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Sentenza

Sentenza n. 518/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15/4/2021, e con essa del “Regolamento per il conferimento, la graduazione e la revoca delle posizioni organizzative approvato con G.C. n. 52 dell'8/4/2019. Modifiche”, pubblicato in data 23.4.2021, con il quale veniva modificato il precedente regolamento in materia ed i criteri di valutazione e pesatura delle candidature di cui all'allegata Tabella A); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con il provvedimento innanzi indicato.

Giustizia amministrativa202101021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che ha modificato il regolamento per il conferimento, la graduazione e la revoca delle posizioni organizzative e i relativi criteri di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 15 aprile 2021, con la quale il Comune ha modificato il regolamento sulle posizioni organizzative, introducendo nuovi parametri di valutazione, una soglia minima di idoneità di 75 punti e la possibilità per il Sindaco di conferire gli incarichi tra i candidati idonei. La controversia si inserisce in una precedente riorganizzazione dell'ente, con riduzione e successiva ridefinizione delle aree organizzative e soppressione del settore già diretto dalla ricorrente. Con il primo motivo sono stati dedotti eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà ed erroneità della motivazione e violazione di legge, in ragione della presunta incompatibilità dei nuovi criteri con il TUEL, il CCNL Funzioni Locali e la normativa anticorruzione. La ricorrente ha censurato, in particolare, il ruolo discrezionale attribuito al Sindaco, il rapporto con l'obbligo di rotazione straordinaria e la possibilità di conferire incarichi anche a dipendenti appartenenti a categorie inferiori, sostenendo che la disciplina fosse diretta a favorire nomine predeterminate ed escludere le precedenti figure apicali. Con il secondo motivo sono state dedotte violazione della par condicio, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., sostenendo che i nuovi criteri non valorizzassero adeguatamente l'esperienza maturata nel settore soppresso e favorissero specifici candidati. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, rilevando la natura di macro-organizzazione degli atti e l'intervenuta mobilità volontaria della ricorrente presso altro Comune, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo non necessario esaminare le eccezioni preliminari in applicazione del principio della ragione più liquida. Quanto al primo motivo, il Collegio ha affermato che la definizione dell'assetto degli uffici e delle modalità di conferimento degli incarichi rientra nell'autonomia organizzativa dell'amministrazione, da esercitare nel rispetto dei principi di legalità, efficienza, flessibilità, trasparenza, imparzialità e buon andamento. Gli atti di organizzazione sono soggetti al controllo del giudice amministrativo, anche sotto il profilo della competenza, della ragionevolezza, dell'istruttoria e della motivazione, ma l'ampia discrezionalità programmatica dell'amministrazione attenua l'onere motivazionale e limita il sindacato alle ipotesi di evidente illogicità, travisamento, manifesta irragionevolezza o abnormità. La modifica regolamentare è stata ritenuta coerente con la complessiva riorganizzazione degli uffici e non arbitraria né sproporzionata. La discrezionalità del Sindaco è risultata bilanciata dalla previsione di una selezione comparativa preceduta da avviso pubblico e regolata da criteri previamente esternati. È stata inoltre ritenuta non fondata la censura relativa alla rotazione straordinaria: il regolamento la contempla in caso di procedimenti penali o disciplinari e, in un Comune di dimensioni ridotte e privo di dirigenti, la sua applicazione può essere sostituita da misure organizzative alternative quando sussista un'obiettiva impossibilità di rotazione, così da evitare il blocco dell'attività amministrativa. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto compatibile con l'art. 14 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 la possibilità di conferire incarichi di posizione organizzativa anche a dipendenti non appartenenti alla categoria D nei casi previsti dalla disciplina contrattuale. I criteri della Tabella A sono stati considerati collegati alle concrete esigenze organizzative dell'ente e idonei a valorizzare l'esperienza professionale effettivamente maturata, l'anzianità di servizio e le competenze riferibili alle aree organizzative individuate. Non è stata ravvisata una disparità di trattamento, poiché il personale interno non era escluso dalla procedura e poteva ottenere l'incarico in presenza dei requisiti richiesti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 165/2001

    L'organizzazione degli uffici deve perseguire funzionalità, flessibilità, efficienza, trasparenza e imparzialità; la disposizione fonda l'ampia autonomia organizzativa dell'ente, soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa.

  • art. 5 d.lgs. 165/2001

    Richiamato quale base dei poteri organizzativi delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 97 Cost.

    Impone il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità nell'organizzazione e nell'azione amministrativa.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato in relazione al principio di efficacia dell'azione amministrativa.

  • art. 109 d.lgs. 267/2000

    Consente agli enti locali di attribuire funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità stabilite dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici.

  • art. 110 d.lgs. 267/2000

    Richiamato quale disposizione che consente forme flessibili di organizzazione della struttura dirigenziale degli enti locali, inclusi incarichi a contratto.

  • art. 16, comma 1, lett. l-quater), d.lgs. 165/2001

    Prevede la rotazione straordinaria degli incarichi in presenza di procedimenti penali o disciplinari; nei piccoli Comuni privi di dirigenti, l'impossibilità obiettiva di rotazione può essere fronteggiata con misure alternative anticorruzione.

  • art. 14 CCNL Funzioni Locali 2016-2018

    Consente il conferimento di incarichi di posizione organizzativa anche a dipendenti non appartenenti alla categoria D nei casi richiamati dall'art. 13, comma 2, lettere a) e b), del medesimo CCNL.

  • art. 13, comma 2, lett. a) e b), CCNL Funzioni Locali 2016-2018

    Individua i casi nei quali gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti anche a dipendenti non appartenenti alla categoria D.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La definizione dell'assetto degli uffici pubblici e delle modalità di conferimento degli incarichi organizzativi rientra nell'autonomia organizzativa dell'amministrazione, purché sia esercitata nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, efficienza, flessibilità e trasparenza.
  • Gli atti di macro-organizzazione sono sindacabili dal giudice amministrativo anche quanto a competenza, ragionevolezza, istruttoria e motivazione; tuttavia, in ragione della loro natura prevalentemente interna e programmatoria, il sindacato è limitato alle ipotesi di evidente illogicità, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza o abnormità e l'obbligo motivazionale è attenuato.
  • La previsione di un conferimento dell'incarico intuitu personae non è di per sé illegittima quando la discrezionalità dell'organo competente sia inserita in una procedura comparativa preceduta da avviso pubblico e disciplinata da criteri predeterminati ed esternati, idonei a garantire trasparenza e concorrenzialità.
  • Nei Comuni di ridotte dimensioni e privi di personale dirigenziale, qualora la rotazione straordinaria non sia obiettivamente praticabile, essa può essere sostituita da misure organizzative alternative di prevenzione della corruzione, purché siano rispettate le finalità anticorruttive e non si determini un blocco dell'attività amministrativa.
  • I criteri per il conferimento delle posizioni organizzative possono valorizzare l'esperienza professionale, l'anzianità di servizio e le competenze maturate in ambiti organizzativi analoghi, senza che ciò determini disparità di trattamento, se la procedura resta aperta al personale interno e i requisiti sono collegati alle concrete esigenze della struttura.
  • La possibilità di conferire incarichi di posizione organizzativa a dipendenti non appartenenti alla categoria D è legittima nei casi consentiti dal CCNL Funzioni Locali applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PARegolamenti e atti amministrativi generaliNomine e incarichi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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