Cassazione Civile, Ordinanza n. 38547/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro. L'Ufficio aveva riqualificato come cessione di ramo d'azienda, e quindi tassato in misura proporzionale, una serie di cinque atti posti in essere tra due società, ritenendo che, considerati unitariamente e alla luce di elementi extratestuali e del loro collegamento negoziale, integrassero un'unica operazione economica. Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità di valorizzare il complesso degli atti e gli elementi esterni, nonostante la loro preordinazione a realizzare un risultato economico unitario; ha inoltre richiamato profili di legittimità costituzionale in relazione all'art. 53 Cost. La contribuente ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di menzione della procura speciale e per intervenuto giudicato sulla decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della controricorrente sulla procura e sull'autosufficienza, ma ha accolto l'eccezione di inammissibilità fondata sul giudicato formatosi sulla decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, giudicato non attinto dal ricorso per cassazione. Ha aggiunto che, comunque, il motivo era anche infondato nel merito, perché l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come modificato dalla l. n. 205/2017 e interpretato autenticamente dalla l. n. 145/2018, impone una qualificazione dell'atto basata solo sugli elementi desumibili dal singolo atto, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati, salvo specifiche previsioni di legge. La Corte ha quindi applicato il consolidato orientamento successivo alle pronunce della Corte costituzionale che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della disciplina.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente
Nel testo vigente ratione temporis, dopo la modifica del 2017 e l'interpretazione autentica del 2018, la norma va letta nel senso che l'imposta di registro si applica in base alla natura intrinseca e agli effetti giuridici del singolo atto, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati privi di nesso testuale, salvo le ipotesi espressamente previste dal testo unico.
art. 1, comma 87, lett. a), l. n. 205 del 2017
L'imposta è applicata ... sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati
Ha ristretto l'oggetto dell'interpretazione negoziale al solo atto presentato alla registrazione e agli elementi desumibili da esso.
art. 1, comma 1084, l. n. 145 del 2018
costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Ha conferito efficacia retroattiva alla formulazione dell'art. 20 introdotta nel 2017.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso dedotto dall'Agenzia per violazione di legge.
art. 366 c.p.c.
l'indicazione della procura, se conferita con atto separato
Non richiede la specifica menzione dell'incarico sostanziale all'Avvocatura dello Stato quando il ricorso è proposto per l'Agenzia delle Entrate.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 53 Cost.
Richiamato dall'Ufficio come parametro costituzionale, ma la Corte ha dato rilievo alle pronunce della Corte costituzionale che hanno escluso l'illegittimità della disciplina.
art. 3 Cost.
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale esaminate dalla Corte costituzionale, poi ritenute non fondate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non applicato perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto deve avvenire sulla base della sola intrinseca natura e degli effetti giuridici desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati privi di nesso testuale, salvo espressa previsione normativa.
- La norma di interpretazione autentica introdotta dal legislatore può avere efficacia retroattiva quando sia qualificata espressamente come tale e non presenti profili di irragionevolezza costituzionale.
- In cassazione, il ricorso è inammissibile se non attinge tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, compresa quella implicita o quella che abbia determinato il giudicato interno su un capo autonomo della decisione.
- L'Avvocatura dello Stato, quando difende l'Agenzia delle Entrate, non deve indicare nel ricorso la procura speciale come negozio sostanziale, essendo sufficiente il patrocinio erariale previsto ex lege.
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