguardava solo gli effetti civili; ha infine escluso l'applicabilità della disciplina invocata sul rinvio al giudice civile, perché non ricorrevano i presupposti temporali indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione. Inoltre ha condannato gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.686, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 603, comma 1, c.p.p.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello richiede che le prove richieste siano decisive, cioè potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o condanna.
art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
La rimessione delle impugnazioni ai soli effetti civili al giudice civile di appello opera solo nei casi e nei limiti temporali individuati dalla disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022; nel caso concreto tale presupposto non ricorreva.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 618 c.p.p.
Richiamato indirettamente attraverso la giurisprudenza di legittimità sulla rinnovazione istruttoria e sulla decisione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una ricostruzione alternativa del fatto, se non allegando specifici vizi di legittimità o un concreto travisamento della prova.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello deve indicare con precisione quali prove siano decisive e in che modo la loro assunzione possa mutare l'esito del giudizio; una richiesta generica è inammissibile.
- Quando la decisione di appello incide esclusivamente sugli effetti civili, sono inconferenti le censure rivolte al trattamento sanzionatorio penale.
- L'obbligo di rimettere il giudizio al giudice civile di appello nelle impugnazioni ai soli effetti civili presuppone la ricorrenza delle condizioni temporali e processuali previste dalla normativa e dalla relativa interpretazione giurisprudenziale; in mancanza, la censura è infondata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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