Cassazione Civile, Ordinanza n. 36103/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata ad amianto ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992. La Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'interessato, ritenendo prescritto il diritto perché tra il momento in cui l'esposizione sarebbe divenuta conoscibile per il lavoratore e la domanda amministrativa all'INPS era decorso oltre un decennio. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la decorrenza della prescrizione avrebbe dovuto essere ancorata non alla domanda INAIL del 2005, ma alla successiva domanda di pensionamento del 2010, momento in cui egli avrebbe preso coscienza dell'insufficienza dei contributi e della necessità della rivalutazione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione e la prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore abbia consapevolezza dell'esposizione stessa. Ha poi rilevato che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato in fatto che tale consapevolezza sussisteva già al momento della domanda all'INAIL; tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c., qui non dedotti. La censura, diretta a ottenere una diversa decorrenza del termine prescrizionale, è stata quindi ritenuta fuori dal perimetro del vizio denunciabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, legge n. 257/1992
il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione e incide sul calcolo della contribuzione utile ai fini pensionistici.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, qui individuato nella consapevolezza dell'esposizione ad amianto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non di rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla decorrenza della prescrizione.
art. 360, n. 5 c.p.c.
il controllo di legittimità sui fatti è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei ristretti limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 54, decreto legge n. 83/2012
ha riformulato l'art. 360, n. 5 c.p.c., restringendo il vizio denunciabile in cassazione all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere indipendentemente dal pensionamento.
- La prescrizione del diritto al beneficio decorre dal momento in cui il lavoratore abbia consapevolezza della propria esposizione qualificata all'amianto, non dal momento in cui maturi o sia domandata la pensione.
- L'accertamento della data in cui il lavoratore ha avuto conoscenza dell'esposizione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
- Una censura che miri solo a contrapporre una diversa ricostruzione della decorrenza della prescrizione, senza denunciare specificamente un vizio di motivazione nei limiti consentiti, è inammissibile.
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