Cassazione Penale, Sentenza n. 35687/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato a lui ascritto ma, per il resto, ha confermato la condanna di primo grado per bancarotta (riqualificata in parte) relativa a prelievi/restituzioni ai soci. L'unico motivo sviluppato in Cassazione censura la mancata e difettosa valutazione della natura delle somme prelevate (se versamenti in conto capitale o finanziamenti postergati), richiamando la CTU acquisita nel giudizio civile e il rigetto del sequestro conservativo; deduce inoltre l'esistenza di un giudicato assolutorio formato a favore di altri soci e la mancata valutazione del dolo specifico richiesto per la bancarotta preferenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Il Collegio ha richiamato e confermato i principi distintivi tra versamenti in conto capitale e finanziamenti a titolo di mutuo, sottolineando che la qualificazione dipende dalla volontà negoziale e dalla concreta attuazione (contabilità, delibere, comportamento delle parti). Ha ritenuto che nel caso concreto sussistessero evidenze di squilibrio finanziario della società e documentazione (delibera assembleare, contabilità, voce "anticipazione soci e finanziamenti postergati" e parere del collegio sindacale) che giustificassero la qualificazione dei rimborsi come finanziamenti postergati ai sensi dell'art.2467 c.c.; tale qualificazione integra la violazione della par condicio creditorum e legittima la configurazione della bancarotta preferenziale con dolo in re ipsa dell'amministratore accentratore. Ha inoltre ritenuto irrilevanti, ai fini penali, provvedimenti interinali (sequestro) e non vincolanti le risultanze favorevoli del CTU civile, quand'anche acquisite. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese e l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di rilievo e sviluppo dei motivi di ricorso in Cassazione rispetto ai motivi di appello; la Corte ha ritenuto il motivo in Cassazione generico e non adeguatamente svolto in appello.
art. 234 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'acquisizione di consulenze tecniche d'ufficio; la Corte ha rilevato che l'acquisizione della CTU civile non vincola il giudice penale e che la sentenza d'appello ha motivatamente rifiutato di condividerne le conclusioni.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come regola di coordinamento tra processi civile e penale; la Corte ha ritenuto irrilevante l'asserita violazione in quanto la pronuncia civile non era definitiva e il giudice penale ha motivato le ragioni del non accoglimento delle risultanze civili.
art. 2467 cod. civ.
Norma chiave: disciplina la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci effettuati in situazioni che avrebbero richiesto conferimenti. La Corte l'ha applicata estensivamente per qualificare i rimborsi ai soci come postergati quando sussisteva squilibrio finanziario della società, con conseguente irripetibilità dei versamenti fino al soddisfacimento degli altri creditori; tale qualificazione ha alimentato la configurabilità della bancarotta preferenziale.
art. 2647 cod. civ.
Citato nella motivazione come riferimento alla disciplina sulle restituzioni e postergazione (il testo della sentenza usa anche art.2467 come norma centrale); la Corte si è comunque incentrata sull'applicazione del principio di postergazione previsto dalla disciplina sui finanziamenti dei soci.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e ad un contributo alla Cassa delle Ammende nel processo di legittimità; applicata per l'onere di versamento di euro 3.000 a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Distinguere sempre fra versamenti in conto capitale (apporti assimilabili a capitale di rischio, non esigibili durante la vita sociale) e finanziamenti a titolo di mutuo (crediti esigibili): la qualificazione dipende dalla volontà negoziale, dalle delibere sociali, dalla contabilizzazione e dalla concreta attuazione.
- Quando la società è in squilibrio finanziario o in una situazione che avrebbe reso ragionevole un aumento di capitale, i versamenti dei soci possono essere presunti postergati ai sensi dell'art.2467 c.c.; tale presunzione incide sulla valutazione penale dei prelievi/rimborsi ai soci.
- Le risultanze del giudizio civile (CTU, provvedimenti interinali) non sono vincolanti per il giudice penale: il giudice penale deve valutare autonomamente la prova e motivare il non seguito delle risultanze civili.
- Ai fini della bancarotta preferenziale è richiesto il dolo specifico di avvantaggiare il creditore soddisfatto accettando il pregiudizio per gli altri creditori; tuttavia, quando l'amministratore provvede a pagamenti che favoriscono i soci/partecipanti in un contesto di crisi societaria, il dolo può ritenersi sussistente in re ipsa, soprattutto se l'amministratore ha ruolo decisionale centrale.
- In Cassazione i motivi generici o non adeguatamente sviluppati in sede di appello sono inammissibili: è essenziale che le censure siano specifiche e già oggetto di adeguata deduzione in grado d'appello.
- I provvedimenti cautelari interinali (es. rigetto o concessione di sequestro conservativo) hanno natura provvisoria e non vincolano la valutazione penale definitiva.
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