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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/195

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/195 della Commissione dell'11 febbraio 2022 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 per quanto riguarda la scheda informativa, i certificati di omologazione dei veicoli, la scheda dei risultati delle prove e i certificati di conformità in formato cartaceo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 per adeguare i modelli documentali alle più recenti regole UE in materia di emissioni di CO2 e procedura WLTP, nonché per integrare le informazioni richieste sui veicoli pesanti e sugli ibridi plug-in. Interviene anche per correggere errori materiali e incongruenze redazionali in schede informativa, certificati di omologazione, schede dei risultati delle prove e certificati di conformità cartacei. Talune modifiche ai certificati di conformità sono differite al 1o gennaio 2023 per consentire agli operatori di aggiornare i sistemi interni.

Modifica e rettifica i modelli documentali del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 in materia di omologazione dei veicoli, con aggiornamenti su dati CO2/WLTP, veicoli pesanti, ibridi plug-in e correzioni formali nei certificati.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito dell’omologazione UE e nazionale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, ai sensi del regolamento (UE) 2018/858. Riguarda in particolare le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità preposte all’immatricolazione e i costruttori, per la compilazione e l’uso della scheda informativa, dei certificati di omologazione, della scheda dei risultati delle prove e dei certificati di conformità cartacei. Le modifiche incidono sui modelli relativi alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 e alle categorie di rimorchi O1/O2 e O3/O4, con applicazione differita per alcune parti fino al 1o gennaio 2023.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 in materia di omologazione dei veicoli

Il regolamento interviene sul sistema documentale dell’omologazione UE dei veicoli a motore, dei rimorchi e delle relative entità tecniche, aggiornando i modelli utilizzati da costruttori e autorità competenti. L’obiettivo è adeguare la documentazione ai criteri più recenti su emissioni di CO2, procedura WLTP, veicoli pesanti e ibridi plug-in, oltre a correggere errori materiali emersi dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento è adottato in attuazione del regolamento (UE) 2018/858 e richiama, tra gli altri, i regolamenti (UE) 2017/2400, (UE) 2019/1242, (UE) 2019/631 e (UE) 2021/133. Dai considerando emerge la necessità di allineare i modelli documentali alla disciplina già applicabile alle emissioni di CO2, di armonizzare le informazioni fornite alle autorità e ai consumatori, e di garantire certezza del diritto mediante la rettifica di refusi, numerazioni errate e riferimenti tecnici non corretti.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le modifiche riguardano la documentazione di omologazione e conformità relativa a:

  • veicoli completi, completati e incompleti;
  • veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3;
  • rimorchi delle categorie O1/O2 e O3/O4;
  • certificati di omologazione individuale UE e nazionale;
  • scheda informativa, scheda dei risultati delle prove e certificati di conformità cartacei.

Sul piano soggettivo, il regolamento incide direttamente sull’attività delle autorità di omologazione, delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità preposte all’immatricolazione e dei costruttori, i quali devono recepire nei propri sistemi le nuove voci e le rettifiche richieste.

Aggiornamenti relativi a CO2, WLTP e veicoli pesanti

Una parte centrale dell’intervento consiste nell’eliminazione dei riferimenti al nuovo ciclo di guida europeo nei modelli interessati, poiché dal 1o gennaio 2021 la conformità agli obiettivi di CO2 è determinata unicamente sulla base della procedura internazionale di prova per veicoli leggeri (WLTP).

Per i veicoli pesanti viene introdotta o ribadita la necessità di riportare:

  • i dati sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante;
  • il gruppo o sottogruppo di veicoli di appartenenza;
  • per gli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV), i valori specifici per fase delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e del consumo di energia elettrica.

Viene così rafforzata la coerenza delle informazioni ambientali riportate nei certificati, anche al fine di supportare le iniziative nazionali di riduzione delle emissioni e l’interpretazione dei dati di consumo ed emissioni.

Modifiche alle schede e ai certificati di omologazione

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 sono modificati gli allegati I, III, VI e VIII. Tra gli interventi più rilevanti:

  • sostituzione di una nota esplicativa nell’allegato I e aggiunta di nuove note, tra cui quelle che richiamano il regolamento (UE) 2019/631 e la classificazione in sottogruppi/gruppi di veicoli;
  • sostituzione dei punti 3.5.6 e 3.5.8 relativi all’ecoinnovazione per i veicoli M1 e N1;
  • soppressione di varie voci intermedie non più necessarie;
  • aggiornamento dell’allegato VI con il titolo "Valori massimi WLTP" e con l’inserimento di voci aggiuntive legate a AER e AERcity;
  • inserimento nell’allegato VIII di un nuovo punto 0.2.2.1 sui valori consentiti dei parametri per l’omologazione in più fasi, per utilizzare i valori delle emissioni del veicolo di base.

Voci aggiuntive nei certificati per le diverse categorie

Per i certificati di omologazione individuale e per i certificati di conformità cartacei vengono inserite numerose voci nuove, in particolare per le categorie M2, M3, N2 e N3. Le informazioni richieste comprendono, a seconda della categoria:

  • hash crittografico del file dei registri del costruttore;
  • indicazione di veicolo pesante a emissioni zero;
  • indicazione di veicolo professionale;
  • hash crittografico del file di informazioni per il cliente;
  • emissioni specifiche di CO2;
  • occupazione media o valore medio del carico utile;
  • sottogruppo/gruppo di veicoli.

Per alcuni modelli viene precisata anche la procedura di prova applicabile, con riferimento al tipo 1 (valori massimi WLTP) oppure WHSC (EURO VI), e vengono aggiornate le voci relative ai veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna.

Rettifiche tecniche e correzioni di errori materiali

L’allegato II contiene rettifiche puntuali di errori presenti negli allegati I, III e VIII. In particolare:

  • la nota esplicativa 110 dell’allegato I è soppressa;
  • nel modello di scheda informativa è riformulato il punto 0.2.2.1 sui parametri per l’omologazione in più fasi;
  • nel modello D dell’allegato III sono corretti i riferimenti alle note esplicative 107, 108 e 109;
  • la pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio è corretta in kPa per le categorie M2, M3, N2 e N3;
  • le voci sugli assi con sospensioni pneumatiche o equivalente sono riallineate nella numerazione;
  • i riferimenti alle note esplicative 162, 163 e 164 sono soppressi nei punti 48 delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3.

Sono inoltre corrette varie voci della parte II dell’allegato VIII per i veicoli incompleti, inclusi il passo dei veicoli M2 e M3, i riferimenti alla procedura di prova e la formulazione del punto 49 sulle emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, l’allegato I si applica solo dal 1o gennaio 2023, per consentire agli operatori e alle autorità di adeguare i sistemi e la modulistica. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto regolamento di esecuzione, vincola integralmente i destinatari istituzionali e industriali interessati.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica

Il regolamento modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2018/858. La base giuridica richiamata è costituita dall’articolo 24, paragrafo 4, dall’articolo 28, paragrafo 3, e dall’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858.

Aggiornamento dei modelli per CO2, WLTP e veicoli pesanti

Vengono eliminati riferimenti superati al nuovo ciclo di guida europeo e aggiornati i modelli della scheda informativa, della scheda dei risultati delle prove e del certificato di conformità cartaceo. Sono inoltre inserite nuove voci per emissioni di CO2 e consumo di carburante dei veicoli pesanti, la classificazione in gruppo/sottogruppo di veicoli, e le informazioni specifiche per gli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV), inclusi i valori di CO2, consumo di carburante e consumo di energia elettrica specifici per fase.

Correzioni formali e note esplicative

Sono corretti diversi errori nelle note esplicative della scheda informativa e nei modelli dei certificati di omologazione, inclusa l’indicazione dell’unità di misura della pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio, che è fissata in kPa e non in bar. Vengono inoltre rettificati riferimenti errati, numerazioni di voci e una nota esplicativa relativa alla formula del punto 47.1.3.2.

Modifiche ai certificati per categorie di veicoli

Per le categorie M2, M3, N2 e N3 vengono inserite nuove voci nei certificati di omologazione individuale UE e nazionale, e nei certificati di conformità cartacei, tra cui hash crittografici, indicazioni su veicolo pesante a emissioni zero, veicolo professionale, file di informazioni per il cliente, emissioni specifiche di CO2, occupazione media, valore medio del carico utile e sottogruppo/gruppo di veicoli. Per alcune categorie sono anche precisati i riferimenti alla procedura di prova applicabile (WHSC/EURO VI o tipo 1/WLTP) e sono eliminati o riorganizzati punti non più pertinenti.

Rettifiche su allegati e modelli tecnici

L’allegato II rettifica la nota esplicativa 110, il modello di scheda informativa, la numerazione di note nel modello D e diversi punti degli allegati III e VIII. Sono corretti la pressione di frenatura in kPa, la voce sull’asse o assi motore con sospensioni pneumatiche o equivalente, l’altezza del veicolo per N3 e vari riferimenti alle note esplicative nelle categorie M1-M3 e N1-N3. Sono inoltre rettificati i punti relativi alle emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica e alle procedure di prova.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato I si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolivigilanza del mercatoemissioni di co2trasportidocumentazione tecnica e certificazione

Testo integrale

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