Sentenza del 11/11/2022 n. 33286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo alla retrocessione convenzionale di un immobile espropriato: l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato la base imponibile dal corrispettivo pattuito di Euro 6.500.000,00 al valore stimato di Euro 8.297.000,00 ritenendolo incongruo. La questione centrale era se la retrocessione debba essere considerata alla stregua di una compravendita (soggetta a rettifica dell'Amministrazione ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n.131/1986) oppure rientri nei trasferimenti coattivi con base imponibile costituita dall'indennità/compenso determinato secondo i criteri dell'esproprio (D.P.R. n.327/2001 art.48).
La decisione
La Corte ha accolto il sesto motivo, ritenendo che la retrocessione (totale o parziale) rientri nel fenomeno dell'espropriazione per pubblica utilità e che la base imponibile per l'imposta di registro sia costituita dall'ammontare definitivo dell'indennità di retrocessione, concordata tra le parti o fissata dagli organi pubblici ai sensi dell'art. 48 D.P.R. n.327/2001. Di conseguenza la rettifica operata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 51 e 52 D.P.R. n.131/1986 non era ammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata per il motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso del contribuente, compensando le spese del giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 44, comma 2
"Per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà ... la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo."
La Corte interpreta la norma in senso onnicomprensivo, applicandola anche alla retrocessione degli immobili espropriati: la base imponibile è l'indennità definitiva e non il valore venale rettificabile dall'Amministrazione.
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 48, comma 1
"Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale ... sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento."
La determinazione dell'indennità di retrocessione segue i criteri dell'indennità di esproprio e rappresenta il parametro di riferimento per la base imponibile; se tale indennità è fissata da organi pubblici o concordata secondo i criteri previsti, essa esonera dall'accertamento di congruità da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Legge 25 giugno 1865 n. 2359, art. 63
previsione storica sulla determinazione del prezzo di retrocessione (richiamo all'art. 60)
Richiamata per evidenziare la continuità sistematica: la retrocessione è sempre stata concepita come istituto separato dall'ordinaria compravendita, con regole proprie per la determinazione del corrispettivo.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 51, comma 3 e art. 52, comma 5-bis
norme che disciplinano la rettifica del valore dichiarato e i poteri accertativi dell'Amministrazione
La Corte stabilisce che queste disposizioni non possono essere utilizzate dall'Amministrazione per rettificare l'ammontare definitivo dell'indennità di retrocessione quando questa sia stata determinata secondo le procedure e i criteri pubblicistici di cui all'art. 48 D.P.R. n.327/2001.
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, artt. 46 e 47
disciplinano la retrocessione in caso di mancata realizzazione dell'opera
Confermano la natura specifica dell'istituto di retrocessione (indennità, non prezzo di mercato) e il riferimento temporale per la determinazione dell'ammontare (momento del ritrasferimento/ pronuncia).
Massime di principio
- La retrocessione di immobili precedentemente espropriati non va automaticamente trattata come una normale compravendita: la sua qualificazione normativa come evento dell'espropriazione impone che la base imponibile sia l'indennità di retrocessione determinata secondo i criteri dell'indennità di esproprio.
- Se il corrispettivo della retrocessione è stato concordato fra le parti o fissato da organi pubblici/tecnici (U.T.E., commissione provinciale, perizia giudiziale, ecc.) secondo l'art. 48 D.P.R. n.327/2001, tale ammontare costituisce la base imponibile e non può essere rettificato dall'Amministrazione ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n.131/1986.
- La determinazione dell'indennità di retrocessione deve avvenire con riferimento al momento del ritrasferimento (pronuncia o atto che realizza la retrocessione): il valore da considerare per la base imponibile è quello proprio di tale momento.
- La possibilità di controllo fiscale rimane limitata: l'Amministrazione deve rispettare il principio di affidamento nelle valutazioni pubbliche/giudiziali sulla indennità; eventuali eccezioni sono circoscritte e richiedono elementi forti (es. prova di collusione, frode o manipolazione procedurale) per giustificare un intervento correttivo.
- Sulla forma di notifica del ricorso in Cassazione: una notificazione effettuata all'Avvocatura dello Stato anziché all'Agenzia delle Entrate può essere affetta da nullità ma tale nullità è sanabile con la tempestiva costituzione in giudizio dell'Agenzia; non sempre è necessario disporre la rinnovazione della notifica se la parte destinataria non dimostra pregiudizio processuale.
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