Sentenza del 29/07/2016 n. 15854 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la decisione della Commissione Tributaria Centrale relativa ai ruoli e agli avvisi di accertamento Irpef e Ilor per gli anni 1976-1981. Hanno denunciato la falsa applicazione dell’art. 136 Cost. e la violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986, che aveva dichiarato illegittima la disciplina sulle notifiche degli accertamenti nell’ambito della dichiarazione integrativa, dovesse applicarsi anche al loro caso. Hanno inoltre invocato un precedente giudicato relativo ad altri anni d’imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto accertato che gli avvisi di accertamento erano stati ritualmente notificati nel 1982 e non erano stati tempestivamente impugnati; pertanto erano divenuti definitivi prima della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986. Gli effetti retroattivi delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale non possono incidere sui rapporti già esauriti. La successiva impugnazione del ruolo non consentiva di rimettere in discussione il merito o la validità di avvisi ormai definitivi. È stata inoltre ritenuta preclusa la censura fondata sul giudicato relativo ad altri anni d’imposta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 136 della Costituzione
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale. La Corte ha ribadito che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha normalmente efficacia retroattiva, ma non incide sui rapporti già esauriti o su atti divenuti definitivi.
Art. 2909 del codice civile
Disciplina l’efficacia del giudicato. La Corte ha ritenuto che il precedente giudicato relativo ad anni d’imposta diversi non potesse essere utilizzato per superare la definitività degli avvisi oggetto del giudizio.
Art. 16 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato dalla legge 7 agosto 1982, n. 516
La disposizione consentiva la notifica degli accertamenti fino alla presentazione della dichiarazione integrativa. È stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 175 del 1986 nella parte in cui prevedeva tale termine, anziché quello dell’entrata in vigore del decreto-legge.
Art. 17 del D.L. n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 529 del 1982
Riguardava la dichiarazione integrativa utilizzata dal contribuente nell’ambito della definizione delle pendenze fiscali. Gli avvisi di accertamento furono impugnati insieme ai ruoli derivanti dalle maggiori imposte.
Art. 19 del D.L. n. 429 del 1982
Prevedeva la procedura di definizione automatica delle pendenze. La Corte costituzionale ha ravvisato una disparità di trattamento nella disciplina che consentiva ad alcuni contribuenti, in base alla data della notifica degli accertamenti, di accedere a tale procedura.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale opera normalmente retroattivamente, ma non può rimettere in discussione rapporti già esauriti, inclusi gli atti tributari divenuti definitivi per mancata o tardiva impugnazione.
- Quando un avviso di accertamento è stato ritualmente notificato e non è stato tempestivamente impugnato, diventa definitivo e non può essere contestato indirettamente attraverso l’impugnazione della successiva cartella o del ruolo.
- L’impugnazione del ruolo non riapre i termini per contestare il merito, la validità o la notifica dell’avviso presupposto, salvo che venga effettivamente accertata l’inesistenza o l’irregolarità della notifica.
- Per beneficiare degli effetti di una sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, il rapporto deve essere ancora pendente e l’atto deve essere ancora concretamente sub judice; non è sufficiente che la questione sia stata genericamente dedotta.
- Un giudicato formatosi su annualità d’imposta diverse non consente automaticamente di superare la definitività degli accertamenti relativi agli anni oggetto del giudizio, soprattutto quando riguarda fatti o periodi fiscali distinti.
- In materia tributaria è essenziale verificare tempestivamente la notifica e impugnare autonomamente l’avviso di accertamento, poiché la sua definitività preclude successivamente la maggior parte delle contestazioni di merito.
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