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Sentenza

Sentenza n. 709/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso inviata con PEC del 29 agosto 2025 al Comando Stazione Carabinieri di Francofonte

Giustizia amministrativa202502221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio diniego sull’istanza di accesso alla relazione o annotazione di servizio relativa al sopralluogo per l’accertamento dell’effettivo cambio di residenza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso trasmessa via PEC il 29 agosto 2025 al Comando Stazione Carabinieri di Francofonte, avente a oggetto la relazione o annotazione di servizio relativa al sopralluogo effettuato per verificare l’effettivo cambio di residenza. Nel corso del giudizio l’amministrazione intimata ha depositato il documento richiesto. La ricorrente ha quindi preso atto dell’avvenuta ostensione e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese. L’amministrazione ha chiesto la medesima declaratoria, ma con compensazione delle spese, evidenziando che l’istanza non era stata indirizzata al Ministero dell’Interno né alla Prefettura di Siracusa e che tali amministrazioni non erano in possesso del documento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa ostensiva mediante il deposito in giudizio del documento richiesto. Le spese sono state compensate, poiché dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risultava che l’istanza era stata inviata esclusivamente all’indirizzo PEC del Comando Stazione Carabinieri di Francofonte e non alle amministrazioni intimate, che non erano quindi gli effettivi destinatari dell’istanza. La sentenza ha ordinato l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio in materia di accesso, l’amministrazione mette a disposizione il documento richiesto e la pretesa ostensiva risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando il silenzio impugnato è riferibile a un’amministrazione diversa da quella evocata in giudizio, perché l’istanza di accesso è stata indirizzata esclusivamente ad altro ufficio e il documento non era nella disponibilità delle amministrazioni intimate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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