Regolamento (UE) 2022/196
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/196 della Commissione dell'11 febbraio 2022 che autorizza un’estensione dell’uso e la modifica delle specifiche del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento amplia e aggiorna l’autorizzazione del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’intervento recepisce il parere scientifico favorevole dell’EFSA e definisce nuove condizioni d’uso, limiti di vitamina D2 e prescrizioni di etichettatura per una serie di categorie alimentari. Vengono inoltre riviste le specifiche del prodotto, con indicazioni sulla sua inattivazione in determinati alimenti sensibili e sui criteri microbiologici del concentrato di lievito.
Autorizzazione dell’estensione d’uso e modifica delle specifiche del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV come nuovo alimento, con aggiornamento dell’elenco dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea al nuovo alimento "lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV", già iscritto nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. Riguarda gli operatori che immettono sul mercato alimenti contenenti tale ingrediente e disciplina le categorie di alimenti, i livelli massimi di vitamina D2, le condizioni d’uso, i requisiti di etichettatura e le specifiche tecniche del prodotto. Restano esclusi, tra gli altri, gli alimenti per lattanti e bambini e, per effetto delle regole richiamate, gli alimenti nei quali l’aggiunta di vitamina D non è consentita o i prodotti non trasformati cui non possono essere aggiunte vitamine; il regolamento precisa inoltre che il lievito deve essere inattivato per taluni usi previsti dal regolamento (UE) n. 609/2013.
Autorizzazione dell’estensione d’uso e modifica delle specifiche del lievito per panificazione trattato con raggi UV
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/196 della Commissione aggiorna la disciplina del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV, già autorizzato come nuovo alimento e inserito nell’elenco dell’Unione. L’intervento si fonda sul regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e sul parere scientifico favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto sicuri gli usi estesi proposti alle condizioni indicate.
Contesto normativo e presupposti dell’intervento
Il regolamento ricorda che solo i nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. L’elenco è contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, istituito ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283.
La disciplina del lievito trattato con raggi UV ha già avuto precedenti autorizzazioni: la decisione di esecuzione 2014/396/UE ne aveva consentito l’immissione sul mercato per taluni prodotti, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 aveva già ampliato l’uso ad altre categorie di alimenti e agli integratori alimentari. Con la domanda presentata il 15 maggio 2020 da Lallemand Bio-Ingredients Division, la Commissione ha avviato un nuovo procedimento di estensione d’uso ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 e ha chiesto il parere dell’EFSA il 20 luglio 2020.
Valutazione di sicurezza e motivazioni dell’autorizzazione
L’EFSA ha adottato il proprio parere scientifico il 28 aprile 2021 e ha concluso che il lievito per panificazione trattato con raggi UV è sicuro alle condizioni d’uso proposte. La Commissione ritiene quindi soddisfatte le condizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 per l’immissione sul mercato alle specifiche condizioni autorizzate.
Il regolamento evidenzia tuttavia due profili di esclusione rilevanti:
- in base alla direttiva 2006/125/CE, è vietata l’aggiunta di vitamina D agli alimenti per lattanti e bambini;
- in base al regolamento (CE) n. 1925/2006, le vitamine non possono essere aggiunte ai prodotti alimentari non trasformati.
Per tali ragioni, taluni usi proposti non sono autorizzati, in particolare per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e per alcune categorie di prodotti non trasformati.
Ambito delle nuove condizioni d’uso
L’allegato sostituisce la tabella 1 del regolamento (UE) 2017/2470 e amplia l’elenco delle categorie di alimenti in cui il nuovo alimento può essere utilizzato, fissando per ciascuna i livelli massimi di vitamina D2.
Tra le principali categorie autorizzate figurano:
- pane e panini lievitati: 5 μg/100 g;
- prodotti da forno fini lievitati: 5 μg/100 g;
- integratori alimentari, secondo la direttiva 2002/46/CE: secondo tale direttiva;
- lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico: 45 μg/100 g per il lievito fresco e 200 μg/100 g per il lievito secco;
- piatti compresi pasti pronti, esclusi minestre e insalate: 3 μg/100 g;
- minestre e insalate: 5 μg/100 g;
- cereali fritti o estrusi, prodotti a base di semi o radici: 5 μg/100 g;
- formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti a fini medici speciali: secondo il regolamento (UE) n. 609/2013;
- prodotti frutticoli trasformati: 1,5 μg/100 g;
- verdure trasformate: 2 μg/100 g;
- pane e prodotti analoghi: 5 μg/100 g;
- cereali da prima colazione: 4 μg/100 g;
- paste alimentari, impasti e prodotti analoghi: 5 μg/100 g;
- altri prodotti a base di cereali: 3 μg/100 g;
- spezie, condimenti, ingredienti per salse, salse e guarnizioni da dessert: 10 μg/100 g;
- prodotti proteici: 10 μg/100 g;
- formaggi: 2 μg/100 g;
- dessert a base di latte e prodotti analoghi: 2 μg/100 g;
- latte fermentato o panna fermentata: 1,5 μg/100 g;
- prodotti lattiero-caseari in polvere e concentrati: 25 μg/100 g;
- prodotti a base di latte, siero e panna: 0,5 μg/100 g;
- prodotti sostitutivi della carne e dei prodotti lattiero-caseari: 2,5 μg/100 g;
- sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e sostituti di un pasto per il controllo del peso: 5 μg/100 g;
- alimenti a fini medici speciali: secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati.
Etichettatura e informazioni al consumatore
Il regolamento impone una denominazione specifica del nuovo alimento in etichetta: "lievito alla vitamina D" oppure "lievito alla vitamina D2".
Per il lievito fresco e secco preconfezionati destinati alla cottura in forno domestico, l’etichetta deve inoltre contenere:
- l’indicazione che il prodotto è destinato unicamente alla cottura in forno e non deve essere consumato crudo;
- istruzioni per l’uso rivolte ai consumatori finali, affinché nei prodotti finali cotti non sia superata una concentrazione massima di 5 μg/100 g di vitamina D2.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
La tabella 2 dell’allegato modifica le specifiche del lievito trattato con raggi UV. Il testo chiarisce che il trattamento UV serve a convertire l’ergosterolo in vitamina D2 (ergocalciferolo). Il contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito deve essere compreso tra 800 000 e 3 500 000 UI di vitamina D/100 g, equivalenti a 200-875 μg/g.
Il regolamento distingue inoltre tra impieghi:
- il lievito deve essere inattivato per l’uso in formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti a fini medici speciali;
- per gli altri alimenti, il lievito può essere inattivato o no.
È anche previsto che il concentrato di lievito sia mescolato con lievito per panificazione normale al fine di non superare i livelli massimi previsti per il lievito fresco e secco preconfezionati per cottura in forno domestico.
Infine, le specifiche includono criteri microbiologici del concentrato di lievito:
- coliformi: ≤ 10^3/g;
- Escherichia coli: ≤ 10/g;
- Salmonella: assenza in 25 g.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Autorizzazione e aggiornamento dell’elenco UE dei nuovi alimenti
L’articolo 1 modifica la voce relativa al lievito per panificazione trattato con raggi UV nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La modifica integra l’estensione d’uso autorizzata e aggiorna le condizioni di utilizzo e i requisiti di etichettatura del nuovo alimento.
Categorie di alimenti autorizzate e livelli massimi di vitamina D2
L’allegato sostituisce la tabella 1 e stabilisce i livelli massimi di vitamina D2 per numerose categorie, tra cui pane e panini lievitati, prodotti da forno fini lievitati, integratori alimentari, lievito fresco e secco preconfezionati per cottura in forno domestico, piatti pronti, minestre e insalate, cereali fritti o estrusi, prodotti frutticoli e verdure trasformati, prodotti a base di cereali, spezie e salse, prodotti proteici, formaggi, dessert a base di latte, prodotti lattiero-caseari in polvere, prodotti sostitutivi della carne e del latte, sostituti dei pasti e alimenti a fini medici speciali. Per alcune categorie si rinvia alle discipline settoriali applicabili, in particolare alla direttiva 2002/46/CE e al regolamento (UE) n. 609/2013.
Requisiti di etichettatura
La denominazione da utilizzare in ეტichetta per i prodotti che contengono il nuovo alimento è "lievito alla vitamina D" o "lievito alla vitamina D2". Per il lievito fresco e secco preconfezionati per cottura in forno domestico l’etichetta deve inoltre indicare che il prodotto è destinato unicamente alla cottura in forno e non deve essere consumato crudo, nonché riportare istruzioni per l’uso affinché nei prodotti finali cotti non sia superata una concentrazione massima di 5 μg/100 g di vitamina D2.
Modifica delle specifiche del nuovo alimento
La tabella 2 dell’allegato sostituisce la voce relativa al lievito trattato con raggi UV e ne definisce la descrizione/definizione: il lievito viene trattato con raggi ultravioletti per convertire l’ergosterolo in vitamina D2 (ergocalciferolo), con contenuto di vitamina D2 nel concentrato compreso tra 800 000 e 3 500 000 UI di vitamina D/100 g (200-875 μg/g). Il lievito deve essere inattivato per l’uso in formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti a fini medici speciali; per altri alimenti può essere inattivato o meno.
Criteri microbiologici del concentrato di lievito
Le specifiche includono criteri microbiologici per il concentrato di lievito: coliformi ≤ 10^3/g, Escherichia coli ≤ 10/g e Salmonella assente in 25 g.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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