Cassazione Penale, Sentenza n. 9422/2025 del 07/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Udine che, nel riesame dei decreti di ispezione, perquisizione e sequestro del 17/6/2024 e dei relativi verbali del 25/6/2024, aveva rigettato la richiesta di restituzione dei documenti, dichiarato illegittimo il sequestro degli "individui di labrador" ritenendolo atto d'iniziativa della polizia giudiziaria senza convalida del P.M., ma aveva comunque dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione perché non proposta nelle modalità dell'art. 263 c.p.p., e aveva condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nei ricorsi per Cassazione i ricorrenti deducevano: (i) violazione di prescrizioni formali dei decreti di sequestro (mancata autosufficienza e mancato deposito/ostensione dell'atto di indagine richiamato); (ii) violazione della norma che impone l'avviso al difensore 24 ore prima dell'ispezione (art. 364, comma 3 c.p.p.); (iii) illegittimità della condanna alle spese nonostante l'illegittimità del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili: non è consentito in Cassazione dedurre vizi attinenti esclusivamente alla perquisizione quando il ricorso impugna l'ordinanza del riesame (vizi della perquisizione vanno dedotti nei limiti consentiti e secondo la giurisprudenza) e i decreti di ispezione non sono impugnabili con la richiesta di riesame; inoltre non è chiaro quale interesse sarebbe tutelato tramite riesame rispetto ad alcuni decreti. Invece il terzo motivo è stato accolto: la Suprema Corte ha confermato l'orientamento secondo cui non può essere disposta la condanna alle spese se in sede di riesame è accertata l'illegittimità del sequestro per ragioni pregiudiziali/di rito; di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali (quella statuizione è eliminata). Le altre statuizioni dell'ordinanza sono rimaste in piedi.
Norme richiamate
art. 727 c.p.
Norma penalmente contestata nell'ambito delle indagini; citata come fatto-reato alla base dei decreti investigativi.
art. 515 c.p.
Ulteriore norma penale contestata nell'indagine; indicata nei decreti impugnati come riferimento ai reati ipotizzati.
art. 263 c.p.p.
Regola le modalità e la forma della richiesta di restituzione dei beni sequestrati: il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione per mancato rispetto delle modalità previste da questa norma.
art. 244 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme la cui violazione sarebbe stata rilevante per la motivazione dei decreti; la Corte ha ritenuto le doglianze di tal genere non proponibili in Cassazione contro l'ordinanza di riesame quando attengono solo alla perquisizione.
art. 253 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della carenza di motivazione/autosufficienza del decreto; la Corte ha valutato tali censure inammissibili in sede di legittimità nel caso concreto.
art. 125 c.p.p.
Norma citata tra quelle processuali dedotte dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto non consentito sollevare taluni vizi in sede di Cassazione avverso l'ordinanza del riesame.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma sul parametro di impugnabilità o sulle modalità di proposizione dei mezzi di impugnazione; richiamata dai ricorrenti ma valutata alla luce della giurisprudenza sulla limitazione dei motivi proponibili in Cassazione contro il riesame.
art. 309, comma 9 c.p.p.
Richiamato tra le norme processuali contestate circa le modalità di esecuzione degli atti d'indagine; le censure fondate su tali disposizioni non sono state ritenute ammissibili in Cassazione nel caso di specie.
art. 324, comma 7 c.p.p.
Citate dai ricorrenti in relazione alla disciplina del riesame, ma la Corte ha ritenuto che i decreti di ispezione non siano impugnabili con la richiesta di riesame come proposta.
art. 364, comma 3 c.p.p.
Norma che impone l'avviso al difensore 24 ore prima dell'ispezione: i ricorrenti lamentavano la violazione ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché i decreti di ispezione non erano suscettibili di riesame nelle modalità usate.
art. 592 c.p.p.
Richiamata dai ricorrenti sostenendo che l'illegittimità del sequestro escluderebbe la condanna alle spese: la Corte ha conformemente ritenuto che, se in sede di riesame è accertata l'illegittimità del sequestro per ragioni pregiudiziali, non possa essere pronunciata la condanna alle spese per soccombenza.
art. 252‑bis c.p.p.
Citato nel ragionamento giurisprudenziale: l'introduzione di questa norma e la facoltà di impugnare il decreto di perquisizione senza deposito del fascicolo del P.M. confermano l'esigenza che il decreto sia 'autosufficiente' e conoscibile dall'interessato al momento in cui esercita il proprio diritto di critica/impugnazione.
Massime di principio
- I vizi inerenti alla perquisizione sono deducibili nei limiti e nelle forme previste: in Cassazione avverso un'ordinanza del riesame non sono ammessi motivi che riguardino esclusivamente la legittimità della perquisizione, salvo che sia dimostrata la stretta interdipendenza tra perquisizione e sequestro.
- I decreti di sequestro/perquisizione devono essere 'autosufficienti' e contenere una motivazione e descrizione tali da rendere conoscibile l'atto all'interessato; se il decreto richiama atti non ostensi o non accessibili, può essere contestato per carenza formale e di conoscibilità.
- Le ispezioni e i relativi decreti, nella prassi, possono avere diversa impugnabilità: non tutto ciò che avviene in sede di ispezione è automaticamente sindacabile mediante la richiesta di riesame; occorre verificare la specifica rimessione a rimedi impugnatori previsti dalla legge.
- La mancanza della convalida del P.M. quando la polizia giudiziaria agisce d'iniziativa può comportare l'illegittimità del sequestro e l'obbligo di restituzione; se tale illegittimità viene accertata, non si possono ritenere i ricorrenti soccombenti ai fini della condanna alle spese processuali.
- Per preservare l'azione di restituzione e l'ammissibilità del riesame, è essenziale rispettare le modalità procedurali previste (es. art. 263 c.p.p.) e fornire documentazione e motivazione adeguate; il difensore deve inoltre vigilare sulle formalità (es. eventuale avviso 24 ore) per non perdere rimedi difensivi.
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