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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36916/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di remissione in termini e ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto penale di condanna n.72/2024. Il ricorrente ha sostenuto che la notifica del decreto, effettuata il 15/03/2024 al figlio Rinaldo presso l'indirizzo di residenza indicato, non gli aveva dato tempestiva conoscenza poiché il figlio gli avrebbe consegnato l'atto il 16/03/2024; inoltre ha dedotto che, a seguito della separazione dalla moglie, non era più convivente con il figlio e pertanto la relata di notifica era erronea. Ha altresì sostenuto che per contestare il dato di convivenza indicato nella relata non sarebbe necessaria la querela di falso e che pertanto ha diritto alla rimessione nel termine per proporre opposizione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata il 15/03/2024 a mani del figlio presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, ai sensi dell'art.7 della legge n.890/1982; ha osservato che la separazione dalla moglie non dimostra di per sé l'assenza di residenza nel luogo indicato e che quanto attestato dall'ufficiale postale nella relata fa fede fino a querela di falso. Inoltre il ricorrente ha ammesso di avere ricevuto materialmente l'atto il 16/03/2024, per cui aveva comunque i quindici giorni per proporre opposizione e non ricorrono i presupposti per la restituzione nel termine ex art.175, comma 2 c.p.p. La Corte ha richiamato l'onere di allegazione dell'istante e il potere del giudice di verificare l'effettiva conoscenza. Al rigetto è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di restituzione nel termine per proporre opposizione quando l'imputato non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del decreto penale; grava sull'istante un onere di allegazione circa le ragioni della mancata conoscenza e il giudice deve accertare l'effettiva conoscenza; il rimedio va proposto entro 30 giorni dalla conoscenza effettiva.

  • art. 7, legge 20 novembre 1982, n. 890

    Consente la notificazione a persone di famiglia che convivano anche temporaneamente e a soggetti indicati (es. addetta alla casa, portiere); la notificazione a tale persona presso l'indirizzo di residenza è valida salvo contestazione fondata (querela di falso) della relata.

  • art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67

    Ha modificato il testo dell'art.175 c.p.p.; la giurisprudenza ha interpretato la disposizione attribuendo al giudice poteri di accertamento sull'effettiva conoscenza e stabilendo l'onere di allegazione dell'istante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione effettuata presso l'indirizzo di residenza a mani di una persona di famiglia indicata dall'art.7 legge n.890/1982 è validamente presunta fino a querela di falso: il destinatario deve provarne l'inesistenza con mezzi idonei.
  • Il rimedio della restituzione nel termine ex art.175, comma 2 c.p.p. è volto a chi non abbia avuto effettiva conoscenza del decreto penale; l'istante ha un mero onere di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza, ma deve fornire elementi che inducano il giudice a ritenere che effettiva conoscenza non sussista.
  • La mera separazione personale o il cambiamento di piano nell'abitazione non annullano automaticamente la validità della notifica se l'indirizzo indicato resta quello di residenza e non è provato che la consegna materiale sia avvenuta altrove.
  • Se il ricorrente ammette di avere ricevuto materialmente l'atto in data successiva, quella data vale per il decorso del termine per proporre opposizione (in genere quindici giorni dal giorno successivo alla notifica), riducendo o escludendo l'esigenza di restituzione nel termine.
  • Per contestare la relata di notifica (in particolare la convivenza indicata dall'ufficiale postale) è normalmente necessario fornire prove specifiche; fino a querela di falso la relata fa piena fede.

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