Cassazione Penale, Ordinanza n. 20796/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per tentata estorsione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della decisione di condanna, lamentando un travisamento della prova con riferimento ai messaggi di testo scambiati tramite WhatsApp tra imputato, persona offesa e una testimone. La difesa sosteneva che quei messaggi non consentissero di affermare la sussistenza del reato o comunque che la Corte territoriale avesse male interpretato il loro contenuto. La Cassazione rileva però che la censura riproponeva in sostanza questioni di merito già esaminate e disattese, e che il travisamento della prova, in presenza di doppia conforme, è deducibile solo se il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di appello, circostanza qui esclusa perché la messaggistica era già stata valutata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente riproduttivo di doglianze di merito già vagliate dai giudici di merito e che la richiesta della difesa mirasse in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
La Corte considera corretta la qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione e ritiene congrua la motivazione di merito sulla capacità intimidatoria delle richieste rivolte alla persona offesa.
art. 606 c.p.p.
violazione di legge ed il vizio della motivazione
La censura di legittimità non può risolversi in una riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese, né può tendere a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado; se il materiale è già stato oggetto di valutazione nel primo grado, la doglianza è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e immune dai vizi dedotti.
- La verifica della sussistenza di una minaccia idonea a integrare una tentata estorsione può fondarsi anche sul contenuto di messaggi scambiati tra le parti, quando da essi emerga chiaramente il carattere intimidatorio delle richieste e la loro attitudine a incutere timore.
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