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Sentenza

Sentenza del 12/06/2023 n. 675 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ricevuto finanziamenti dai soci in forza di una delibera del 6/12/2007 per complessivi versamenti pari a € 1.077.179,70; con assemblea del 25/10/2014 i soci hanno rinunciato a parte del credito destinando € 750.000,00 a copertura perdite e € 327.179,70 a riserva di capitale. L'Agenzia ha notificato avviso di liquidazione richiedendo la tassa fissa di registrazione (€ 200) per la mancata registrazione della delibera 2014 e l'imposta proporzionale del 3% sull'enunciazione del finanziamento di € 1.500.000 (poi ridotta in primo grado a € 1.077.179,50). T.G. S.p.A. ha impugnato sostenendo che la delibera del 2014 non era soggetta a registrazione (non aumento di capitale sociale), che si trattava di un "atto senza parti" e che, se il finanziamento fosse stato verbale, gli effetti erano cessati con la delibera stessa, rendendo non tassabile l'enunciazione.

La decisione

La Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'appello della società e confermato la sentenza della CTP di Parma. Ha ritenuto che la rinuncia dei soci ai crediti costituisce aumento patrimoniale (riserve di capitale) e non un componente positivo di conto economico, atteso anche il principio contabile OIC 28 par. 8. Pertanto la delibera del 25/10/2014 era soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 4 della Tariffa allegata al DPR 131/86 (atti di costituzione e aumento del capitale o patrimonio). L'art. 22 del DPR 131/86 (enunciazione) si applica quando un atto enuncia disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati tra le stesse parti: nel caso vi erano elementi indiziari (delibera 6/12/2007 e bonifici non contestati) che il finanziamento fosse stato concluso per iscritto, quindi soggetto a registrazione in termini fissi. Sul punto delle sanzioni la Corte ha chiarito che la sanzione è riferibile alla delibera 2014 e ha confermato l'ordine ai fini della rideterminazione dell'imposta e delle sanzioni operata in primo grado. Condanna della società alle spese del grado fissate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) - art. 22

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.

    La Corte ha applicato l'art. 22 per ritenere tassabile l'enunciazione del finanziamento; basta l'enunciazione dell'atto fra le medesime parti per estendere l'imposta all'atto enunciato. Se l'atto originario è scritto e soggetto a registrazione in termine fisso, l'imposta e la sanzione sono dovute.

  • Tariffa allegata al DPR 131/1986 - art. 4 n.1 lett. a)

    1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società, ...: a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio

    La delibera che crea riserve di capitale mediante la rinuncia di crediti è qualificata come atto che aumenta il patrimonio/capitale e quindi soggetta all'obbligo di registrazione e alla tassa prevista.

  • OIC 28 - paragrafo 8

    8. Le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie e dalla rinuncia di crediti da parte dei soci.

    La rinuncia dei soci ai crediti deve essere contabilmente trattata come riserva di capitale (patrimoniale) e non come componente positivo di reddito: questo supporta la qualificazione dell'atto come aumento patrimoniale soggetto a registrazione.

  • Codice civile - art. 1236

    La delibera di rinuncia è stata interpretata anche come remissione di debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., cioè estinzione del diritto alla restituzione del finanziamento.

  • Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

    Nel confronto giurisprudenziale è richiamato il principio che la rinuncia al credito non costituisce sopravvenienza attiva imponibile, confermando la natura patrimoniale della rinuncia.

  • DPR 131/1986 - art. 69

    Norma richiamata in relazione alla pena pecuniaria applicabile quando l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso.

Massime di principio

  • La rinuncia del socio a un credito verso la società, se destinata a costituire riserva di capitale o comunque a rafforzare il patrimonio netto, va considerata un'operazione patrimoniale e rientra fra gli atti rilevanti ai fini della registrazione (art.4 Tariffa).
  • L'art. 22 TUR estende l'imposta agli 'atti enunciati' contenuti in un atto successivo: se una delibera enuncia un precedente finanziamento tra le medesime parti, l'imposta colpisce anche l'atto originario quando questi era soggetto a registrazione in termine fisso.
  • Se il finanziamento originario risulti documentato (es. verbale assembleare con successivi bonifici non contestati) è probabile la qualificazione come atto scritto soggetto a registrazione; l'onere di provare la natura esclusivamente verbale dell'atto è a carico del contribuente.
  • La qualificazione della delibera come "atto senza parti" (atto interno alla società) non esclude automaticamente l'obbligo di registrazione quando essa enuncia disposizioni concernenti rapporti tra la società e i soci (stessi soggetti intervenuti negli atti originari).
  • Per evitare contestazioni in situazioni analoghe: documentare chiaramente la natura dell'operazione (mutuo scritto o semplice disponibilità), prevedere la registrazione degli atti che comportano aumento patrimoniale o conversione di crediti in riserve, e conservare evidenze bancarie e verbali che possano comprovare la natura dell'operazione.
  • In caso di contestazione, l'Ufficio deve fornire indizi o prove dell'esistenza di un atto scritto soggetto a registrazione; viceversa il contribuente deve dimostrare che gli effetti erano già cessati o che l'atto originario è stato soltanto verbale e non soggetto a registrazione.

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