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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04532/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte della Regione, di contributi concessi nell'ambito di un regime di aiuti per investimenti iniziali nell'industria alberghiera in Sardegna, poi dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione europea perché, in parte, relativi a investimenti avviati prima della domanda. La società beneficiaria aveva proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione di recupero deducendo, tra l'altro, la violazione del legittimo affidamento e la responsabilità della Regione, con domanda di compensazione di un asserito credito risarcitorio. Dopo alterne vicende in primo e secondo grado e un precedente giudizio di cassazione che aveva rigettato il ricorso della società e accolto quello della Regione, la società ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro la sentenza di cassazione, lamentando un errore di fatto revocatorio: sosteneva che la Corte avrebbe supposto inesistente l'adempimento, da parte sua, dell'onere di diligenza nel verificare la compatibilità comunitaria dell'aiuto, mentre tale adempimento sarebbe stato, a suo dire, positivamente accertato dagli atti di merito e dai documenti (in particolare la decisione comunitaria di approvazione del regime e le direttive attuative regionali). La ricorrente chiedeva in sostanza di rimettere in discussione la valutazione sulla sussistenza del legittimo affidamento e, quindi, della pretesa compensazione/responsabilità della Regione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze della società non denunciassero un vero errore di fatto percettivo, ma mirassero a censurare la valutazione giuridica compiuta dalla Corte nella sentenza del 2019, e quindi a introdurre impropriamente un quarto grado di giudizio. La questione dell'adempimento dell'onere di diligenza del beneficiario non era un fatto non esaminato, ma il fulcro della precedente decisione, già valutato in diritto sulla base della giurisprudenza nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato e legittimo affidamento. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, sono rimaste assorbite le ulteriori censure; la società è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze di cassazione è ammissibile solo nei ristretti limiti dell'errore di fatto revocatorio; non può essere usata per contestare valutazioni di diritto o di merito.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante incontrovertibilmente dagli atti e non controverso; non ricorre quando la censura investe una valutazione giuridica.

  • art. 108 TFUE

    In materia di aiuti di Stato, la compatibilità dell'aiuto con il diritto dell'Unione e il controllo della procedura spettano secondo le regole europee; il legittimo affidamento del beneficiario si collega al rispetto di tali procedure.

  • art. 2033 c.c.

    Il richiamo è utilizzato nel ragionamento precedente per escludere che, in assenza di affidamento legittimo, il beneficiario possa opporre la buona fede alla pretesa restitutoria dell'indebito aiuto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per revocazione deve indicare in modo specifico, chiaro e immediatamente intellegibile il fatto asseritamente oggetto di errore percettivo e le ragioni della revocazione; altrimenti è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una sentenza della Cassazione è ammissibile solo se si deduce un errore di percezione, non una diversa lettura giuridica dei fatti o delle prove.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la doglianza che, sotto la veste dell'errore percettivo, contesti in realtà l'apprezzamento della Corte sul contenuto degli atti o sulla corretta applicazione della giurisprudenza.
  • In materia di aiuti di Stato, il legittimo affidamento del beneficiario non può fondarsi sul solo comportamento dell'amministrazione nazionale, ma richiede la verifica del rispetto della procedura comunitaria di controllo della compatibilità dell'aiuto.
  • Il beneficiario di un aiuto pubblico è tenuto a un ordinario onere di diligenza nel controllare la conformità del contributo alle regole UE; in difetto, non può invocare la buona fede o il legittimo affidamento per sottrarsi al recupero.
  • Il fatto dedotto come oggetto di errore revocatorio deve essere decisivo, non controverso e non già apprezzato come punto della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionaleInadempimento
RamiProcesso civileInternazionale privatoObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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