Regolamento (UE) 2022/195
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/195 della Commissione dell'11 febbraio 2022 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 per quanto riguarda la scheda informativa, i certificati di omologazione dei veicoli, la scheda dei risultati delle prove e i certificati di conformità in formato cartaceo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 per adeguare i modelli documentali alle più recenti regole UE in materia di emissioni di CO2 e procedura WLTP, nonché per integrare le informazioni richieste sui veicoli pesanti e sugli ibridi plug-in. Interviene anche per correggere errori materiali e incongruenze redazionali in schede informativa, certificati di omologazione, schede dei risultati delle prove e certificati di conformità cartacei. Talune modifiche ai certificati di conformità sono differite al 1o gennaio 2023 per consentire agli operatori di aggiornare i sistemi interni.
Modifica e rettifica i modelli documentali del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 in materia di omologazione dei veicoli, con aggiornamenti su dati CO2/WLTP, veicoli pesanti, ibridi plug-in e correzioni formali nei certificati.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito dell’omologazione UE e nazionale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, ai sensi del regolamento (UE) 2018/858. Riguarda in particolare le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità preposte all’immatricolazione e i costruttori, per la compilazione e l’uso della scheda informativa, dei certificati di omologazione, della scheda dei risultati delle prove e dei certificati di conformità cartacei. Le modifiche incidono sui modelli relativi alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 e alle categorie di rimorchi O1/O2 e O3/O4, con applicazione differita per alcune parti fino al 1o gennaio 2023.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 in materia di omologazione dei veicoli
Il regolamento interviene sul sistema documentale dell’omologazione UE dei veicoli a motore, dei rimorchi e delle relative entità tecniche, aggiornando i modelli utilizzati da costruttori e autorità competenti. L’obiettivo è adeguare la documentazione ai criteri più recenti su emissioni di CO2, procedura WLTP, veicoli pesanti e ibridi plug-in, oltre a correggere errori materiali emersi dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento è adottato in attuazione del regolamento (UE) 2018/858 e richiama, tra gli altri, i regolamenti (UE) 2017/2400, (UE) 2019/1242, (UE) 2019/631 e (UE) 2021/133. Dai considerando emerge la necessità di allineare i modelli documentali alla disciplina già applicabile alle emissioni di CO2, di armonizzare le informazioni fornite alle autorità e ai consumatori, e di garantire certezza del diritto mediante la rettifica di refusi, numerazioni errate e riferimenti tecnici non corretti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano la documentazione di omologazione e conformità relativa a:
- veicoli completi, completati e incompleti;
- veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3;
- rimorchi delle categorie O1/O2 e O3/O4;
- certificati di omologazione individuale UE e nazionale;
- scheda informativa, scheda dei risultati delle prove e certificati di conformità cartacei.
Sul piano soggettivo, il regolamento incide direttamente sull’attività delle autorità di omologazione, delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità preposte all’immatricolazione e dei costruttori, i quali devono recepire nei propri sistemi le nuove voci e le rettifiche richieste.
Aggiornamenti relativi a CO2, WLTP e veicoli pesanti
Una parte centrale dell’intervento consiste nell’eliminazione dei riferimenti al nuovo ciclo di guida europeo nei modelli interessati, poiché dal 1o gennaio 2021 la conformità agli obiettivi di CO2 è determinata unicamente sulla base della procedura internazionale di prova per veicoli leggeri (WLTP).
Per i veicoli pesanti viene introdotta o ribadita la necessità di riportare:
- i dati sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante;
- il gruppo o sottogruppo di veicoli di appartenenza;
- per gli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV), i valori specifici per fase delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e del consumo di energia elettrica.
Viene così rafforzata la coerenza delle informazioni ambientali riportate nei certificati, anche al fine di supportare le iniziative nazionali di riduzione delle emissioni e l’interpretazione dei dati di consumo ed emissioni.
Modifiche alle schede e ai certificati di omologazione
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 sono modificati gli allegati I, III, VI e VIII. Tra gli interventi più rilevanti:
- sostituzione di una nota esplicativa nell’allegato I e aggiunta di nuove note, tra cui quelle che richiamano il regolamento (UE) 2019/631 e la classificazione in sottogruppi/gruppi di veicoli;
- sostituzione dei punti 3.5.6 e 3.5.8 relativi all’ecoinnovazione per i veicoli M1 e N1;
- soppressione di varie voci intermedie non più necessarie;
- aggiornamento dell’allegato VI con il titolo "Valori massimi WLTP" e con l’inserimento di voci aggiuntive legate a AER e AERcity;
- inserimento nell’allegato VIII di un nuovo punto 0.2.2.1 sui valori consentiti dei parametri per l’omologazione in più fasi, per utilizzare i valori delle emissioni del veicolo di base.
Voci aggiuntive nei certificati per le diverse categorie
Per i certificati di omologazione individuale e per i certificati di conformità cartacei vengono inserite numerose voci nuove, in particolare per le categorie M2, M3, N2 e N3. Le informazioni richieste comprendono, a seconda della categoria:
- hash crittografico del file dei registri del costruttore;
- indicazione di veicolo pesante a emissioni zero;
- indicazione di veicolo professionale;
- hash crittografico del file di informazioni per il cliente;
- emissioni specifiche di CO2;
- occupazione media o valore medio del carico utile;
- sottogruppo/gruppo di veicoli.
Per alcuni modelli viene precisata anche la procedura di prova applicabile, con riferimento al tipo 1 (valori massimi WLTP) oppure WHSC (EURO VI), e vengono aggiornate le voci relative ai veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna.
Rettifiche tecniche e correzioni di errori materiali
L’allegato II contiene rettifiche puntuali di errori presenti negli allegati I, III e VIII. In particolare:
- la nota esplicativa 110 dell’allegato I è soppressa;
- nel modello di scheda informativa è riformulato il punto 0.2.2.1 sui parametri per l’omologazione in più fasi;
- nel modello D dell’allegato III sono corretti i riferimenti alle note esplicative 107, 108 e 109;
- la pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio è corretta in kPa per le categorie M2, M3, N2 e N3;
- le voci sugli assi con sospensioni pneumatiche o equivalente sono riallineate nella numerazione;
- i riferimenti alle note esplicative 162, 163 e 164 sono soppressi nei punti 48 delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3.
Sono inoltre corrette varie voci della parte II dell’allegato VIII per i veicoli incompleti, inclusi il passo dei veicoli M2 e M3, i riferimenti alla procedura di prova e la formulazione del punto 49 sulle emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, l’allegato I si applica solo dal 1o gennaio 2023, per consentire agli operatori e alle autorità di adeguare i sistemi e la modulistica. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto regolamento di esecuzione, vincola integralmente i destinatari istituzionali e industriali interessati.
Disposizioni principali
Oggetto e base giuridica
Il regolamento modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2018/858. La base giuridica richiamata è costituita dall’articolo 24, paragrafo 4, dall’articolo 28, paragrafo 3, e dall’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858.
Aggiornamento dei modelli per CO2, WLTP e veicoli pesanti
Vengono eliminati riferimenti superati al nuovo ciclo di guida europeo e aggiornati i modelli della scheda informativa, della scheda dei risultati delle prove e del certificato di conformità cartaceo. Sono inoltre inserite nuove voci per emissioni di CO2 e consumo di carburante dei veicoli pesanti, la classificazione in gruppo/sottogruppo di veicoli, e le informazioni specifiche per gli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV), inclusi i valori di CO2, consumo di carburante e consumo di energia elettrica specifici per fase.
Correzioni formali e note esplicative
Sono corretti diversi errori nelle note esplicative della scheda informativa e nei modelli dei certificati di omologazione, inclusa l’indicazione dell’unità di misura della pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio, che è fissata in kPa e non in bar. Vengono inoltre rettificati riferimenti errati, numerazioni di voci e una nota esplicativa relativa alla formula del punto 47.1.3.2.
Modifiche ai certificati per categorie di veicoli
Per le categorie M2, M3, N2 e N3 vengono inserite nuove voci nei certificati di omologazione individuale UE e nazionale, e nei certificati di conformità cartacei, tra cui hash crittografici, indicazioni su veicolo pesante a emissioni zero, veicolo professionale, file di informazioni per il cliente, emissioni specifiche di CO2, occupazione media, valore medio del carico utile e sottogruppo/gruppo di veicoli. Per alcune categorie sono anche precisati i riferimenti alla procedura di prova applicabile (WHSC/EURO VI o tipo 1/WLTP) e sono eliminati o riorganizzati punti non più pertinenti.
Rettifiche su allegati e modelli tecnici
L’allegato II rettifica la nota esplicativa 110, il modello di scheda informativa, la numerazione di note nel modello D e diversi punti degli allegati III e VIII. Sono corretti la pressione di frenatura in kPa, la voce sull’asse o assi motore con sospensioni pneumatiche o equivalente, l’altezza del veicolo per N3 e vari riferimenti alle note esplicative nelle categorie M1-M3 e N1-N3. Sono inoltre rettificati i punti relativi alle emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica e alle procedure di prova.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato I si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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